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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 40669/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 del TRIBUNALE di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo COCe/tit4-70)C C.Cx_ eti.( rtZeorcha • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 12 aprile 2022 il Tribunale di Pescara ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 650 e 677 cod.pen. - riuniti dal vincolo della continuazione - con condanna alla pena cii euro 450,00 di ammenda. 1.1 In fatto, il [OSCURATO:PERSONA] è comproprietario di un immobile sito n Alanno, oggetto di una ordinanza sindacale di sgombero e messa in sicurezza del giorno 8 maggio 2017, rimasta ineseguita.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Si afferma in particolare che: a) il Tribunale non argomenta sulla distinzione, nell'ambito della norma di cui all'art.677 cod.pen., tra l' ipotesi del comma 1 (illecito amministrativo) e quella del comma 3, che richiede la ricorrenza di 'pericolo per le persone' ; b) il [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro adempiuto alla parte della ordinanza in cui si dispone lo sgombero e il villino non è accessibile da terze persone. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente il Collegio ritiene che vada annullata senza rinvio, ai sensi dell'art.129 cod.pen., la decisione relativa all'art.650 cod.pen. .

2. La disposizione di cui all'art.677 cod.pen. va ritenuta norma speciale rispetto all'art. 650 cod.pen., sia ove si ritenga sussistente l'illecito amministrativo di cui al comma 1 che ove sia ritenuto sussistente lil presupposto del `pericolo per le persone' di cui al comma 3 (aspetto su cui la decisione va annullata con rinvio per nuovo giudizio). 2.1 Ed invero, come si è argomentato nella decisione di questa Sezione n. 13392 del 2021 (n.m.), condivisa dal Collegio : va rilevato che il concorso tra più disposizioni di legge che prevedono per il medesimo fatto una sanzione penale (art.650) e una sanzione amministrativa (art.677 co.1) va risolto - ai sensi dell'art.9 1.n.689 del 1981 - con l'applicazione della «disposizione speciale».Il connotato di specialità dell'art.677 cod.pen. nel caso in esame è dato dalla adozione di una tecnica normativa di descrizione dell'illecito - adoperata nel corpo dell'art.677 cod.pen. - che individua il soggetto obbligato in prirnis nel proprietario dell'edificio che minacci rovina, in tal modo soggettivizzando il contenuto del precetto, che resta generico (ed è mediato dal contenuto dell'atto amministrativo) nella ipotesi di cui all'art.650 cod.pen. .

Anche la situazione di pericolo è, nel caso previsto dall'art.677 cod.pen., descritta in modo specifico, a differenza della generale previsione per relationem (ai contenuti dell'atto amministrativo) che caratterizza il testo dell'art.650 cod.pen.

Pertanto, lì dove la situazione di pericolo e la correlata necessità di tutela della sicurezza pubblica - come nel caso in esame - derivi dalla minaccia di rovina di una costruzione è la regola della specialità a determinare la esclusiva applicazione della disposizione di legge di cui all'art.677 co.1 (o co.3) cod.pen. .

In tal senso, va precisato che l'applicazione dell'art.9 della legge n.689 del 1981, come si è sopra evidenziato, opera su un piano analogo ma autonomo e diverso rispetto alla clausola di sussidiarietà contenuta nel testo del medesimo articolo 650 del codice penale, che resta applicabile solo in presenza di fatto sussumibile in altra disposizione penale di più elevata gravità (si è di recente espressa per l'applicazione della clausola di sussidiarietà, peraltro, Sez.

I n. 29595 del 13.7.2021, rv 281644).

Non si tratta, dunque, di ritenere operante detta clausola di sussidiarietà, quanto di constatare che la previsione di legge di cui alll'art.677 co.1 cod.pen. sanziona in via amministrativa la condotta omissiva del proprietario nei casi di pericolo correlato alla rovina dell'edificio, in ciò realizzando connotati di maggiore aderenza alla situazione di fatto oggetto della incriminazione operata ai sensi dell'art.650 cod.pen., il che impone di ritenere applicabile esclusivamente la disposizione speciale (ed in ciò si dissente dal precedente rappresentato dalla stessa Sez.

I n. 51186 del 25.11.2014, ove si ritiene sussistente il concorso tra sanzione amministrativa e sanzione penale, di recente! ribadita da Sez.

I n. 12672 del 23.11.2022, dep.2023, rv 284283).

Ad essere presa in esame dalle due disposizioni è la medesima condotta omissiva che in un caso (art.677 co.1) è descritta direttamente dalla legge, mentre nell'altro (art.650 cod.pen.) è costruita in termini di inottemperanza all'ordine legalmente dato dalla autorità.

Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata in riferimento al reato di cui all'art.650 cod.pen. perché il fatto non sussiste.3.

Quanto all'ipotesi di reato di cui all'art.677 comma 3 cocl.pen. la sentenza impugnata va annullata con rinvio. 3.1 In particolare risulta fondata la doglianza di omesso esame - in concreto - del presupposto del pericolo per le persone, quale conseguenza della omissione dei lavori.

Per quanto negli arresti di questa Corte (v.

Sez.

I n. 6596 del 17.1.2008, rv 239127) si sia affermato che detto pericolo sussiste anche in relazione all'occasionale passaggio di persone nel luogo in cui insiste l'edificio, il Tribunale non spende argomenti su tale, dirimente, aspetto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.650 cod.pen. perché il fatto non sussiste.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.677 cod.pen. con rinvio per nuovo giudizio al riguardo al Tribunale di Pescara in diversa persona fisica.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 del TRIBUNALE di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo COCe/tit4-70)C C.Cx_ eti.( rtZeorcha • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 12 aprile 2022 il Tribunale di Pescara ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 650 e 677 cod.pen. - riuniti dal vincolo della continuazione - con condanna alla pena cii euro 450,00 di ammenda. 1.1 In fatto, il [OSCURATO:PERSONA] è comproprietario di un immobile sito n Alanno, oggetto di una ordinanza sindacale di sgombero e messa in sicurezza del giorno 8 maggio 2017, rimasta ineseguita. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Si afferma in particolare che: a) il Tribunale non argomenta sulla distinzione, nell'ambito della norma di cui all'art.677 cod.pen., tra l' ipotesi del comma 1 (illecito amministrativo) e quella del comma 3, che richiede la ricorrenza di 'pericolo per le persone' ; b) il [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro adempiuto alla parte della ordinanza in cui si dispone lo sgombero e il villino non è accessibile da terze persone. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente il Collegio ritiene che vada annullata senza rinvio, ai sensi dell'art.129 cod.pen., la decisione relativa all'art.650 cod.pen. . 2. La disposizione di cui all'art.677 cod.pen. va ritenuta norma speciale rispetto all'art. 650 cod.pen., sia ove si ritenga sussistente l'illecito amministrativo di cui al comma 1 che ove sia ritenuto sussistente lil presupposto del `pericolo per le persone' di cui al comma 3 (aspetto su cui la decisione va annullata con rinvio per nuovo giudizio). 2.1 Ed invero, come si è argomentato nella decisione di questa Sezione n. 13392 del 2021 (n.m.), condivisa dal Collegio : va rilevato che il concorso tra più disposizioni di legge che prevedono per il medesimo fatto una sanzione penale (art.650) e una sanzione amministrativa (art.677 co.1) va risolto - ai sensi dell'art.9 1.n.689 del 1981 - con l'applicazione della «disposizione speciale».Il connotato di specialità dell'art.677 cod.pen. nel caso in esame è dato dalla adozione di una tecnica normativa di descrizione dell'illecito - adoperata nel corpo dell'art.677 cod.pen. - che individua il soggetto obbligato in prirnis nel proprietario dell'edificio che minacci rovina, in tal modo soggettivizzando il contenuto del precetto, che resta generico (ed è mediato dal contenuto dell'atto amministrativo) nella ipotesi di cui all'art.650 cod.pen. . Anche la situazione di pericolo è, nel caso previsto dall'art.677 cod.pen., descritta in modo specifico, a differenza della generale previsione per relationem (ai contenuti dell'atto amministrativo) che caratterizza il testo dell'art.650 cod.pen. Pertanto, lì dove la situazione di pericolo e la correlata necessità di tutela della sicurezza pubblica - come nel caso in esame - derivi dalla minaccia di rovina di una costruzione è la regola della specialità a determinare la esclusiva applicazione della disposizione di legge di cui all'art.677 co.1 (o co.3) cod.pen. . In tal senso, va precisato che l'applicazione dell'art.9 della legge n.689 del 1981, come si è sopra evidenziato, opera su un piano analogo ma autonomo e diverso rispetto alla clausola di sussidiarietà contenuta nel testo del medesimo articolo 650 del codice penale, che resta applicabile solo in presenza di fatto sussumibile in altra disposizione penale di più elevata gravità (si è di recente espressa per l'applicazione della clausola di sussidiarietà, peraltro, Sez. I n. 29595 del 13.7.2021, rv 281644). Non si tratta, dunque, di ritenere operante detta clausola di sussidiarietà, quanto di constatare che la previsione di legge di cui alll'art.677 co.1 cod.pen. sanziona in via amministrativa la condotta omissiva del proprietario nei casi di pericolo correlato alla rovina dell'edificio, in ciò realizzando connotati di maggiore aderenza alla situazione di fatto oggetto della incriminazione operata ai sensi dell'art.650 cod.pen., il che impone di ritenere applicabile esclusivamente la disposizione speciale (ed in ciò si dissente dal precedente rappresentato dalla stessa Sez. I n. 51186 del 25.11.2014, ove si ritiene sussistente il concorso tra sanzione amministrativa e sanzione penale, di recente! ribadita da Sez. I n. 12672 del 23.11.2022, dep.2023, rv 284283). Ad essere presa in esame dalle due disposizioni è la medesima condotta omissiva che in un caso (art.677 co.1) è descritta direttamente dalla legge, mentre nell'altro (art.650 cod.pen.) è costruita in termini di inottemperanza all'ordine legalmente dato dalla autorità. Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata in riferimento al reato di cui all'art.650 cod.pen. perché il fatto non sussiste.3. Quanto all'ipotesi di reato di cui all'art.677 comma 3 cocl.pen. la sentenza impugnata va annullata con rinvio. 3.1 In particolare risulta fondata la doglianza di omesso esame - in concreto - del presupposto del pericolo per le persone, quale conseguenza della omissione dei lavori. Per quanto negli arresti di questa Corte (v. Sez. I n. 6596 del 17.1.2008, rv 239127) si sia affermato che detto pericolo sussiste anche in relazione all'occasionale passaggio di persone nel luogo in cui insiste l'edificio, il Tribunale non spende argomenti su tale, dirimente, aspetto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.650 cod.pen. perché il fatto non sussiste. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.677 cod.pen. con rinvio per nuovo giudizio al riguardo al Tribunale di Pescara in diversa persona fisica. Così deciso i