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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 21107/2022

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RDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16709/2019 del ruolo generale, proposto DA[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale 0663391001), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 8022403087), con sede in Roma, alla Via del Portoghesi n. 12. - RICORRENTE - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Palermo, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 185, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, commissari liquidatori, prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina rilasciate a margine del controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63C13 G273 P), domiciliati, ai sensi dell'art. 366, co. 2, c.p.c. e per quanto ancora possa rilevare, presso la cancelleria di questa Corte. - CONTRORICORRENTE — Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - avverso la sentenza n. 5332/8/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Sicilia - depositata il 3 dicembre 2018, non notificata; UDITA la relazione della causa in camera di consiglio, celebratasi da remoto in data 26 aprile 2022, svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. con l'avviso di liquidazione n. 2010/002/DI/000003184/0/001 l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Palermo - aveva tassato, a titolo di imposta di registro calcolata nella misura di 127.265,00 C, il decreto ingiuntivo n. 3184//2010 emesso dal Tribunale di Palermo a favore della controricorrente per l'importo di 4.258.826,00 C (di cui 2.272.410,35 C per sorta capitale ed il residuo per interessi moratori);

1.2. la [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, con sentenza n. 209/5/2013, accoglieva l'impugnazione proposta dalla contribuente, rilevando che il titolo monitorio aveva disposto la condanna ad un pagamento sottoposto ad IVA e ritenendo che, per il principio di alternatività tra VIVA (da applicarsi in misura proporzionale) ed imposta di registro (da calcolarsi in misura fissa), l'atto andasse registrato a tassa fissa;

1.3. la [OSCURATO:PERSONA] di Sicilia confermava la decisione di prime cure, osservando - per quanto ora rileva in relazione ai motivi di impugnazione - che il principio di alternatività tra le due imposte, previsto dall'art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, era stato confermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 17276 del 13 luglio 2017, secondo cui «In tema di imposta di registro, la sentenza di condanna che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme ad esso dovute per un finanziamento, alla luce del principio di altematività con l'iva consacrato nell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, va sottoposto a tassazione fissa, in base alla previsione della nota II dell'art. 8 della tariffa, parte I, allegata al detto decreto, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano natura moratoria - come tali esentati, a norma dell'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dalla base imponibile iva, con conseguente applicabilità dell'imposta di registro in Proc. 16709/2019 ric. gen.

Ordinanza Pagina 2 di 6 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - misura proporzionale ai sensi dell'art. 8 della detta tariffa -, ma siano (come nella specie) gli interessi convenzionali, e quindi (con la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale) il corrispettivo prodotto dall'operazione di finanziamento, trattandosi di prestazioni, ancorché esenti, attratte pur sempre all'orbita dell'iva»;

1.4. avverso tale sentenza, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite posta elettronica certificata il 22 maggio 2019, formulando i seguenti tre motivi d'impugnazione; [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione notificava controricorso, con atto spedito in data 27 giugno 2019; [OSCURATO:PERSONA]:

1. con il primo motivo di ricorso l'Agenzia ha censurato la sentenza impugnata, denunciando, in relazione all'art. 360, cc. 1 n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 40 cl.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 8 parte I della tariffa allegata al citato decreto e 15 d.P.R. 633/1972, precisando che il titolo monitorio recava la condanna al pagamento del suindicato importo per sorta capitale ed interessi moratori e ponendo in evidenza che la medesima giurisprudenza di legittimità richiamata dal Giudice regionale aveva chiarito che gli interessi di mora dovevano considerarsi soggetti all'imposta proporzionale di registro, per cui l'atto era stato correttamente tassato con l'aliquota proporzionale del 3%;

2. con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che il decreto ingiuntivo registrato conteneva la condanna anche al pagamento degli interessi moratori;

3. la controricorrente ha difeso il provvedimento impugnato, sostenendo che «la [OSCURATO:PERSONA], nel rispetto del disposto dell'art.112 c.p.c. ..., ha rigettato la domanda proposta dall'Ufficio impositore, volta a veder riconosciuta, su una indistinta base imponibile erroneamente quantificata in euro 4.258.826,00 (2.272.140,35 + 735.841,35 + L Proc. 16709/2019 ric. gen.

I Ordinanza Pagina 3 di 6 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 250.844,30 cfr. appello pagg. 4 ultimo cpv doc. prod. 7) l'aliquota proporzionale del 3%» ed osservando che la «Commissione ... ha correttamente concluso che il decreto ingiuntivo che un Istituto 'di credito ottenga per il conseguimento di una controprestazione ad esso dovuta per la concessione di un prestito assume la consistenza di condanna ad un pagamento sottoposto ad imposta sul valore aggiunto e ad un imposta di registro in misura fissa» (b. pagine nn. 5 e 6 del controricorso); OSSERVA

1. Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento assorbe ogni altra valutazione in relazione alla seconda doglianza, subito avvertendo che non può assumere alcun rilievo, ai fini della decisione, il dedotto errore che si assume essere stato compiuto nell'appello proposto dall'Agenzia in ordine alla suindicata quantificazione del complessivo importo ingiunto (comprensivo cioè degli interessi moratori), trattandosi di un mero lapsus calami nell'aver riportato quale addendo la somma di 735.841,35 C e non anche quella di 1.735.841,35 C indicata nelle controdeduzíoní depositate in primo grado dall'Ufficio e prodotte nel presente giudizio dalla società.

2. L'Agenzia ha precisato nel ricorso che il decreto n. 3184/2010 del 29 ottobre 2010 aveva «ingiunto il pagamento della "somma di C 2.272.410,35 quale debito in linea capitale riveniente dalla cambiale ipotecaria emessa in data 19.12.1988, oltre interessi di mora al tasso legale dall'atto di costituzione in mora" (così testualmente il decreto ingiuntivo)» (v. pagina n. 2 del ricorso).

3. Ebbene, è agevole osservare che la Commissione regionale non ha correttamente esaminato la menzionata pronuncia n. 17276/2017 di questa Corte, benchè il suo contenuto sia stato in parte riportato nella sentenza impugnata, poiché dal suo dato testuale emerge che gli interessi moratori sono stati considerati esentati dalla base imponibile Iva ai sensi dell'art. 8 della tariffa e, pertanto, sottoposti a tassazione nella misura proporzionale ai sensi della medesima disposizione, come avvenuto nell'atto impugnato.

Proc. 16709/2019 ric. gen.

Ordinanza l Pagina 4 di 6 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - Tanto già risulta dal passaggio motivazionale riportato nella sentenza impugnata, ma emerge in termini ancor più chiari dalle successive argomentazioni di detta ordinanza, secondo cui «per quanto invece riguarda gli interessi di mora, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15, le somme dovute a tale titolo non concorrono alla formazione della base imponibile dell'Iva per cui, se la ratio del principio di alternatività fissato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, è quella di evitare che siano assoggettate all'imposta proporzionale di registro somme già colpite dall'iva, con conseguente duplicità di imposizione, all'evidenza tale esigenza non ricorre quanto agli Interessi moratori, che devono pertanto ritenersi assoggettati all'imposta proporzionale di registro, anche quando riguardino una somma capitale soggetta ad iva (Cass. n. 12906/2007), dovendosi ritenere ormai superato l' indirizzo originato dalla sentenza n. 2696/2003 di questa Corte, secondo cui dal carattere unitario della obbligazione posta a base del decreto ingiuntivo discenderebbe il carattere unitario dell'imposizione relativa sia al capitale che agli interessi, decisione che non teneva conto del fatto che il diverso trattamento tributario degli interessi di mora relativi a somme soggette ad iva risulta imposto dal citato D.P.R. n. 633 del 1972, art.15» (così Cass.17276/2017).

Tale ordine dì idee era già stato affermato dalla precedente pronuncia n. 21775/2014, ripresa dalla successiva ordinanza n. 22228/2015, la quale aveva dato continuità ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. sez.

V 3 marzo 2006, n. 4748; Cass. civ. sez.

V 1 giugno 2007, n. 12906 e, Cass. civ. sez.

V 15 ottobre 2014, n. 21775, cit), ricordando i principi poi ulteriormente ribaditi dalla pronuncia n. 17276/2017.

Ebbene, l'affrettata lettura di tale ultima ordinanza da parte del Giudice regionale ha comportato che la sua decisione non si sia uniformata ai riportati consolidati principi, cui pure intendeva ispirarsi.

Consegue alle valutazioni che precedono che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata.

Proc. 16709/2019 ric. gen. - Ordinanza Pagina 5 di 6 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - Non essendo necessari accertamenti in punto di fatto, il ricorso va deciso nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con il rigetto dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa avverso l'avviso di liquidazione n. 2010/002/DI/000003184/0/001.

4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, mentre vanno compensate quelle dei precedenti gradi di merito in ragione del progressivo consolidarsi dei principi sopra esposti.

