CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 11520/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 maggio 2022, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 10 dicembre 2020 dal G.u.p. presso il Tribunale di Milano con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei seguenti reati, commessi in Bussero il 19 settembre 2017: A) art. 624 bis cod. pen. per essersi impossessato al fine di trarne profitto, strappandoglielo dalle mani, del telefono cellulare Samsung S3, del valore di circa 150 euro, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; B) art. 582, per aver provocato lesioni personali alla Carrizales prendendola per la gola, trascinandola in camera da letto e poi colpendola con schiaffi e pugni; C) art. 612, commi 1 e 2, 61 n. 1 cod. pen. per aver minacciato di morte la Carrizales per futili motivi e nell'atto di compiere il delitto di cui al capo B). Con la sentenza confermata dalla Corte di appello, ritenuta la continuazione tra i reati, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante dei futili motivi contestata al capo C), operata la riduzione di pena di cui all'art. 442 cod. proc. pen., Llacsahuache è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi sei di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], quantificato in C 1.500,00. 2. L'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello articolandolo in due motivi, riconducibili ad unità, relativi entrambi alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) quale violazione dell'art. 624 bis cod. pen. Secondo il ricorrente, dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado emerge che Llacsahuache aggredì la Carrìzales (che ancora viveva a casa sua ancorché la relazione avesse avuto termine) perché alterato dall'aver visto una fotografia, pubblicàta sul web, che la ritraeva con un altro ragazzo e si impossessò del telefono cellulare per cancellare ogni fotografia che li ritraesse insieme. Non si trattò, dunque, di un furto con strappo, ma, al più, di un furto cui seguì una condotta violenta rivolta alla persona. La difesa rileva, inoltre, che nell'impossessarsi del telefono, Llacsahuache non agì a fine di lucro, ma allo scopo di cancellare le immagini memorizzate nel cellulare. Non v'era dunque il fine di trarre profitto dal bene sottratto ed erroneamente la sentenza impugnata ha attribuito rilievo alla mancata restituzione del bene. 3. Con memoria scritta tempestivamente depositata, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Per una miglior comprensione della vicenda è opportuno riferire preliminarmente che, secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, il 19 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] rientrò a casa visibilmente alterato e prese ad insultare la Carrizales mostrandole una foto pubblicata sul web che la ritraeva in una discoteca abbracciata a un ragazzo. La giovane donna rispose che, anche se abitava ancora in quella casa, non si riteneva più legata a Llacsahuache perché la relazione con lui era terminata da tempo. L'uomo allora prese il cellulare che la donna aveva in mano e le ordinò di cancellare tutte le fotografie che lo ritraevano con lui. Subito dopo, la trascinò per la gola in camera da letto picchiandola, provocandole lesioni e minacciandola di morte. Terminata l'aggressione, la donna fu portata fuori dalla stanza e Llacsahuache si chiuse dentro tenendo con sé il cellulare. Spaventata, la Carrizales prese i propri effetti personali (che erano già stati sistemati all'interno di alcune valigie in vista dell'imminente trasloco) e fece per allontanarsi, ma Llacsahuache la fermò sulla porta, le ingiunse di sbloccare il cellulare e cancellare le fotografie e poi la fece uscire. I giudici di merito danno atto che il telefono rimase nella disponibilità dell'imputato fino al 28 settembre 2017 e fu restituito alla persona offesa solo all'esito di una perquisizione disposta dall'Autorità giudiziaria. 3. Il motivo di ricorso secondo il quale il fatto non potrebbe essere qualificato come violazione dell'art. 624 bis, ma, al più, come violazione dell'art. 624 cod. pen. è privo di pregio. Le sentenze di primo e secondo grado sono concordi nel riferire che Llacsahuache strappò il telefono dalle mani della persona offesa e, così facendo, esercitò la violenza diretta sulla cosa che è necessaria a integrare il delitto previsto dall'art. 624 bis, comma 2, cod. pen. Se è vero, infatti, che la violenza sulla persona fu successiva all'impossessamento e non necessariamente finalizzata a mantenere la disponibilità della cosa sottratta, è pur vero che, come opportunamente sottolineato dai giudici di merito, ciò vale solo ad escludere che si tratti di una rapina. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti: «integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione» (tra le tante: Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Bocchetti, Rv. 26228; Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558). Il furto con "strappo", di cui all'art. 624 bis, comma 2, cod. pen., del resto, è una condotta necessariamente connotata da un qualche grado di violenza e tale violenza, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene, si esercita sulla cosa e non sulla persona. Questo differenzia il furto con strappo dal furto con destrezza, previsto dagli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen., che non richiede l'uso di energia fisica, ma solo una spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui (Sez. 5, n. 44976 del 09/06/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268148). Nel caso in esame la persona offesa ha riferito che il telefono le fu strappato di mano, i giudici di merito hanno ritenuto tali dichiarazioni credibili e coerenti e tale ricostruzione non è contestata dal ricorrente. 4. Come si è detto, il ricorrente sostiene che la sottrazione del telefono cellulare non aveva fine di profitto, non essendo volta a realizzare un incremento patrimoniale, ma finalizzata solo alla cancellazione delle fotografie memorizzate sull'apparecchio. La sentenza di primo grado obietta però (pag. 4 della motivazione) che il bene non fu restituito dopo che le fotografie erano state cancellate e ne desume che l'imputato agì «con evidente intenzione di ricavare dalla cosa sottratta un'utilità apprezzabile in termini economico-patrimoniali». Sostiene che «le finalità dichiarate dall'imputato [...] si atteggiano quale elemento con-voluto, unitamente al fatto tipico del reato di furto, ovvero la sottrazione del bene al fine di trarne profitto, sommandosi ad esso e non certo sostituendolo». Il giudice di primo grado ha individuato, dunque, in un arricchimento di tipo patrimoniale il fine primo della sottrazione e, solo in via di subordine, ha sottolineato che «le finalità di ritorsione, vendetta o dispetto» possono rilevare anch'esse ai fini della sussistenza del dolo specifico del reato di furto. Nei motivi di appello la prima parte della motivazione non è stata attaccata se non per sostenere che l'imputato non aveva altro motivo di impossessarsi del cellulare della ragazza che quello di cancellare le fotografie. Non è stato però contestato il dato di fatto, concordemente riferito dalle sentenze di merito, che, dopo la cancellazione delle fotografie, il telefono non fu restituito né offerto in restituzione e rientrò nella disponibilità della persona offesa solo perché questa sporse querela e la casa dell'imputato fu perquisita. Se è vero, dunque, che la Corte di appello ha sviluppato il tema che il giudice di primo grado aveva solo accennato mostrando di voler aderire in termini espliciti all'orientamento secondo cui, nel reato di furto, il profitto va inteso in senso ampio e non comprende solo i vantaggi di natura puramente economica, ma qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale; è pur vero che, anche aderendo alla diversa opzione - sostenuta da altro orientamento giurisprudenziale, che attribuisce rilievo unicamente al perseguimento di un utile di tipo patrimoniale - il ricorso non potrebbe comunque essere valutato ammissibile. La sentenza impugnata, infatti, non ha escluso il fine di profitto patrimoniale e tale finalità è stata ritenuta esistente con una motivazione congrua, non contraddittoria né manifestamente illogica che il ricorrente si è limitato a contestare in termini generici affermando che la mancata restituzione del bene non può fare pensare ad un «intento predatorio». Per quanto esposto non è necessario attendere la decisione delle Sezioni Unite cui la Quinta sezione penale, con ordinanza n. 693 del 18 novembre 2022 (alla quale si rinvia per una compiuta disamina dei due diversi orientamenti), ha rimesso la seguente questione: «se il fine di profitto in cui si concreta il dolo specifico del delitto di furto, debba essere inteso solo come finalità dell'agente di incrementare la sfera patrimoniale, sia pure in funzione del perseguimento di ulteriori fini conseguibili, ovvero se possa anche consistere nella volontà di trarre un'utilità non patrimoniale dal bene sottratto». 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali