CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18188/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uto [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha parzialmenteriformato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli neiconfronti diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e, previa esclusione per i capi 1 e 2 delleimputazioni, dell'aggravante di cui all'articolo 583, primo comma, n. 2 cod. pen., harideterminato la pena in anni tre, mesi quattro e giorni venti di reclusione confermando nelresto la sentenza.2 . A v v e r s o l a s e n t e n z a p r o p o n e r i c o r s o p e r c a s s a z i o n eXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXper il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo due motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce la mancata e comunque insufficientemotivazione della sussistenza dell'aggravante di cui all’art. 416 bis. 1 cod. pen., in quanto laCorte di appello si è limitata a richiamare il convincimento del primo giudice fondatoesclusivamente sulla ricostruzione dei fatti.2.2.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'articolo 416-bis. 1 cod pen.La difesa evidenzia che la sentenza di appello non ha dato conto della sussistenza deipresupposti idonei ad integrare l'aggravante in parola, limitandosi ad affermarnel’applicabilità sulla base della ricostruzione dei rapporti intercorsi tra i protagonisti dellavicenda criminale; né sarebbero evincibili le ragioni per le quali la Corte abbia ritenuto che ilricorrente avesse approfittato della forza intimidatrice dell'associazione per delinquere e nonpiuttosto voluto far valere le proprie ragioni, senza porre in essere alcun metodo mafioso. Sideduce, inoltre, che il provvedimento impugnato non ha dato conto dei motivi per i quali leragioni difensive non sono state ritenute meritevoli di accoglimento.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione della disposizione dicura articolo 62-bis cod. pen.Rileva, in particolare, la difesa che la Corte di appello ha negato le circostanzeinserimento in ambienti criminali e il comportamento collaborativo dello stesso.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che hanno ad oggetto doglianzesovrapponibili potendo pertanto essere trattati congiuntamente, risultano generici e aspecificiin quanto non si confrontano con le diffuse argomentazioni della sentenza di appello chefornisce le ragioni della sussistenza dell’aggravante del metodo delittuoso, attraverso lapuntuale analisi dei fatti, delle dichiarazioni testimoniali e del contenuto delle intercettazioni.Dopo la r icostruzione del l ’aggressione subita da XXXXXXXXXXXXX eX X X X X X X X X X X X X X X X X X , d a p a r t e d e l l ’ i m p u t a t o i n c o n c o r s o c o nXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX - diversamente daquanto dedotto dal ricorrente, l’ordinanza motiva in modo completo ed approfondito, nellepagine da 8 a 11, la sussistenza degli elementi integrativi dell’aggravante.Nella sentenza si dà infatti conto che si tratta di una aggressione compiuta da partedell’imputato e dei complici appartenenti alla famiglia XXXXXXXX, ritenuta detenere ildominio nel territorio XXXXXXXXXX della zona di XXXXXXXXXXX; che si tratta di unaaggressione volta a impedire che il XXXXXXXX svolgesse attività di parcheggiatore abusivonella detta zona, proprio in forza dell’esercizio di detto potere di controllo.Il metodo mafioso viene poi affermato attraverso il riferimento alle modalità dellacondotta, realizzatasi dapprima con la minaccia, poi con l’intimazione alla persona offesa apresentarsi di lì a breve in una strada centrale e trafficata di XXXXXXX e dunque attraversoil compimento di un’azione che si presenta come plateale, compiuta con un gruppo armato dimazze da baseball e pistola.La sentenza, poi, ha dato risalto alla efferatezza dell’aggressione e, inoltre, alledichiarazioni captate della vittima - arrestata perché trovata in possesso di un’arma che siera procurato proprio per difesa personale dopo aver subito l’aggressione – nel corso dellequali vi è il riferimento a coloro che lo avevano pestato come quelli che comandano aXXXXXXXXXXX.Inoltre, i Giudici di appello si sono soffermati sull’evidente timore di nominare “questagente” riferita ai XXXXXXXX; sulla paura di accusare gli aggressori innanzi alla polizia sia daparte di XXXXXXXXXXXXX che di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, e sulla loro preoccupazionedi ritorsione qualora avessero denunciato, circostanze connotanti la condotta come attuatacon il metodo mafioso.Il provvedimento impugnato ha poi posto in rilievo la situazione di generalizzataindifferenza sintomatica di atteggiamenti omertosi delle persone presenti al momentodell’aggressione nella zona.Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto sussistente il cd. “il metodomafioso”, uniformandosi ai principi costantemente affermati da questa Corte, sia pure conriferimento alla disposizione dall’analogo contenuto, di cui all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, secondo cui taleaggravante ha la funzione di reprimere "il metodo delinquenziale mafioso", utilizzato anchedal criminale che non faccia parte del sodalizio criminoso ed in tal caso la tipicità dellacondotta delittuosa circostanziata è connessa non alla struttura ed alla natura del delittorispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, al metodo utilizzato, nel sensoche le modalità esecutive del fatto-reato devono essere espressione e devono evocare laforza intimidatrice del vincolo associativo (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv.273190 - 01) (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103); sostenendosi,altresì, che viene in rilievo, in altri termini, «un comportamento idoneo ad esercitare unaparticolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazionederivante dall'organizzazione criminale della specie considerata» (Sez. 2, n. 45321 del14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900), ed evidenziandosi la necessità della sussistenza di uncomportamento minaccioso tale da richiamare nel soggetto passivo del reato quellocomunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un'associazione di tipo mafioso (Sez. 2,n. 38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065).Alla luce di tali plurimi e convergenti elementi la sentenza evidenzia, con coerenza diargomentazioni, che l’assenza di una definitiva affermazione dell’esistenza del clancamorristico riconducibile alla famiglia Troncone, non è ragione di esclusione dellaconfigurabilità dell’aggravante del metodo mafioso, di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen.In relazione a tale profilo va, infatti, osservato che la sentenza ha fatto correttaapplicazione del principio secondo il quale ai fini della configurabilità dell'aggravantedell'utilizzazione del metodo mafioso, di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito inlegge 12 luglio 1991, n. 203, non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza diun'associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minacciaassumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben piùpenetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza daun tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertatol'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti iconcorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano statematerialmente commesse solo da alcuni di essi. (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni,Rv. 285018 - 02).3. Il terzo motivo, con il quale si lamentano l’erroneo diniego delle attenuanti generichee vizi motivazionali, è manifestamente infondato in quanto reiterativo di doglianze giàdedotte in appello e respinte con motivazione puntuale: il fatto che il ricorrente non abbiapartecipato alla prima fase intimidatoria, che sia giovane e che abbia optato per il ritoabbreviato, costituiscono profili già valutati dalla Corte di appello nella loro inidoneità aelidere la particolare gravità e disvalore della condotta posta in essere anche attraversol’utilizzo di armi.Risulta, pertanto, adeguatamente motivato il giudizio di non meritevolezza dellegenerichein conformità al principio secondo cui ai fini del diniego della concessione delleelementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente ilriferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di talerilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specificheconsiderazioni mosse sul punto dall'interessato. (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022,Blanchi, Rv. 282693 - 01).4. Alla luce delle esposte dichiarazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delld ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 18/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.