P.Q.M. la Corte, a. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa avverso l'avviso di liquidazione n. 2010/002/DI/000003184/0/001; b. condanna [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa al pagamento in favore delle Agenzia delle Entrate delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella misura di 4.000,00 C per competenze, oltre a 600,00 C per rimborso forfettario delle spese generali e a quelle che risulteranno dai registri di cancelleria prenotat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16709/2019 del ruolo generale, proposto DA[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale 0663391001), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 8022403087), con sede in Roma, alla Via del Portoghesi n. 12. - RICORRENTE - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Palermo, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 185, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, commissari liquidatori, prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina rilasciate a margine del controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63C13 G273 P), domiciliati, ai sensi dell'art. 366, co. 2, c.p.c. e per quanto ancora possa rilevare, presso la cancelleria di questa Corte. - CONTRORICORRENTE — Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - avverso la sentenza n. 5332/8/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Sicilia - depositata il 3 dicembre 2018, non notificata; UDITA la relazione della causa in camera di consiglio, celebratasi da remoto in data 26 aprile 2022, svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con l'avviso di liquidazione n. 2010/002/DI/000003184/0/001 l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Palermo - aveva tassato, a titolo di imposta di registro calcolata nella misura di 127.265,00 C, il decreto ingiuntivo n. 3184//2010 emesso dal Tribunale di Palermo a favore della controricorrente per l'importo di 4.258.826,00 C (di cui 2.272.410,35 C per sorta capitale ed il residuo per interessi moratori); 1.2. la [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, con sentenza n. 209/5/2013, accoglieva l'impugnazione proposta dalla contribuente, rilevando che il titolo monitorio aveva disposto la condanna ad un pagamento sottoposto ad IVA e ritenendo che, per il principio di alternatività tra VIVA (da applicarsi in misura proporzionale) ed imposta di registro (da calcolarsi in misura fissa), l'atto andasse registrato a tassa fissa; 1.3. la [OSCURATO:PERSONA] di Sicilia confermava la decisione di prime cure, osservando - per quanto ora rileva in relazione ai motivi di impugnazione - che il principio di alternatività tra le due imposte, previsto dall'art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, era stato confermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 17276 del 13 luglio 2017, secondo cui «In tema di imposta di registro, la sentenza di condanna che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme ad esso dovute per un finanziamento, alla luce del principio di altematività con l'iva consacrato nell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, va sottoposto a tassazione fissa, in base alla previsione della nota II dell'art. 8 della tariffa, parte I, allegata al detto decreto, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano natura moratoria - come tali esentati, a norma dell'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dalla base imponibile iva, con conseguente applicabilità dell'imposta di registro in Proc. 16709/2019 ric. gen. Ordinanza Pagina 2 di 6 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - misura proporzionale ai sensi dell'art. 8 della detta tariffa -, ma siano (come nella specie) gli interessi convenzionali, e quindi (con la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale) il corrispettivo prodotto dall'operazione di finanziamento, trattandosi di prestazioni, ancorché esenti, attratte pur sempre all'orbita dell'iva»; 1.4. avverso tale sentenza, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite posta elettronica certificata il 22 maggio 2019, formulando i seguenti tre motivi d'impugnazione; [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione notificava controricorso, con atto spedito in data 27 giugno 2019; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo di ricorso l'Agenzia ha censurato la sentenza impugnata, denunciando, in relazione all'art. 360, cc. 1 n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 40 cl.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 8 parte I della tariffa allegata al citato decreto e 15 d.P.R. 633/1972, precisando che il titolo monitorio recava la condanna al pagamento del suindicato importo per sorta capitale ed interessi moratori e ponendo in evidenza che la medesima giurisprudenza di legittimità richiamata dal Giudice regionale aveva chiarito che gli interessi di mora dovevano considerarsi soggetti all'imposta proporzionale di registro, per cui l'atto era stato correttamente tassato con l'aliquota proporzionale del 3%; 2. con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che il decreto ingiuntivo registrato conteneva la condanna anche al pagamento degli interessi moratori; 3. la controricorrente ha difeso il provvedimento impugnato, sostenendo che «la [OSCURATO:PERSONA], nel rispetto del disposto dell'art.112 c.p.c. ..., ha rigettato la domanda proposta dall'Ufficio impositore, volta a veder riconosciuta, su una indistinta base imponibile erroneamente quantificata in euro 4.258.826,00 (2.272.140,35 + 735.841,35 + L Proc. 16709/2019 ric. gen. I Ordinanza Pagina 3 di 6 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 250.844,30 cfr. appello pagg. 4 ultimo cpv doc. prod. 7) l'aliquota proporzionale del 3%» ed osservando che la «Commissione ... ha correttamente concluso che il decreto ingiuntivo che un Istituto 'di credito ottenga per il conseguimento di una controprestazione ad esso dovuta per la concessione di un prestito assume la consistenza di condanna ad un pagamento sottoposto ad imposta sul valore aggiunto e ad un imposta di registro in misura fissa» (b. pagine nn. 5 e 6 del controricorso); OSSERVA 1. Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento assorbe ogni altra valutazione in relazione alla seconda doglianza, subito avvertendo che non può assumere alcun rilievo, ai fini della decisione, il dedotto errore che si assume essere stato compiuto nell'appello proposto dall'Agenzia in ordine alla suindicata quantificazione del complessivo importo ingiunto (comprensivo cioè degli interessi moratori), trattandosi di un mero lapsus calami nell'aver riportato quale addendo la somma di 735.841,35 C e non anche quella di 1.735.841,35 C indicata nelle controdeduzíoní depositate in primo grado dall'Ufficio e prodotte nel presente giudizio dalla società. 2. L'Agenzia ha precisato nel ricorso che il decreto n. 3184/2010 del 29 ottobre 2010 aveva «ingiunto il pagamento della "somma di C 2.272.410,35 quale debito in linea capitale riveniente dalla cambiale ipotecaria emessa in data 19.12.1988, oltre interessi di mora al tasso legale dall'atto di costituzione in mora" (così testualmente il decreto ingiuntivo)» (v. pagina n. 2 del ricorso). 3. Ebbene, è agevole osservare che la Commissione regionale non ha correttamente esaminato la menzionata pronuncia n. 17276/2017 di questa Corte, benchè il suo contenuto sia stato in parte riportato nella sentenza impugnata, poiché dal suo dato testuale emerge che gli interessi moratori sono stati considerati esentati dalla base imponibile Iva ai sensi dell'art. 8 della tariffa e, pertanto, sottoposti a tassazione nella misura proporzionale ai sensi della medesima disposizione, come avvenuto nell'atto impugnato. Proc. 16709/2019 ric. gen. Ordinanza l Pagina 4 di 6 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - Tanto già risulta dal passaggio motivazionale riportato nella sentenza impugnata, ma emerge in termini ancor più chiari dalle successive argomentazioni di detta ordinanza, secondo cui «per quanto invece riguarda gli interessi di mora, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15, le somme dovute a tale titolo non concorrono alla formazione della base imponibile dell'Iva per cui, se la ratio del principio di alternatività fissato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, è quella di evitare che siano assoggettate all'imposta proporzionale di registro somme già colpite dall'iva, con conseguente duplicità di imposizione, all'evidenza tale esigenza non ricorre quanto agli Interessi moratori, che devono pertanto ritenersi assoggettati all'imposta proporzionale di registro, anche quando riguardino una somma capitale soggetta ad iva (Cass. n. 12906/2007), dovendosi ritenere ormai superato l' indirizzo originato dalla sentenza n. 2696/2003 di questa Corte, secondo cui dal carattere unitario della obbligazione posta a base del decreto ingiuntivo discenderebbe il carattere unitario dell'imposizione relativa sia al capitale che agli interessi, decisione che non teneva conto del fatto che il diverso trattamento tributario degli interessi di mora relativi a somme soggette ad iva risulta imposto dal citato D.P.R. n. 633 del 1972, art.15» (così Cass.17276/2017). Tale ordine dì idee era già stato affermato dalla precedente pronuncia n. 21775/2014, ripresa dalla successiva ordinanza n. 22228/2015, la quale aveva dato continuità ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. sez. V 3 marzo 2006, n. 4748; Cass. civ. sez. V 1 giugno 2007, n. 12906 e, Cass. civ. sez. V 15 ottobre 2014, n. 21775, cit), ricordando i principi poi ulteriormente ribaditi dalla pronuncia n. 17276/2017. Ebbene, l'affrettata lettura di tale ultima ordinanza da parte del Giudice regionale ha comportato che la sua decisione non si sia uniformata ai riportati consolidati principi, cui pure intendeva ispirarsi. Consegue alle valutazioni che precedono che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata. Proc. 16709/2019 ric. gen. - Ordinanza Pagina 5 di 6 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - Non essendo necessari accertamenti in punto di fatto, il ricorso va deciso nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con il rigetto dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa avverso l'avviso di liquidazione n. 2010/002/DI/000003184/0/001. 4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, mentre vanno compensate quelle dei precedenti gradi di merito in ragione del progressivo consolidarsi dei principi sopra esposti. P.Q.M. la Corte, a. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa avverso l'avviso di liquidazione n. 2010/002/DI/000003184/0/001; b. condanna [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa al pagamento in favore delle Agenzia delle Entrate delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella misura di 4.000,00 C per competenze, oltre a 600,00 C per rimborso forfettario delle spese generali e a quelle che risulteranno dai registri di cancelleria prenotat
Decreto Cassazione n. 21107/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris