CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2025
Cassazione n. 11309/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo di ricorso, diretto a contrastare il giudizio reso in relazione alla recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la congiunta lettura delle due decisioni di merito ( si veda in particolare quella di primo grado alla pagina 4, ripresa da quella di appello) dà conto di una sufficiente e non illogica giustificazione argomentativa nel rimarcare la maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio alla luce delle precedenti condanne così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 2025.