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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 1961

Cassazione n. 33724/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/05/1961

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/08/1955 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA] per Hispanico srl e avv. [OSCURATO:PERSONA] per ML Lorenzin srl, che hanno depositato conclusioni scritte e hanno chiesto la liquidazione delle spese come da nota spese depositata; uditi i difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] per entrambi e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] rileva, anche agli effetti della confisca per equivalente, l'intervenuta prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, investita dell'appello del Pubblico ministero, delle parti civili e degli imputati, ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 cod. civ. loro ascritto nella veste di amministratori della società ML Lorenzin srl (capo A).

1.1. Gli imputati erano stati rinviati a giudizio per rispondere dei seguenti reati: - capo A) - «reato di cui agli artt. 81, 110 e 2634 cod. civ., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di amministratori e soci della società ML Lorenzin srl, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o comunque un vantaggio, compivano atti di disposizione dei beni sociali, stipulando dapprima un contratto di collaborazione commerciale con la società Solar srl, ad essi di fatto riconducibile, e poi un contratto preliminare e definitivo di cessione di impianti e macchinari e di cessione di contratti di leasing dietro corrispettivo di euro 1.960.300,00, in realtà cedendo l'intera azienda della ML Lorenzin srl, di valore ben maggiore e pari ad euro 5.643.321; svivano, inoltre, la clientela ed emettevano una nota di accredito (n. 21/000109) pari ad euro 181.601,96 di imponibile (di cui 39.952,43 di Iva) nei confronti della società Baggio srl, avente ad oggetto l'attività di intermediazione nello smaltimento delle carcasse animali ed agli stessi [imputati] riconducibile, così cagionando intenzionalmente alla società ML Lorenzin srl un danno patrimoniale»; - capo B) - «reato previsto dall'art. 4 d.

Igs. n. 74 del 2000 (concorso in dichiarazione infedele) perché, nella qualità indicata sub A), al fine di evadere le imposte sui redditi, con la condotta descritta al capo che precede, in particolare omettendo di indicare la plusvalenza realizzata dalla cessione di azienda pari ad euro 3.448.538,67 indicavano nella dichiarazione annuale relativa ai redditi 2015 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ed elementi passivi fittizi, con imposta evasa pari ad euro 836.125,575».

1.2. Il Tribunale, all'esito del dibattimento, dichiarava gli imputati colpevoli del delitto di cui al capo A); mentre riteneva insussistente il delitto di cui al capo B).

1.3. La Corte di appello ha confermato la condanna e inoltre: - ha revocato la confisca diretta, ex art. 2641 comma primo, cod. pen., dei beni utilizzati per commettere il reato (macchinari elencati nell'allegato A del contratto del 3 dicembre 2015);- ha ridotto la confisca per equivalente ex art. 2641, comma secondo, cod. pen., all'importo di euro 777.253,96 corrispondente al profitto del reato; - ha liquidato una provvisionale di pari importo (euro 777.253,96) in favore della parte civile ML Lorenzin srl in liquidazione.

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorrono gli imputati, con il medesimo atto a firma dei difensori.

Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], e il primo in unione all'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolano cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo eccepiscono la nullità del decreto che dispone il giudizio per violazione dell'art. 429, comma 1 lett. c) e comma 2, cod. proc. pen.

Il fatto contestato ai capi A) e B), pur essendo il medesimo, viene addebitato sotto due diversi profili in rapporto di reciproca contraddizione; invero o gli imputati hanno sottratto alla società il valore dell'azienda in assenza di congruo corrispettivo oppure, attraverso la medesima operazione, quel plusvalore è entrato nelle casse sociali senza essere, però, denunciato a fini reddituali.

Ciò avrebbe comportato una "complessiva indeterminatezza del capo di imputazione e una genericità della contestazione" con pregiudizio per i diritti difensivi.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in punto di revoca della ammissione del testimone Dabringer, indicato nella lista testimoniale della difesa ex art. 468 cod. proc. pen.

"per provare la violenta variazione al ribasso de/prezzi di mercato nel 2015 [...] unitamente alla riconducibilità di tale ribasso alla concorrenza sleale operata dalla società del gruppo Rina/di".

Il testimone avrebbe dovuto chiarire sia i rapporti con Solar srl, sia la nota di accredito emessa a favore di Baggio srl che si inseriva in un contratto di fornitura con clausola di adeguamento per l'ipotesi di variazioni al ribasso dei prezzi di mercato in misura superiore al 20%.

Il Tribunale aveva motivato la revoca sostenendo, nella prima parte della sentenza, che il testimone avrebbe dovuto deporre su circostanze già emerse in dibattimento (l'esistenza di una forte concorrenza sul mercato); salvo poi cadere in contraddizione, affermando, in altra parte della sentenza, che quella concorrenza non era stata provata.

La Corte di appello, chiamata a pronunciarsi sulla denunciata frattura logica, dapprima avrebbe ritenuto irrilevante la circostanza della concorrenza (perché attinente ai "motivi" a delinquere) salvo poi fondare l'affermazione di responsabilità per la vicenda Baggio srl proprio sulla mancata dimostrazione di una situazione di forte concorrenza.

