CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19820/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CUI 046d2QQ ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Savona con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto presso la propria dimora, sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina, oltre a materiale destinato al peso, al taglio e allo spaccio, con la recidiva reiterata, specifica e nel quinquennio. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato a tre motivi: con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere ritenuto la Corte di appello il concorso nel delitto per il fatto stesso della presenza del [OSCURATO:PERSONA] nell'abitazione della Moughanim e nella circostanza, non appresa direttamente ma semplicemente supposta, di avere gettato fuori dalla finestra il bilancino di precisione e di essersi disfatto dello stupefacente gettandolo nel bagno e 0,0azionando lo scarico. La condotta del ricorrente più che di un concorso avrebbe dovuto essere considerata in termini di connivenza non punibile; con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva contestata; con il terzo si lamenta l'eccessività della pena. Il ricorso è manifestamente infondato. Va innanzitutto rammentato che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il primo motivo di ricorso, tra l'altro, è manifestamente infondato in quanto riproduttivo dei profili di censure già adeguatamente vagliati e disattesi mediante un percorso motivazionale logico giuridico che non merita le censure mosse in quanto la sentenza risulta sorretta da adeguata, non illogica e non contraddittoria motivazione, congrua rispetto alle emergenze acquisite, oltre che da adeguato esame delle deduzioni difensive. Le censure concernenti assente carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. La Corte ha respinto la tesi prospettata dalla difesa escludendo che il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] possa essere quello di un mero connivente rispetto alla detenzione dello stupefacente da parte della sua "ospite: non potendosi attribuire che a lui, sola persona presente in casa (oltre la donna) il getto del bilancino della finestra e dello stupefacente nel water" mentre la Moughanim tratteneva artificiosamente gli agenti di p.g. oltre la porta di casa per permettere all'imputato di compiere le azioni sopra indicate. E' stato posto l'accento sulla disponibilità in capo al [OSCURATO:PERSONA] anche di materiale atto al confezionamento oltre che di cinque telefoni cellulari per i quali si rifiutava di fornire i codici di sblocco oltre che agende e appunti manoscritti.Parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso. La Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato annovera quattro condanne per reati concernenti gli stupefacenti, due delle quali divenute irrevocabili nel quinquennio precedente la commissione del reato per cui si procedere, indicativo secondo i giudici di merito della più intensa pericolosità/colpevolezza dell'imputato, "indifferente all'efficacia dissuasiva delle condanne inflitte e dedito in modo non occasionale all'attività di spaccio. Quanto al trattamento sanzionatorio, frutto della concessione ad opera del primo giudice delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza alla contestata aggravante e determinato in misura pari a mesi dieci di reclusione ed euro ed euro 1.000 di multa, la Corte territoriale lo ha ritenuto non eccessivo evidenziando come lo stesso si ponga ben al di sotto della misura intermedia. Essendo il ricorso inammissibile, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inannmissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q P.Q.M2 6