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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2021/2022

ECLI:EU:T:2022:786
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TO0769_INF

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) dell’8 dicembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa T‑769/21) «Ricorso di annullamento – Dumping – Importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Cina e di Taiwan – Dazio antidumping definitivo – Mancanza di incidenza individuale – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 16‑19, 104‑108)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza degli importatori del prodotto in esame – Incidenza diretta sui membri rappresentati (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1483) (v. punto 20)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza degli importatori del prodotto in esame – Assenza di incidenza individuale sui membri rappresentati (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1483) (v. punti 39‑71)

4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Inclusione – Atto contenente misure di esecuzione ai sensi di tale disposizione del Trattato – Sussistenza di mezzi di ricorso interni nei confronti di tali misure – Irricevibilità del ricorso di annullamento (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1483) (v. punti 72, 84‑100)

5. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza degli importatori del prodotto in esame – Assenza di incidenza diretta sull’associazione (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1483) (v. punto 110) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della [OSCURATO:PERSONA] de l’Acier (Eurofer). 3) [OSCURATO:PERSONA] of Non-[OSCURATO:PERSONA] & distributors ([OSCURATO:PERSONA]) è condannata alle spese. 4) [OSCURATO:PERSONA], la Commissione europea e la Eurofer sopporteranno ciascuna le proprie spese relative all’istanza di intervento della Eurofer.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TO0769_INF Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) dell’8 dicembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa T‑769/21) «Ricorso di annullamento – Dumping – Importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Cina e di Taiwan – Dazio antidumping definitivo – Mancanza di incidenza individuale – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 16‑19, 104‑108) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza degli importatori del prodotto in esame – Incidenza diretta sui membri rappresentati (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1483) (v. punto 20) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza degli importatori del prodotto in esame – Assenza di incidenza individuale sui membri rappresentati (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1483) (v. punti 39‑71) 4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Inclusione – Atto contenente misure di esecuzione ai sensi di tale disposizione del Trattato – Sussistenza di mezzi di ricorso interni nei confronti di tali misure – Irricevibilità del ricorso di annullamento (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1483) (v. punti 72, 84‑100) 5. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza degli importatori del prodotto in esame – Assenza di incidenza diretta sull’associazione (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1483) (v. punto 110) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della [OSCURATO:PERSONA] de l’Acier (Eurofer). 3) [OSCURATO:PERSONA] of Non-[OSCURATO:PERSONA] & distributors ([OSCURATO:PERSONA]) è condannata alle spese. 4) [OSCURATO:PERSONA], la Commissione europea e la Eurofer sopporteranno ciascuna le proprie spese relative all’istanza di intervento della Eurofer.
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