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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 08491/2022

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CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/2021 da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 26/2017, il Tribunale di Prato accolse la domanda di risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento del venditore proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], tecnico certificante l'abitabilità dell'unità immobiliare, e di [OSCURATO:PERSONA], progettista-direttore dei lavori, stante la carenza dei requisiti essenziali per l'abitabilità dell'appartamento.

Condannò i signori Santi e Paci, in solido fra loro, alla restituzione del prezzo pagato dall'attore, e condannò altresì tutti i convenuti in solido al risarcimento dei danni.

2. La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 82/2018, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda.

La corte territoriale escluse l'ipotesi della vendita aliud pro alio ritenendo che la mancanza del certificato di abitabilità, pur elemento essenziale del contratto di compravendita intercorso tra le parti, sarebbe stato facilmente superabile dal notaio Pasquetti attraverso dei lavori di apertura di fori a parete nell'immobile, come dimostrato dal successivo rilascio del certificato per gli appartamenti adiacenti a quello dell'appellato.

Inquadrata la fattispecie nell'alveo della garanzia per vizi della cosa venduta, la Corte negò il carattere di gravità dell'inadempimento.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione, al quale opposero resistenza con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il Pubblico Ministero depositò memoria scritta, concludendo per l'accoglimento del ricorso principale.

Questa Corte, con l'ordinanza n. 26335/2019, depositata in data 7 ottobre 2019, rigettò il ricorso principale, dichiarando assorbito quello incidentale.4• -W-verso tale decisione il notaio [OSCURATO:PERSONA] ha proposto "ricorso per revocazione ordinaria ex art. 391 bis c.p.c. e 395 n. 4 c.p.c.".

Ra depositato memoria.

Resistono con controricorso illustrato da memoria i signori :11essandro Santi e [OSCURATO:PERSONA].

Gli intimati arch. [OSCURATO:PERSONA] e arch. [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese in questa sede.

4.1. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

5.1. Con il primo motivo, il ricorrente chiede la revocazione dell'ordinanza impugnata per aver completamente omesso l'esame della memoria della Procura Generale, che concludeva per accoglimento del ricorso, nonché per aver individuato in modo errato e/o incompleto l'orientamento giurisprudenziale in tema di vendita aliud pro a/io.

Con riferimento al primo profilo, il notaio Pasquetti osserva che, secondo la giurisprudenza, l'omesso esame di una memoria di parte può costituire un errore di fatto rilevante ai sensi dell'articolo 391 bis c.p.c., quando la parte ricorrente dimostri, oltre la mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest'ultimo ai fini dell'adozione di una statuizione diversa.

Secondo il ricorrente ciò dovrebbe valere, a maggior ragione, con riguardo ad una memoria di un pubblico ufficiale quale quello della Procura generale.

La rilevanza ai fini del giudizio della posizione della Procura risulterebbe acclarata dal fatto che quest'ultima elencava, come già il ricorrente, una serie di decisioni di questa Corte di contrario avviso rispetto a quelle richiamate dai giudici di secondo grado e argomentava circa l'irrilevanza di altri orientamenti che viceversa erano stati determinanti ai fini della decisione della Corte d'appello.Sotto il secondo profilo, la corte di cassazione avrebbe dato per esistente un orientamento giurisprudenziale che non sarebbe quello esistente o quantomeno non lo sarebbe in modo totale ed esclusivo, senza dire nulla inoltre in ordine alle molte sentenze in senso contrario citate dalla Procura Generale.

Dare per esistente un orientamento in contrasto con la reale posizione della Corte di legittimità sull'argomento, a parere del notaio Pasquetti, potrebbe costituire errore di fatto revocabile, considerato che l'orientamento giurisprudenziale è il principale fatto sul quale una decisione della Cassazione si basa.

5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente chiede la revocazione dell'ordinanza impugnata per aver ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso fossero carenti sotto il profilo dell'autosufficienza.

La Corte di Cassazione avrebbe sostenuto la carenza dei requisiti di ammissibilità delle censure con cui si faceva riferimento all'asserita esistenza di false dichiarazioni ai fini del conseguimento del certificato di abitabilità, quando al contrario il ricorso conteneva l'individuazione del "fatto storico", del "come" e del "quando" e della "localizzazione processuale".

Il ricorrente avrebbe richiamato tra virgolette i passaggi rilevanti dei documenti citati, richiamandoli in modo esteso e conforme rispetto agli atti da cui sono estrapolati, indicando questi ultimi. \nche in questo caso la Suprema Corte avrebbe del tutto omesso l'analisi della memoria della Procura Generale, la quale aveva concluso per l'accoglimento di entrambi i motivi senza scorgervi alcuna ragione di inammissibilità.

L'errore sarebbe decisivo in quanto, in mancanza, la sentenza impugnata non avrebbe potuto escludere la rilevanza delle false attestazioni dei venditori tali in base alla sola circostanza che il notaio Pasquetti avrebbe comunque potuto conseguire il certificato di abitabilità.Né la mancata localizzazione del provvedimento del Comune di Prato che aveva successivamente revocato l'abitabilità (in realtà presente) poteva essere determinante dell'ammissibilità delle censure, in quanto tale documento era indicato ad abundantiam e non condizionava tutti gli altri fatti già accertati prima di quell'atto dal Comune di Prato.

6.1. Il primo motivo di revocazione è inammissibile e comunque infond ato.

Infatti, il ricorrente, nel censurare la decisione per aver erroneamente individuato l'orientamento giurisprudenziale applicabile nel caso concreto, ha sostanzialmente lamentato un errore di diritto o, comunque, di valutazione di questa Corte, errori, questi, per i quali non è ammissibile la revocazione dell'ordinanza impugnata.

A tale riguardo si richiama il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il combinato disposto dell'art. 391-bis e dell'art.395 c.p.c., n. 4, non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'e ffettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza Europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Cass., sez. un., ord., 11/04/2018, n. 8984; Cass., sez. un., 27/12/2017, n. 30994).

Quanto all'asserito omesso esame della memoria della Procura Generale, si osserva che l'ordinanza impugnata, in realtà, ha dato conto dell'esistenza di conclusioni scritte della Procura e che in ogni caso difetta il carattere della decisività dello scritto ai fini dell'adozione di una statuizione diversa, necessario al fine di collegare al mancato esame dell'atto la sussistenza di un errore percettivo del giudice (Cass. civ., 07/12/2017, n. 29414).

La Procura infatti, nella propria memoria, non ha evidenziato specifici fatti erroneamente considerati inesistenti dalla Corte di Cassazione, ma si è limitata a sostenere l'orientamento giurisprudenziale già prospettato dai ricorrenti.

6.2. Anche il secondo motivo di revocazione è inammissibile.

In terna di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere od ad affermare; non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione.

Ne consegue l'impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso (Cass. civ., ord. 31/08/2017, n. 20635; Cass. civ., Sez.

II, 22/06/2007, n. 14608).

7. Ti ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

7.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass, Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.200 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/2021 da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 26/2017, il Tribunale di Prato accolse la domanda di risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento del venditore proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], tecnico certificante l'abitabilità dell'unità immobiliare, e di [OSCURATO:PERSONA], progettista-direttore dei lavori, stante la carenza dei requisiti essenziali per l'abitabilità dell'appartamento. Condannò i signori Santi e Paci, in solido fra loro, alla restituzione del prezzo pagato dall'attore, e condannò altresì tutti i convenuti in solido al risarcimento dei danni. 2. La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 82/2018, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda. La corte territoriale escluse l'ipotesi della vendita aliud pro alio ritenendo che la mancanza del certificato di abitabilità, pur elemento essenziale del contratto di compravendita intercorso tra le parti, sarebbe stato facilmente superabile dal notaio Pasquetti attraverso dei lavori di apertura di fori a parete nell'immobile, come dimostrato dal successivo rilascio del certificato per gli appartamenti adiacenti a quello dell'appellato. Inquadrata la fattispecie nell'alveo della garanzia per vizi della cosa venduta, la Corte negò il carattere di gravità dell'inadempimento. 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione, al quale opposero resistenza con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Pubblico Ministero depositò memoria scritta, concludendo per l'accoglimento del ricorso principale. Questa Corte, con l'ordinanza n. 26335/2019, depositata in data 7 ottobre 2019, rigettò il ricorso principale, dichiarando assorbito quello incidentale.4• -W-verso tale decisione il notaio [OSCURATO:PERSONA] ha proposto "ricorso per revocazione ordinaria ex art. 391 bis c.p.c. e 395 n. 4 c.p.c.". Ra depositato memoria. Resistono con controricorso illustrato da memoria i signori :11essandro Santi e [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati arch. [OSCURATO:PERSONA] e arch. [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese in questa sede. 4.1. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente chiede la revocazione dell'ordinanza impugnata per aver completamente omesso l'esame della memoria della Procura Generale, che concludeva per accoglimento del ricorso, nonché per aver individuato in modo errato e/o incompleto l'orientamento giurisprudenziale in tema di vendita aliud pro a/io. Con riferimento al primo profilo, il notaio Pasquetti osserva che, secondo la giurisprudenza, l'omesso esame di una memoria di parte può costituire un errore di fatto rilevante ai sensi dell'articolo 391 bis c.p.c., quando la parte ricorrente dimostri, oltre la mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest'ultimo ai fini dell'adozione di una statuizione diversa. Secondo il ricorrente ciò dovrebbe valere, a maggior ragione, con riguardo ad una memoria di un pubblico ufficiale quale quello della Procura generale. La rilevanza ai fini del giudizio della posizione della Procura risulterebbe acclarata dal fatto che quest'ultima elencava, come già il ricorrente, una serie di decisioni di questa Corte di contrario avviso rispetto a quelle richiamate dai giudici di secondo grado e argomentava circa l'irrilevanza di altri orientamenti che viceversa erano stati determinanti ai fini della decisione della Corte d'appello.Sotto il secondo profilo, la corte di cassazione avrebbe dato per esistente un orientamento giurisprudenziale che non sarebbe quello esistente o quantomeno non lo sarebbe in modo totale ed esclusivo, senza dire nulla inoltre in ordine alle molte sentenze in senso contrario citate dalla Procura Generale. Dare per esistente un orientamento in contrasto con la reale posizione della Corte di legittimità sull'argomento, a parere del notaio Pasquetti, potrebbe costituire errore di fatto revocabile, considerato che l'orientamento giurisprudenziale è il principale fatto sul quale una decisione della Cassazione si basa. 5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente chiede la revocazione dell'ordinanza impugnata per aver ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso fossero carenti sotto il profilo dell'autosufficienza. La Corte di Cassazione avrebbe sostenuto la carenza dei requisiti di ammissibilità delle censure con cui si faceva riferimento all'asserita esistenza di false dichiarazioni ai fini del conseguimento del certificato di abitabilità, quando al contrario il ricorso conteneva l'individuazione del "fatto storico", del "come" e del "quando" e della "localizzazione processuale". Il ricorrente avrebbe richiamato tra virgolette i passaggi rilevanti dei documenti citati, richiamandoli in modo esteso e conforme rispetto agli atti da cui sono estrapolati, indicando questi ultimi. \nche in questo caso la Suprema Corte avrebbe del tutto omesso l'analisi della memoria della Procura Generale, la quale aveva concluso per l'accoglimento di entrambi i motivi senza scorgervi alcuna ragione di inammissibilità. L'errore sarebbe decisivo in quanto, in mancanza, la sentenza impugnata non avrebbe potuto escludere la rilevanza delle false attestazioni dei venditori tali in base alla sola circostanza che il notaio Pasquetti avrebbe comunque potuto conseguire il certificato di abitabilità.Né la mancata localizzazione del provvedimento del Comune di Prato che aveva successivamente revocato l'abitabilità (in realtà presente) poteva essere determinante dell'ammissibilità delle censure, in quanto tale documento era indicato ad abundantiam e non condizionava tutti gli altri fatti già accertati prima di quell'atto dal Comune di Prato. 6.1. Il primo motivo di revocazione è inammissibile e comunque infond ato. Infatti, il ricorrente, nel censurare la decisione per aver erroneamente individuato l'orientamento giurisprudenziale applicabile nel caso concreto, ha sostanzialmente lamentato un errore di diritto o, comunque, di valutazione di questa Corte, errori, questi, per i quali non è ammissibile la revocazione dell'ordinanza impugnata. A tale riguardo si richiama il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il combinato disposto dell'art. 391-bis e dell'art.395 c.p.c., n. 4, non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'e ffettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza Europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Cass., sez. un., ord., 11/04/2018, n. 8984; Cass., sez. un., 27/12/2017, n. 30994). Quanto all'asserito omesso esame della memoria della Procura Generale, si osserva che l'ordinanza impugnata, in realtà, ha dato conto dell'esistenza di conclusioni scritte della Procura e che in ogni caso difetta il carattere della decisività dello scritto ai fini dell'adozione di una statuizione diversa, necessario al fine di collegare al mancato esame dell'atto la sussistenza di un errore percettivo del giudice (Cass. civ., 07/12/2017, n. 29414). La Procura infatti, nella propria memoria, non ha evidenziato specifici fatti erroneamente considerati inesistenti dalla Corte di Cassazione, ma si è limitata a sostenere l'orientamento giurisprudenziale già prospettato dai ricorrenti. 6.2. Anche il secondo motivo di revocazione è inammissibile. In terna di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere od ad affermare; non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Ne consegue l'impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso (Cass. civ., ord. 31/08/2017, n. 20635; Cass. civ., Sez. II, 22/06/2007, n. 14608). 7. Ti ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. 7.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass, Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.200 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della