2.3. Con il terzo motivo si fa valere la ritenuta inosservanza del divieto di reformatio in peius circa il punto della decisione inerente alle dichiarazioni del teste Scabin: mentre il Tribunale non ne ha tenuto conto (bollandole come inattendibili); la Corte di appello le ha utilizzate al fine di respingere il quinto motivo di ricorso.

Il giudice di secondo grado neppure spiegherebbe le ragioni di questo diverso apprezzamento.

2.4. Il quarto motivo si incentra sul vizio di motivazione in merito alla esatta quantificazione del valore dell'azienda (nelle sue componenti materiali e immateriali) - circostanza rilevante ai fini della sussistenza del danno patrimoniale e del profitto quali elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 2634 cod. civ.

Tale valore avrebbe dovuto essere determinato in base a risultanze oggettive per poi essere rapportato al prezzo di vendita stabilito dal contratto del 3 dicembre 2015 al fine di verificarne la congruità.

La Corte di appello — pur accedendo parzialmente alla tesi difensiva che contestava la valutazione in oltre 5 milioni di euro — ha attribuito all'azienda un valore superiore al prezzo di vendita di impianti e macchinari (euro 1.960.300,00), ritenendo di dover aggiungere a quell'importo il valore dell'avviamento, quantificato in euro 595.652,00 sulla scorta della stima effettuata dal consulente della difesa dottor [OSCURATO:PERSONA].

La corte distrettuale, quindi, avrebbe dato per pacifico che il valore dei beni materiali ceduti corrispondesse ad euro 1.960.300,00 e ha ritenuto, al fine di determinare il valore dell'azienda, di sommare a detto importo quello dell'avviamento.

Nel fare ciò però avrebbe trasformato l'oggetto della contestazione nel criterio di valutazione dei beni ceduti.

Inoltre non avrebbe fornito alcuna risposta al motivo di appello che poneva in risalto come il prezzo di vendita di impianti e macchinari (euro 1.960.300,00) avrebbe coperto il valore assegnato al complesso dei beni materiali e immateriali dal dottor Bartoldi nella perizia di stima redatta su incarico dei Lorenzin e di Rinaldi e riferita al 31 dicembre 2013: il commercialista di fiducia di entrambe le parti aveva stimato il valore di impianti e macchinari in euro 1.099.826,00 e il valore dell'avviamento in euro 1.095.913,00; questi valori, sommati, non si discostavano dall'importo del corrispettivo del contratto di vendita del 3 dicembre 2015 oggetto di addebito; con conseguenza insussistenza di un danno per ML Lorenzin e di un profitto per gli imputati.

2.5. Il quinto motivo attiene al vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato.La c.d. perizia Bertoldi (che era l'unica nelle mani degli imputati al momento della condotta) testimonierebbe la congruità del prezzo di vendita pattuito anche se riferito all'intera azienda e dunque la buona fede degli imputati, come riferito da [OSCURATO:PERSONA] nel corso del suo esame.

3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta delle difese delle parti private.

Il difensore della parte civile ML Lorenzin srl in liquidazione, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha trasmesso una memoria con la quale esamina i motivi di ricorso e ne evidenzia le ragioni di infondatezza o inammissibilità.

Una articolata memoria è stata inviata anche dal difensore della parte civile Hispanico srl. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché coltiva una tesi priva di agganci normativi.

L'ipotetico contrasto "logico" tra le imputazioni non è previsto dalla legge come causa di nullità del decreto che dispone il giudizio.

La situazione non ha cagionato alcun pregiudizio all'esercizio delle facoltà difensive, posto che l'antinomia ha trovato soluzione già nell'ambito del giudizio di primo grado conclusosi con la ritenuta insussistenza del delitto di cui al capo B).

3. Il secondo motivo presenta diversi e concorrenti profili di inammissibilità.

3.1. Va ricordato che la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testimoni della difesa produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 - 01).

Nella specie la nullità si è prodotta in udienza alla presenza delle parti; ebbene, come risulta dal verbale riassuntivo e dalle trascrizioni dell'udienza del 29 ottobre 2021, il difensore degli imputati, presente, nulla ha eccepito; pertanto il vizio non può più essere dedotto stante la preclusione sancita dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.Del resto, neppure nel rassegnare le conclusioni dinanzi al Tribunale la difesa ha insistito nella richiesta di assunzione della testimonianza.

3.2. La testimonianza, revocata, di [OSCURATO:PERSONA] era stata richiesta dalla difesa "per provare la violenta variazione al ribasso dei prezzi di mercato nel 2015"; circostanza incidente, in tesi, sia sulla condotta infedele a favore di Solar srl sia su quella a favore di Baggio srl.

3.2.1. Rispetto alle ragioni della revoca, è immune da vizi logici e coerente con la decisione la considerazione, svolta dalla Corte di appello, circa la ritenuta irrilevanza della circostanza oggetto di prova ai fini della condotta infedele a favore di Solar: le variazioni al ribasso dei prezzi di mercato e la concorrenza sleale da parte di Rinaldi riguardano elementi esterni alla fattispecie delittuosa in contestazione.

3.2.2. Quanto alla condotta infedele a favore di Baggio srl, la censura risulta generica, in quanto: - per un verso non illustra la decisività della prova intesa come idoneità a scalfire gli elementi valorizzati dal giudice di merito (la nota era stata emessa il giorno prima dello scioglimento della società; l'elevato importo aveva rappresentato un unicum posto che tra le altre note di credito, la più elevata era stata emessa per soli euro 20mila; non vi era contestazione alcuna dell'importo richiesto; i prezzi praticati a Baggio srl erano i medesimi che Solar, subentrata a ML Lorenzin, aveva applicato, a sua volta, a Baggio srl (pag. 25 sentenza impugnata); - per altro verso non spiega, con l'indicazione di specifici elementi (anche cronologici), in quali precisi e concreti termini la situazione oggetto di prova avrebbe comportato l'emissione di una nota di credito per un importo superiore a 180mila euro.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

4.1. La doglianza si fonda su una erronea interpretazione del concetto di "punto della decisione".

Secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione il "punto della decisione" riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, di talché, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, c.p.p., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato quali quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna- l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio.

Non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione (cfr. per tutte Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000).

Invero, come emerge dal dato testuale dell'art. 597 cod. proc. pen., la preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'impugnazione riguarda esclusivamente i "punti" della decisione non gli argomenti e le questioni coltivate dall'impugnante (Sez.

U, n. 1 del 27/09/1995, dep. 1996, Timpanaro, Rv. 203096) sicché l'art. 597, comma 1 cod. proc. pen. attribuisce al giudice di appello gli stessi poteri del primo giudice, con la conseguenza che la cognizione del giudice di secondo grado, pur limitata ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi, non incontra limiti per quanto attiene alla ricostruzione del fatto ed alle argomentazioni utilizzate dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 4743 del 08/10/1999, Troiani, Rv. 215047 - 01; Sez. 5, n. 49667 del 10/11/2023, Fossatocci, non massimata sul punto), essendo anzi tenuto a rivalutare le prove (Sez. 2, n. 8947 del 16/02/2016, Rubinacci, Rv. 265848 -01).

Ne deriva che l'attendibilità o meno di un testimone non costituisce punto della decisione e pertanto non soggiace al principio devolutivo, né tantomeno all'invocato divieto di reformatio in peius.

4.2. Sotto altro profilo va rimarcato come, a differenza di quel che sostengono i ricorrenti, la Corte di appello fornisca adeguata motivazione in merito alla attendibilità di quanto riferito dal teste Scabin in sede di ritrattazione dell'originaria dichiarazione (pag. 17 sentenza impugnata che pone in evidenza la piena coerenza e convergenza delle nuove dichiarazioni rispetto alle complessive evidenze disponibili).

5. Il quarto motivo è generico e manifestamente infondato.

5.1. Gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli del reato di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 cod. civ. (capo A), nella veste di amministratori della ML Lorenzin srl; tale società operava nel campo dello smaltimento delle carcasse animali e nella lavorazione dei sottoprodotti di macellazione, le cui quote erano detenute al 50% dai due Lorenzin e dalla loro madre e per il restante 50% dalla Hispanico srl facente capo al querelante [OSCURATO:PERSONA].

5.1.1. Le sentenze di primo e secondo grado, che si integrano reciprocamente, offrono la seguente ricostruzione della vicenda.

In conseguenza di dissidi insorti tra le due compagini sociali interne della ML Lorenzin (i Lorenzin da una parte e Rinaldi dall'altra), i fratelli Lorenzin congegnano una operazione volta a svuotare la società dell'intero complesso aziendale (beni materiali e immateriali, locali, dipendenti, clienti) per trasferirli alla società Solar srl.

L'operazione viene mascherata attraverso la stipula, in data 3 dicembre 2015, di un contratto di vendita e di un contratto di cessione dei rapporti di leasing afferenti alla totalità di impianti e macchinari della ML Lorenzin in favore della Solar srl, società costituita il 19 marzo 2015, formalmente amministrata da [OSCURATO:PERSONA], ma di fatto riconducibile ai Lorenzin.

In particolare, i beni di proprietà (elencati all'allegato A del contratto) vengono venduti al prezzo pattuito di euro 1.960.300,00 (corrispondente alla stima del valore dei beni risultante dalla perizia costituente l'allegato C); mentre i contratti di leasing relativi ai beni elencati nell'allegato B vengono ceduti al prezzo di euro 122.254,95 oltre Iva.

Lo stesso 3 dicembre 2015, tutti i dipendenti di ML Lorenzin rassegnano le dimissioni per essere assunti, a distanza di pochi giorni, dalla Solar srl.

Solar si accaparra anche la clientela di ML Lorenzin, subentra a quest'ultima nelle autorizzazioni amministrative, opera nei locali della ML Lorenzin, utilizza il medesimo gestionale e lo stesso numero di telefono.

Quindi di fatto gli imputati hanno ceduto a Solar l'intero complesso aziendale di ML Lorenzin dietro versamento di un prezzo di gran lunga inferiore rispetto al valore dell'azienda, stimato in euro 4.094.756,00 dalla GdF e in euro 5.643.321,00 dal dott.

