CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2024
Cassazione n. 24100/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 11914/2016 promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e per conto di P assi Giovanna e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatiin Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e dife nde unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Alberigo e all’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via A. Bertoloni 44, presso lo studio dell’avv. prof. Giuseppe de Vergottini , che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di Treviso,in persona del Presidente pro tempore; -intimata - proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 892/2015, pubblicata il 07/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 22/08/2008, gli attuali ricorrenti proponevano opposizione alla stima ex art. 19 l. n. 865 del 1971 avverso il provvedimento prot. 47/2007 del 31/01/2008, con il quale la “ Commissione p rovinciale di Treviso per la determinazione dell’indennità di esproprio” a veva determinato l’indennità spettante per l’asservimento di terreni agricoli di cui al CT del Comune di Carbonera (TV), foglio 18, mapp. 12-13-15-94-621 di loro proprietà, interessati da una modifica degli impianti preesistenti (innalzamento del pilone e raddoppio del numero dei cavi) con ampiamento del basamento rispetto al vecchio sedime e aumento della fascia di rispetto a seguito dell’innalzamento dei conduttori. La procedura aveva avuto avvio con il decreto n. 847/2003 del 27/06/2003 della [OSCURATO:PERSONA] di Treviso , che aveva autorizzato l’[OSCURATO:SOCIETA]. a realizzare lavori di ammodernamento di un tratto della linea elettrica aerea a 132 kV “[OSCURATO:PERSONA] – Vacil”, dichiarandone la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza. Tali lavori prevedevano l’innalzamento dei tralicci e la trasformazione dei conduttori da terna semplice a terna sdoppiata. I ricorrenti esponevano di essere proprietari di un complesso immobiliare di inestimabile valore, risalente al XVII secolo ([OSCURATO:PERSONA] già Tiepolo), con l’annesso parco ricco di piante secolari, coperto da vincolo ai sensi del d.lgs. n. 490 del 1999 (ora d.lgs. n. 42 del 2004),evidenziando che il traliccio già situato all’interno della loro proprietà era stato sostituito da un nuovo sostegno molto più alto, che non reggeva più solo tre cavi, ma sei, oltre alla fune di guardia. La Corte d’appello dichiara va che la giusta indennità di asservimento spettante agli attori in relazione all'asservimento dei menzionati fondi era pari ad € 3.832,00. La menzionata Corte dava per pacifico in causa che l'asservimento riguardasse solo i terreni a destinazione agricola e che la Commissione provinciale avesse determinato l’ indennità a i sensi diun’apposita legge regionale in tema di elettrodotti, rilevando che era controverso tra le parti solo i l concorrere di una specifica incidenza della linea dielettrodotto sull’intero compendio in signoria ai ricorrenti , costituito, oltre che dai terreni agricoli i nteressati dall'asservimento,anche dal limitrofo parco e dalla villa storica, con conseguente deprezzamento del loro valore di mercato. Sul punto, la Corte dava rilievo al fatto che già da oltre settant'anni esisteva un elettrodotto nella medesima posizione, con un traliccio alcentro del terreno agricolo, con la conseguenza che la novità riferibile all'attuale procedura era rappresentata dalla circostanza che l’impianto era stat o modificat o , non tanto nella posizione del pilon e di sostegno , rimast a inalterat a , ma nella struttura dello stesso enell’ingombro aereo (il pilone era di maggiore altezza eportava un numero maggiore di cavi). La Corte d’appello evidenzia va anche che , per potersi prospettare una situazione diasservimento, incidente sulla restante parte del compendionon direttamente interessato dall’occupazione , avrebbe dovuto potersi apprezzare una situazione di incidenza particolare,diversa dal disagio per la presenza dell'elettrodotto sopra il sedime di posizionamento aereo , poiché la presenza della linea elettrica e del pilone, da tempo in loco , già aveva compromesso il contesto naturale dei luoghi. La Corte dava rilievo al fatto che , già in precedenza , la vista soffriva della presenza del preesistente pilone, ritenendo che le modifiche apportate non avevano comportato una significativa novità in grado di incidere ulteriormente sul valore di mercato del compendio.In particolare, secondo la Corte, per le sue dimensioni e per la destinazione agricola dei terreni circostanti , anche il pilone preesistente era visibile, svettava sopra gli alberi - nelle stesse posizioni in cui eraora visibile l'attuale sostegno della linea elettrica -e già rappresentava anomalia rispetto al contesto naturale, sicché la sostituzioneoperata non incide va sul valore di mercato del bene in misura diversa rispetto a quanto già ristorato con l'indennità di asservimento in origine riconosciuta. Secondo la Corte, poi, non vi era nessun elemento concreto versato in atti, che dimostrasse l’effettiva incidenza delle modifiche apportate sul valore di mercato del compendio, ma solo opinioni e valutazioni soggettive anche se diesperti. La stessa Corte, infine, non ritenevaopportuno, infine,procedere a una ulteriore trattazione della causa , in attesa che la società elettrica reputasse di conforma r si al dictum del Consiglio di Stato (che aveva respinto l’impugnazione delle prescrizioni della Soprintendenzasopra menzionate), ritenendola ininfluente. Avverso detta sentenza, i proprietari dei terreni hannoproposto ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi. Solo l’[OSCURATO:SOCIETA]. si è difesa con controricorso. Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non avendo la Corte d’appello considerato che l’opera era oggettivamente nuova, ed anche abusiva, come si evinceva dalle prescrizioni ( non rispettate ) della “ Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio della Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso”(ove si stabiliva che il traliccio insistente sull’area vincolata annessa a [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto essere modificato né peraltezza, né per dimensioni, né per ubicazione e che il numero dei conduttori non avrebbe dovuto essere modificato rispetto all’attuale)e dalla decisione del Co nsiglio di Stato nella sentenza n. 5858/2011(oramai passata in giudicato). Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 123 r.d. n. 1775 del 1933, nonché degli artt. 33 e 44 d.P.R. n. 327 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che le modifiche operate non rappresentasserouna significativa novità. Secondo i ricorrenti, si doveva tenere conto che l’art. 123 r.d. cit. stabilisce chiaramente che «l’aggravio causato dalla servitù va considerato nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per l’impianto», richiedendo una valutazione in maniera dinamica, tenendo conto, cioè , di quella che può essere l’evoluzione anche tecnologica dell’impianto ragionevolmente prevedibile nel momento in cui lo stesso viene realizzato. In tale ottica, le condizioni di massimo sviluppo, al momento in cui l’elettrodotto era stato realizzato, e cioè nei primi anni trenta, non erano le stesse di quelle che si potevano configurare al momento degli interventi di ammodernamento, sicché l’indennizzo doveva essere considerato in base alle nuove «condizioni di massimo sviluppo». In sintesi, nell’ottica dei ricorrenti, per dare corretta applicazione dell’art. 123 r.d. cit., la Corte avrebbe dovuto considerare -non che l’altezza del pilone era già visibile al momento della sua originaria costruzione ma - che vi era una maggiore altezza e, dunque, una maggiore visibilità, che era indice delle nuove «condizioni di massimo sviluppoprevisto per l’impianto». Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 123 r.d. n. 1775 del 1933, nonché degli artt. 33 e 44 d.P.R. n. 327 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello haritenuto mancante la prova della incidenza delle nuove opere sul valore di mercato del compendio immobiliare, poiché si trattava di un compendio monumentale, che non poteva essere valutato solo sotto il profilo del valore di mercato, dovendo considerarsi come perdita di valore in sé il deturpamento del paesaggiodeterminato dalla nuova opera. I ricorrenti hanno aggiunto che , comunque, aumentando significativamente il disturbo visivo e venendo a creare una importante lacerazione nell’affascinante prospettiva che legava gli edifici rustici alcomplesso centrale, si era venuto a creare anche un nocumento alla commerciabilità dell’intero complesso di [OSCURATO:PERSONA], comprese le proprietà adiacenti alle fasc e di rispetto , dovendo considerarsi il compendo immobiliare in modo unitario, come pure aveva fatto il CTU, che aveva individuato un valore complessivo dell’intero compendio di € 11.400.000,00. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61, 115, 191 e 195 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello ignorato l’esito della CTU, nella parte in cui ha ritenuto che l’intervento aveva comportato una sostanziale modifica dei tralicci di sostegno, che dall’altezza di 15 metri erano passati a raggiungere i 45 metri, con conseguente diversa conformazione del loro assetto e del loro dimensionamento strutturale ( che interessava il manufatto, i suoi componenti ed anche lefondazioni), aggiungendo che il numero dei cavi che andavano da traliccio atraliccio erano raddoppiati da tre a sei. Si trattava in sostanza di tralicci di dimensioni enormemente maggiori rispetto a quelli preesistenti che avevano una maggiore invadenza visiva. 2. Occorre premettere che correttamente i ricorrenti hanno invocato il disposto dell’art. 123 r.d. n. 1775 del 1933 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), il quale stabilisce quanto segue: «Al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità la quale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto od in parte. Tale indennità è corrisposta prima che siano intrapresi i lavori d'imposizione della servitù. L'aggravio causato dalla servitù va considerato nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per l'impianto. Il valore dell'immobile gravato dalla servitù è computato nello stato in cui esso trovasi all'atto dell'occupazione e senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca … In ogni caso, per l'area su cui si proiettano i conduttori, viene corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture, e per le aree occupate dai bastimenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un'adeguata zona di rispetto, deve essere corrisposto il valore totale. Cessando l'uso pel quale fu imposta la servitù, tali aree ritorneranno gratuitamente nella piena disponibilità del proprietario. Al proprietario debbono inoltre essere risarciti i danni prodotti durante la costruzione della linea, anche per le necessarie occupazioni temporanee. Del pari debbono essere risarciti i danni prodotti col servizio della conduttura elettrica, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio della conduttura stessa. Nell'atto col quale si fissa l'indennità prevista al presente articolo debbono essere determinati l'area delle zone soggette a servitù d'elettrodotto e il numero degli appoggi o dei conduttori.» Ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 327 del 2001, la norma è stata abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore di tale d.lgs. (e cioè a partire dal 30/06/2003, come stabilito dall’art. 59 d.lgs. n. 327 del 2001) ma –per effetto della disciplina transitoria, contenuta nell’art. 57 d.lgs. cit. –detto d.lgs. non si applica alle opere per le quali è intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza prima della sua data di entrata in vigore. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Treviso ha approvato le opere e chiarato la pubblicità delle stesse in data 27/06/2003e, pertanto, deve applicarsi la disciplina previgente al d.lgs. cit. 3.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 3.1. Com’è noto, la vigente formulazione dell'art. 360 c.p.c. consente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersi come un vero e proprio fatto storico, come un accadimento naturalistico. Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6- 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022). Può trattarsi di un fatto principale ex art. 2697 c.c. (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché sia controverso e decisivo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, vizia la decisione perché influenza l’esito del giudizio. Non integrano, dunque, fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le mere argomentazioni o le deduzioni difensive (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato dal giudice, o le mere ipotesi alternative, e neppure le singole risultanze istruttorie, qualora il fatto storico rilevante sia, comunque, stato preso in considerazione dal giudice (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018). Per gli stessi motivi, non costituisce omesso esame, nei termini appena indicati, la mancata valutazione di domande o eccezioni, ovvero dei motivi di appello (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022). Ovviamente, non è riconducibile all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio la censura che mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019). Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità della censura, secondo quanto stabilito dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., la parte ricorrente deve allegare in modo non generico il "fatto storico" non valutato, il "dato" testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua "decisività" per la definizione della vertenza ( Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020). 3.2.Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto che il giudice di merito non ha tenuto conto che l’opera in questione era significativamente nuova, ma è evidente che la censura non attiene all’omessa considerazione di un fatto, consistente nelle novità apportate dalle opere di ammodernamento – peraltro ben descritte nella decisione impugnata– riguardando piuttosto la valutazione in fatto, insindacabile in sede di legittimità, che ha condotto la Corte d’appello a escludere che le modifiche effettuate non ave ssero comportato una significativa novità in grado di incidere sul valore di mercato dell’intero compendio. Per quanto riguarda la prospettata abusività delle opere nella parte in cui modificavano la struttura preesistente, poi, i ricorrenti non hanno specificato “quando”e “come” a vessero prospettato tale questione nel giudizio di merito, che non risulta affrontata dalla Corte d’appello, né hanno rappresentato la decisività dell a quest i one stessa, tenuto conto che hanno proposto una opposizione alla stima, la quale presuppone la ritualità della procedura espropriativa, rivelandosi pertanto la censurainammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. 4.Anche il secondo motivo è inammissibile. I ricorrenti hanno lamentato che il giudice di merito non ha tenuto conto che, pur essendo preesistente la servitù di elettrodotto sul loro terreno, tale servitù, risalente agli anni trenta, era stata valutata, tenendo conto dell’ aggravio causato «nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per l'impianto»secondo i criteri valutativi di allora, mentre, al momento dell’adeguamento , tali condizioni erano diverse, sicché il giudice aveva errato nell’escludere rilievo al fatto che il pilone di appoggio era più alto e visibile di prima. I ricorrenti non hanno tenuto conto, non cogliendo la ratiodella decisione impugnata, che l’innalzamento della struttura di sostegno dei cavi èstata considerata dalla Corte d’appello, la quale, infatti, ha ritenuto congrua la stima - operata tenendo conto di tale innalzamento, e nei limiti dello stesso – escludendo la debenza di ulteriori importi, perché ha ritenuto non dimostrata una situazione di incidenza particolaredella nuova opera, diversa dal disagio per la presenza dell'elettrodotto sopra il sedime di posizionamento aereo, suscettibile di determinare un pregiudizio al valore di mercato del compendio immobiliare dei ricorrenti, operando una valutazione in fatto di cui i ricorrente richiedonoinammissibilmente il riesame. 5.Il terzo motivo di ricorso è infondato. La censura presuppone la circostanza che il compendio immobiliaredei ricorrenti, composto da terreni agricoli, parco e villa monumentale, dovessero essere considerati un unico fondo asservito dalla presenza dell’elettrodotto, ma la sentenza impugnata ha espressamente escluso tale circostanza, evidenziando quanto segue: «E' dato pacifico in causa che l'asservimento sia relativo esclusivamente a terreni a destinazione agricola, identificati catastalmente dal foglio 18 Comune amministrativo e censuario di Carbonera particelle 12, 13, 15, 94 e 621 e che la Commissione provinciale ebbe a fissare in € 3.820,00 l'indennità a sensi di apposita legge regionale in tema di elettrodotti. Il momento di contrasto tra le parti rimane focalizzato dal concorrere di specifica incidenza della presenza della linea di elettrodotto in relazione all'intero compendio in signoria ai Passi, costituito, oltre che dai terreni agricoli unici in effetto interessati dall'asservimento anche dal limitrofo parco e villa storica, con deprezzamento del loro valore di mercato.» Sulla scorta di tale premessa, il giudice di merito ha ritenuto che «per potersi prospettare situazione diasservimento, incidente anche sulla restante parte del compendio non direttamente interessato, deve potersi apprezzare una situazione di incidenza particolare diversa dal disagio per lapresenza dell'elettrodotto sopra il sedime di posizionamento aereo , » ma tale incidenza non è stata ritenuta provata. Questa Corte ha già precisato che, in tema di servitù di elettrodotto, nella determinazione dell'indennità di asservimento del fondo, è esclusa l'eventuale diminuzione del valore della residua proprietà che si viene a trovare in posizione di vicinanza con l'opera pubblica realizzata e specificamente con il traliccio portante i cavi di conduzione dell'energia, riguardando tali effetti le limitazioni legali della proprietà che gravano in modo indifferenziato su tutti i beni che vengano a trovarsi in prossimità dell'opera pubblica(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20136 del 30/07/2018; v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26265 del 02/12/2005). 6.Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Sebbene sia prospettata la violazione di norme che regolano il processo, tuttavia la censura attiene alla valutazione in fatto operata dalla Corte di appello, chiaramente motivata, anche nella parte in cui ha valorizzato la consulenza tecnica ai soli fini della descrizione della situazione fattuale, poi valutata dalla Corte stessa. 7.Il ricorso deve pertanto essere respinto. 8. La statuizione sulle spese segue la soccombenza tra le parti costituite. 9.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna iricorrenti alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 6.500,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, del