Bertoldi, commercialista della ML Lorenzin srl dal 1993 fino allo scioglimento.

La ML Lorenzin, spogliata dell'intera azienda, veniva resa inoperativa e posta in liquidazione il 2 febbraio 2016.

In giorno precedente ML Lorenzin, senza effettiva giustificazione, emette una nota di accredito per euro 181.601,96 in favore della Baggio srl, altra società riconducibile agli imputati.

Lo stesso 2 febbraio 2016 ML Lorenzin versa 460mila euro in favore di Solar srl a pagamento di un pregresso debito, nonostante la prima fosse creditrice della seconda dell'importo di 800mila euro, rinunciando a far valere una eventuale compensazione e, comunque, senza mai pretendere la soddisfazione del proprio credito, ben maggiore.

5.1.2. In forza di tanto, i giudici di merito hanno ravvisato la piena sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, vale a dire (cfr. Sez. 5, n. 40446 del 04/06/2019, Polverino, Rv. 277430 - 01): a) l'interesse in conflitto, posto che gli imputati gestivano sia la dante causa sia le società aventi causa, beneficiate; b) gli atti di disposizione patrimoniale consistiti nella cessione dell'intera azienda e nella emissione di una nota di accredito sine causa; c) il danno patrimoniale intenzionalmente cagionato alla ML Lorenzin con la dismissione dell'intera azienda e la conseguente impossibilità di operare; d) il perseguimento del fine specifico di procurarsi un ingiusto profitto consistente nel vantaggio ottenuto grazie al trasferimento, a prezzo notevolmente inferiore al valore reale, dell'intero patrimonio aziendale della ML Lorenzin verso società interamente controllate dagli imputati.

5.2. La motivazione offerta risulta congrua e coerente e, letta nel suo complessivo incedere argomentativo, non incorre in fratture logiche.

5.2.1. L'affermazione di responsabilità ruota attorno a un punto, evidenziato già dal primo giudice (cfr. pag. 24), con cui i ricorsi evitano di misurarsi: la complessiva strategia degli imputati ha portato a trasferire nelle loro mani l'intero complesso aziendale della ML Lorenzin (impianti, macchinari, forza lavoro, clientela) che il dottor Bartoldi, consulente di fiducia degli stessi Lorenzin, aveva stimato in oltre 5 milioni di euro al 31 dicembre 2013.

Il "riversamento del complesso aziendale in una nuova struttura societaria" (cfr. pag. 16 sentenza impugnata) è stato mascherato con un contratto di vendita a prezzo notevolmente inferiore a quello appena indicato.

5.2.2. Il tentativo dei ricorrenti di richiamare le singole voci della perizia del dottor Bartoldi non è fruttuoso, poiché non tiene conto della effettiva ratio decidendi: la ML Lorenzin ha perso la differenza tra corrispettivo pattuito e valore complessivo dell'azienda (al di là delle singole componenti); detta società, inoltre, svuotata di qualunque mezzo e incapace di operare, ha patito anche "il forte pregiudizio della messa in liquidazione" avvenuto il 2 febbraio 2016 (cfr. pag. 24 sentenza di primo grado); con ulteriori rilevanti depauperamenti subiti, ad opera degli amministratori, nella imminenza della messa in liquidazione, a favore sia della Solar (con il versamento il 2 febbraio 2016 di 460mila euro) sia a favore di Baggio (con l'emissione, in data 1 febbraio 2016, di una nota di accredito per euro 181.601,96)

5.2.3. Il riferimento che la sentenza impugnata fa alla consulenza delle difese (pag. 24) mira soltanto a contenere l'ammontare del profitto tratto dall'operazione di trasferimento d'azienda e quantificato, in ottica favorevole agli imputati, nel valore dell'avviamento stimato dal loro consulente (oltre all'importo della nota di accredito per Baggio srl).

6. Il quinto motivo è manifestamente infondato.

La censura invoca una sorta di buona fede dei Lorenzin in ragione della stima, effettuata dal dottor Bartoldi, di cui gli stessi disponevano all'epoca dei fatti.

L'assunto è completamente destituito di fondamento.

Come già aveva osservato il primo giudice, proprio la perizia Bartoldi aveva fornito ai Lorenzin il valore della società pari ad oltre 5 milioni di euro e «dunque da tale dato si desume la consapevolezza da parte degli amministratori del valore effettivo dell'azienda, molto superiore rispetto a quello dei beni di cui al contratto del 3.12.2015» (così pag. 27 sentenza di primo grado; cfr. anche pagg. 26 e 27 sentenza di secondo grado).

7. Consegue che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Va ricordato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266).

La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con il passaggio in giudicato della affermazione di responsabilità per il delitto di infedeltà patrimoniale, mantiene ferma la confisca per equivalente, disposta dal giudice di merto ex art. 2641, comma secondo, cod. pen., per un importo pari al profitto del reato (previsione che, per il suo oggetto, non viene intaccata dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla sezione quinta con ordinanza n. 8612 del 14 dicembre 2023, dep. 2024, attinente invece alla confisca per equivalente dei beni utilizzati per la commissione del reato) Gli imputati, inoltre, devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che, tenuto conto dell'opera prestata dai difensori, possono liquidarsi, per ciascuna parte, in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/05/1961 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/08/1955 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA] per Hispanico srl e avv. [OSCURATO:PERSONA] per ML Lorenzin srl, che hanno depositato conclusioni scritte e hanno chiesto la liquidazione delle spese come da nota spese depositata; uditi i difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] per entrambi e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] rileva, anche agli effetti della confisca per equivalente, l'intervenuta prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, investita dell'appello del Pubblico ministero, delle parti civili e degli imputati, ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 cod. civ. loro ascritto nella veste di amministratori della società ML Lorenzin srl (capo A). 1.1. Gli imputati erano stati rinviati a giudizio per rispondere dei seguenti reati: - capo A) - «reato di cui agli artt. 81, 110 e 2634 cod. civ., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di amministratori e soci della società ML Lorenzin srl, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o comunque un vantaggio, compivano atti di disposizione dei beni sociali, stipulando dapprima un contratto di collaborazione commerciale con la società Solar srl, ad essi di fatto riconducibile, e poi un contratto preliminare e definitivo di cessione di impianti e macchinari e di cessione di contratti di leasing dietro corrispettivo di euro 1.960.300,00, in realtà cedendo l'intera azienda della ML Lorenzin srl, di valore ben maggiore e pari ad euro 5.643.321; svivano, inoltre, la clientela ed emettevano una nota di accredito (n. 21/000109) pari ad euro 181.601,96 di imponibile (di cui 39.952,43 di Iva) nei confronti della società Baggio srl, avente ad oggetto l'attività di intermediazione nello smaltimento delle carcasse animali ed agli stessi [imputati] riconducibile, così cagionando intenzionalmente alla società ML Lorenzin srl un danno patrimoniale»; - capo B) - «reato previsto dall'art. 4 d. Igs. n. 74 del 2000 (concorso in dichiarazione infedele) perché, nella qualità indicata sub A), al fine di evadere le imposte sui redditi, con la condotta descritta al capo che precede, in particolare omettendo di indicare la plusvalenza realizzata dalla cessione di azienda pari ad euro 3.448.538,67 indicavano nella dichiarazione annuale relativa ai redditi 2015 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ed elementi passivi fittizi, con imposta evasa pari ad euro 836.125,575». 1.2. Il Tribunale, all'esito del dibattimento, dichiarava gli imputati colpevoli del delitto di cui al capo A); mentre riteneva insussistente il delitto di cui al capo B). 1.3. La Corte di appello ha confermato la condanna e inoltre: - ha revocato la confisca diretta, ex art. 2641 comma primo, cod. pen., dei beni utilizzati per commettere il reato (macchinari elencati nell'allegato A del contratto del 3 dicembre 2015);- ha ridotto la confisca per equivalente ex art. 2641, comma secondo, cod. pen., all'importo di euro 777.253,96 corrispondente al profitto del reato; - ha liquidato una provvisionale di pari importo (euro 777.253,96) in favore della parte civile ML Lorenzin srl in liquidazione. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorrono gli imputati, con il medesimo atto a firma dei difensori. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], e il primo in unione all'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolano cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo eccepiscono la nullità del decreto che dispone il giudizio per violazione dell'art. 429, comma 1 lett. c) e comma 2, cod. proc. pen. Il fatto contestato ai capi A) e B), pur essendo il medesimo, viene addebitato sotto due diversi profili in rapporto di reciproca contraddizione; invero o gli imputati hanno sottratto alla società il valore dell'azienda in assenza di congruo corrispettivo oppure, attraverso la medesima operazione, quel plusvalore è entrato nelle casse sociali senza essere, però, denunciato a fini reddituali. Ciò avrebbe comportato una "complessiva indeterminatezza del capo di imputazione e una genericità della contestazione" con pregiudizio per i diritti difensivi. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in punto di revoca della ammissione del testimone Dabringer, indicato nella lista testimoniale della difesa ex art. 468 cod. proc. pen. "per provare la violenta variazione al ribasso de/prezzi di mercato nel 2015 [...] unitamente alla riconducibilità di tale ribasso alla concorrenza sleale operata dalla società del gruppo Rina/di". Il testimone avrebbe dovuto chiarire sia i rapporti con Solar srl, sia la nota di accredito emessa a favore di Baggio srl che si inseriva in un contratto di fornitura con clausola di adeguamento per l'ipotesi di variazioni al ribasso dei prezzi di mercato in misura superiore al 20%. Il Tribunale aveva motivato la revoca sostenendo, nella prima parte della sentenza, che il testimone avrebbe dovuto deporre su circostanze già emerse in dibattimento (l'esistenza di una forte concorrenza sul mercato); salvo poi cadere in contraddizione, affermando, in altra parte della sentenza, che quella concorrenza non era stata provata. La Corte di appello, chiamata a pronunciarsi sulla denunciata frattura logica, dapprima avrebbe ritenuto irrilevante la circostanza della concorrenza (perché attinente ai "motivi" a delinquere) salvo poi fondare l'affermazione di responsabilità per la vicenda Baggio srl proprio sulla mancata dimostrazione di una situazione di forte concorrenza. 2.3. Con il terzo motivo si fa valere la ritenuta inosservanza del divieto di reformatio in peius circa il punto della decisione inerente alle dichiarazioni del teste Scabin: mentre il Tribunale non ne ha tenuto conto (bollandole come inattendibili); la Corte di appello le ha utilizzate al fine di respingere il quinto motivo di ricorso. Il giudice di secondo grado neppure spiegherebbe le ragioni di questo diverso apprezzamento. 2.4. Il quarto motivo si incentra sul vizio di motivazione in merito alla esatta quantificazione del valore dell'azienda (nelle sue componenti materiali e immateriali) - circostanza rilevante ai fini della sussistenza del danno patrimoniale e del profitto quali elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 2634 cod. civ. Tale valore avrebbe dovuto essere determinato in base a risultanze oggettive per poi essere rapportato al prezzo di vendita stabilito dal contratto del 3 dicembre 2015 al fine di verificarne la congruità. La Corte di appello — pur accedendo parzialmente alla tesi difensiva che contestava la valutazione in oltre 5 milioni di euro — ha attribuito all'azienda un valore superiore al prezzo di vendita di impianti e macchinari (euro 1.960.300,00), ritenendo di dover aggiungere a quell'importo il valore dell'avviamento, quantificato in euro 595.652,00 sulla scorta della stima effettuata dal consulente della difesa dottor [OSCURATO:PERSONA]. La corte distrettuale, quindi, avrebbe dato per pacifico che il valore dei beni materiali ceduti corrispondesse ad euro 1.960.300,00 e ha ritenuto, al fine di determinare il valore dell'azienda, di sommare a detto importo quello dell'avviamento. Nel fare ciò però avrebbe trasformato l'oggetto della contestazione nel criterio di valutazione dei beni ceduti. Inoltre non avrebbe fornito alcuna risposta al motivo di appello che poneva in risalto come il prezzo di vendita di impianti e macchinari (euro 1.960.300,00) avrebbe coperto il valore assegnato al complesso dei beni materiali e immateriali dal dottor Bartoldi nella perizia di stima redatta su incarico dei Lorenzin e di Rinaldi e riferita al 31 dicembre 2013: il commercialista di fiducia di entrambe le parti aveva stimato il valore di impianti e macchinari in euro 1.099.826,00 e il valore dell'avviamento in euro 1.095.913,00; questi valori, sommati, non si discostavano dall'importo del corrispettivo del contratto di vendita del 3 dicembre 2015 oggetto di addebito; con conseguenza insussistenza di un danno per ML Lorenzin e di un profitto per gli imputati. 2.5. Il quinto motivo attiene al vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato.La c.d. perizia Bertoldi (che era l'unica nelle mani degli imputati al momento della condotta) testimonierebbe la congruità del prezzo di vendita pattuito anche se riferito all'intera azienda e dunque la buona fede degli imputati, come riferito da [OSCURATO:PERSONA] nel corso del suo esame. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta delle difese delle parti private. Il difensore della parte civile ML Lorenzin srl in liquidazione, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha trasmesso una memoria con la quale esamina i motivi di ricorso e ne evidenzia le ragioni di infondatezza o inammissibilità. Una articolata memoria è stata inviata anche dal difensore della parte civile Hispanico srl. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché coltiva una tesi priva di agganci normativi. L'ipotetico contrasto "logico" tra le imputazioni non è previsto dalla legge come causa di nullità del decreto che dispone il giudizio. La situazione non ha cagionato alcun pregiudizio all'esercizio delle facoltà difensive, posto che l'antinomia ha trovato soluzione già nell'ambito del giudizio di primo grado conclusosi con la ritenuta insussistenza del delitto di cui al capo B). 3. Il secondo motivo presenta diversi e concorrenti profili di inammissibilità. 3.1. Va ricordato che la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testimoni della difesa produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 - 01). Nella specie la nullità si è prodotta in udienza alla presenza delle parti; ebbene, come risulta dal verbale riassuntivo e dalle trascrizioni dell'udienza del 29 ottobre 2021, il difensore degli imputati, presente, nulla ha eccepito; pertanto il vizio non può più essere dedotto stante la preclusione sancita dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.Del resto, neppure nel rassegnare le conclusioni dinanzi al Tribunale la difesa ha insistito nella richiesta di assunzione della testimonianza. 3.2. La testimonianza, revocata, di [OSCURATO:PERSONA] era stata richiesta dalla difesa "per provare la violenta variazione al ribasso dei prezzi di mercato nel 2015"; circostanza incidente, in tesi, sia sulla condotta infedele a favore di Solar srl sia su quella a favore di Baggio srl. 3.2.1. Rispetto alle ragioni della revoca, è immune da vizi logici e coerente con la decisione la considerazione, svolta dalla Corte di appello, circa la ritenuta irrilevanza della circostanza oggetto di prova ai fini della condotta infedele a favore di Solar: le variazioni al ribasso dei prezzi di mercato e la concorrenza sleale da parte di Rinaldi riguardano elementi esterni alla fattispecie delittuosa in contestazione. 3.2.2. Quanto alla condotta infedele a favore di Baggio srl, la censura risulta generica, in quanto: - per un verso non illustra la decisività della prova intesa come idoneità a scalfire gli elementi valorizzati dal giudice di merito (la nota era stata emessa il giorno prima dello scioglimento della società; l'elevato importo aveva rappresentato un unicum posto che tra le altre note di credito, la più elevata era stata emessa per soli euro 20mila; non vi era contestazione alcuna dell'importo richiesto; i prezzi praticati a Baggio srl erano i medesimi che Solar, subentrata a ML Lorenzin, aveva applicato, a sua volta, a Baggio srl (pag. 25 sentenza impugnata); - per altro verso non spiega, con l'indicazione di specifici elementi (anche cronologici), in quali precisi e concreti termini la situazione oggetto di prova avrebbe comportato l'emissione di una nota di credito per un importo superiore a 180mila euro. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 4.1. La doglianza si fonda su una erronea interpretazione del concetto di "punto della decisione". Secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione il "punto della decisione" riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, di talché, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, c.p.p., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato quali quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna- l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio. Non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione (cfr. per tutte Sez. U, n. 1 del 19/01/2000). Invero, come emerge dal dato testuale dell'art. 597 cod. proc. pen., la preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'impugnazione riguarda esclusivamente i "punti" della decisione non gli argomenti e le questioni coltivate dall'impugnante (Sez. U, n. 1 del 27/09/1995, dep. 1996, Timpanaro, Rv. 203096) sicché l'art. 597, comma 1 cod. proc. pen. attribuisce al giudice di appello gli stessi poteri del primo giudice, con la conseguenza che la cognizione del giudice di secondo grado, pur limitata ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi, non incontra limiti per quanto attiene alla ricostruzione del fatto ed alle argomentazioni utilizzate dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 4743 del 08/10/1999, Troiani, Rv. 215047 - 01; Sez. 5, n. 49667 del 10/11/2023, Fossatocci, non massimata sul punto), essendo anzi tenuto a rivalutare le prove (Sez. 2, n. 8947 del 16/02/2016, Rubinacci, Rv. 265848 -01). Ne deriva che l'attendibilità o meno di un testimone non costituisce punto della decisione e pertanto non soggiace al principio devolutivo, né tantomeno all'invocato divieto di reformatio in peius. 4.2. Sotto altro profilo va rimarcato come, a differenza di quel che sostengono i ricorrenti, la Corte di appello fornisca adeguata motivazione in merito alla attendibilità di quanto riferito dal teste Scabin in sede di ritrattazione dell'originaria dichiarazione (pag. 17 sentenza impugnata che pone in evidenza la piena coerenza e convergenza delle nuove dichiarazioni rispetto alle complessive evidenze disponibili). 5. Il quarto motivo è generico e manifestamente infondato. 5.1. Gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli del reato di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 cod. civ. (capo A), nella veste di amministratori della ML Lorenzin srl; tale società operava nel campo dello smaltimento delle carcasse animali e nella lavorazione dei sottoprodotti di macellazione, le cui quote erano detenute al 50% dai due Lorenzin e dalla loro madre e per il restante 50% dalla Hispanico srl facente capo al querelante [OSCURATO:PERSONA]. 5.1.1. Le sentenze di primo e secondo grado, che si integrano reciprocamente, offrono la seguente ricostruzione della vicenda. In conseguenza di dissidi insorti tra le due compagini sociali interne della ML Lorenzin (i Lorenzin da una parte e Rinaldi dall'altra), i fratelli Lorenzin congegnano una operazione volta a svuotare la società dell'intero complesso aziendale (beni materiali e immateriali, locali, dipendenti, clienti) per trasferirli alla società Solar srl. L'operazione viene mascherata attraverso la stipula, in data 3 dicembre 2015, di un contratto di vendita e di un contratto di cessione dei rapporti di leasing afferenti alla totalità di impianti e macchinari della ML Lorenzin in favore della Solar srl, società costituita il 19 marzo 2015, formalmente amministrata da [OSCURATO:PERSONA], ma di fatto riconducibile ai Lorenzin. In particolare, i beni di proprietà (elencati all'allegato A del contratto) vengono venduti al prezzo pattuito di euro 1.960.300,00 (corrispondente alla stima del valore dei beni risultante dalla perizia costituente l'allegato C); mentre i contratti di leasing relativi ai beni elencati nell'allegato B vengono ceduti al prezzo di euro 122.254,95 oltre Iva. Lo stesso 3 dicembre 2015, tutti i dipendenti di ML Lorenzin rassegnano le dimissioni per essere assunti, a distanza di pochi giorni, dalla Solar srl. Solar si accaparra anche la clientela di ML Lorenzin, subentra a quest'ultima nelle autorizzazioni amministrative, opera nei locali della ML Lorenzin, utilizza il medesimo gestionale e lo stesso numero di telefono. Quindi di fatto gli imputati hanno ceduto a Solar l'intero complesso aziendale di ML Lorenzin dietro versamento di un prezzo di gran lunga inferiore rispetto al valore dell'azienda, stimato in euro 4.094.756,00 dalla GdF e in euro 5.643.321,00 dal dott. Bertoldi, commercialista della ML Lorenzin srl dal 1993 fino allo scioglimento. La ML Lorenzin, spogliata dell'intera azienda, veniva resa inoperativa e posta in liquidazione il 2 febbraio 2016. In giorno precedente ML Lorenzin, senza effettiva giustificazione, emette una nota di accredito per euro 181.601,96 in favore della Baggio srl, altra società riconducibile agli imputati. Lo stesso 2 febbraio 2016 ML Lorenzin versa 460mila euro in favore di Solar srl a pagamento di un pregresso debito, nonostante la prima fosse creditrice della seconda dell'importo di 800mila euro, rinunciando a far valere una eventuale compensazione e, comunque, senza mai pretendere la soddisfazione del proprio credito, ben maggiore. 5.1.2. In forza di tanto, i giudici di merito hanno ravvisato la piena sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, vale a dire (cfr. Sez. 5, n. 40446 del 04/06/2019, Polverino, Rv. 277430 - 01): a) l'interesse in conflitto, posto che gli imputati gestivano sia la dante causa sia le società aventi causa, beneficiate; b) gli atti di disposizione patrimoniale consistiti nella cessione dell'intera azienda e nella emissione di una nota di accredito sine causa; c) il danno patrimoniale intenzionalmente cagionato alla ML Lorenzin con la dismissione dell'intera azienda e la conseguente impossibilità di operare; d) il perseguimento del fine specifico di procurarsi un ingiusto profitto consistente nel vantaggio ottenuto grazie al trasferimento, a prezzo notevolmente inferiore al valore reale, dell'intero patrimonio aziendale della ML Lorenzin verso società interamente controllate dagli imputati. 5.2. La motivazione offerta risulta congrua e coerente e, letta nel suo complessivo incedere argomentativo, non incorre in fratture logiche. 5.2.1. L'affermazione di responsabilità ruota attorno a un punto, evidenziato già dal primo giudice (cfr. pag. 24), con cui i ricorsi evitano di misurarsi: la complessiva strategia degli imputati ha portato a trasferire nelle loro mani l'intero complesso aziendale della ML Lorenzin (impianti, macchinari, forza lavoro, clientela) che il dottor Bartoldi, consulente di fiducia degli stessi Lorenzin, aveva stimato in oltre 5 milioni di euro al 31 dicembre 2013. Il "riversamento del complesso aziendale in una nuova struttura societaria" (cfr. pag. 16 sentenza impugnata) è stato mascherato con un contratto di vendita a prezzo notevolmente inferiore a quello appena indicato. 5.2.2. Il tentativo dei ricorrenti di richiamare le singole voci della perizia del dottor Bartoldi non è fruttuoso, poiché non tiene conto della effettiva ratio decidendi: la ML Lorenzin ha perso la differenza tra corrispettivo pattuito e valore complessivo dell'azienda (al di là delle singole componenti); detta società, inoltre, svuotata di qualunque mezzo e incapace di operare, ha patito anche "il forte pregiudizio della messa in liquidazione" avvenuto il 2 febbraio 2016 (cfr. pag. 24 sentenza di primo grado); con ulteriori rilevanti depauperamenti subiti, ad opera degli amministratori, nella imminenza della messa in liquidazione, a favore sia della Solar (con il versamento il 2 febbraio 2016 di 460mila euro) sia a favore di Baggio (con l'emissione, in data 1 febbraio 2016, di una nota di accredito per euro 181.601,96) 5.2.3. Il riferimento che la sentenza impugnata fa alla consulenza delle difese (pag. 24) mira soltanto a contenere l'ammontare del profitto tratto dall'operazione di trasferimento d'azienda e quantificato, in ottica favorevole agli imputati, nel valore dell'avviamento stimato dal loro consulente (oltre all'importo della nota di accredito per Baggio srl). 6. Il quinto motivo è manifestamente infondato. La censura invoca una sorta di buona fede dei Lorenzin in ragione della stima, effettuata dal dottor Bartoldi, di cui gli stessi disponevano all'epoca dei fatti. L'assunto è completamente destituito di fondamento. Come già aveva osservato il primo giudice, proprio la perizia Bartoldi aveva fornito ai Lorenzin il valore della società pari ad oltre 5 milioni di euro e «dunque da tale dato si desume la consapevolezza da parte degli amministratori del valore effettivo dell'azienda, molto superiore rispetto a quello dei beni di cui al contratto del 3.12.2015» (così pag. 27 sentenza di primo grado; cfr. anche pagg. 26 e 27 sentenza di secondo grado). 7. Consegue che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Va ricordato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266). La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con il passaggio in giudicato della affermazione di responsabilità per il delitto di infedeltà patrimoniale, mantiene ferma la confisca per equivalente, disposta dal giudice di merto ex art. 2641, comma secondo, cod. pen., per un importo pari al profitto del reato (previsione che, per il suo oggetto, non viene intaccata dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla sezione quinta con ordinanza n. 8612 del 14 dicembre 2023, dep. 2024, attinente invece alla confisca per equivalente dei beni utilizzati per la commissione del reato) Gli imputati, inoltre, devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che, tenuto conto dell'opera prestata dai difensori, possono liquidarsi, per ciascuna parte, in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi
Sentenza Cassazione n. 33724/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris