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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 ottobre 2019

Cassazione n. 28933/2023

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Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1693/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratrice del Banco BPM Societa’ per azioni, aderente al [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositi, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 834/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 18/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] (di seguito KPI), con sede in Irlanda, chiedendo: -l’accertamento del proprio credito verso il Marredda in forza di una fideiussione da quest’ultimo rilasciata in suo favore in data 8 settembre 2006 fino alla concorrenza di euro 400 mila e la condanna dello stesso a pagamento della somma di euro 145.515,62, quale saldo debitorio dovuto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (garantita dalla predetta fideiussione); -la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. di due atti a titolo gratuito (il rilascio di una cambiale ipotecaria da parte del Marredda a favore della KPI, datata 9 novembre 2009 per l’importo di 2 milioni di euro e con pagamento previsto il 9 novembre 2014; ed il contestuale atto di costituzione di ipoteca volontaria tra Marredda e KPI iscritta sui beni immobili di proprietà del Marredda). [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree.

La società KPI rimaneva invece contumace.

La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.

Il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 1010 del 2016: da un lato, accertava l’esistenza dell’obbligazione fideiussoria azionata dal [OSCURATO:PERSONA] e condannava il Marredda al pagamento della somma capitale di euro 145.515,62, oltre interessi al tasso legale dal 18 dicembre 2018 fino al saldo; dall’altro, dichiarava inefficaci ex art. 2901 nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] l’atto di costituzione di ipoteca volontaria (a garanzia della cambiale di cui sopra), nonché le relative iscrizioni ipotecarie sui beni del Marredda.2.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza di primo grado,chiedendone la riforma. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) si costituiva nel giudizio di appello chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

La Corte di appello di Cagliari, dichiarata con ordinanza la contumacia della KPI, con sentenza n. 834/2019 rigettava l’impugnazione, condannando il Marredda alla rifusione delle spese processuali relative al grado in favore del [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della corte territoriale.

La C.F. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA]), ha resistito con controricorso.

In vista dell’odierna udienza, è stata depositata memoria da parte della società procuratrice del Banco BPM. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha articolato quattro motivi di ricorso. 1.1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione: da un lato, dell’art. 2901, secondo comma, c.c., che sancisce la natura onerosa degli atti di costituzione di garanzia per debiti contestualmente assunti , nella parte in cui la sentenza impugnata ha disconosciuto la contestualità e conseguentemente la natura onerosa degli atti colpiti dall’azione revocatoria; dall’altro, delle norme del codice civile in tema di ermeneutica contrattuale, relativamente agli atti costitutivi della garanzia (attinti dalla revocatoria ordinaria) e l’atto fonte del debito garantito, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la carenza di contestualità, valorizzando erroneamente un dato cronologico (la data di stipula del contratto di prestito, successiva di un giorno rispetto alla data degli atti di garanzia), senza considerare che l’erogazione del prestito era subordinata ex art. 6 del contratto di prestito alla costituzione di una ipoteca sulle proprietà indicate nell’allegato a). 1.2.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto il difetto di identità tra il soggetto sottoscrittore del contratto di prestito ed il soggetto beneficiario della cambiale e della collegata garanzia ipotecaria, senza considerare il collegamento tra gli atti di garanzia ed il contratto di prestito (stante la perfetta identità di nome, importo, oggetto della garanzia) e senza considerare che Blackrock è un sobborgo di Dublino.

1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per difetto di motivazione,e comunque omessa pronuncia e motivazione apparente sul motivo di appello con il quale aveva censuratola sentenza di primo grado per apparente motivazione nella parte in cui haaffermato che: lo stesso contratto 10.11.09, prodotto solo in corso di causa, appare stipulato da soggetto diverso da KPI e che ricorreva il difetto di contestualità.

1.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c. e dell’art. 2, secondo comma, lettera a), della legge n. 287/1990 (sanzionato con nullità dall’art. 2, terzo comma, della stessa legge).

Eccepisce la mancata declaratoria ex officio della nullità del contratto di fideiussione, da lui sottoscritto, derivante dalla violazione della normativa antitrust (constatata dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005 in riferimento ai modelli uniformi adottati dall’ABI) in relazione al mantenimento nel ridetto contratto di fideiussione delle clausole contrattuali censurate dall’autorità antitrust, con conseguente nullità dei contratti a valle dell’intesa (a monte censurata come illegittima e nulla ex art. 2, terzo comma, della legge n. 287/1990).

Evidenzia che il sottoscritto contratto di fideiussione, costituenteil presupposto negoziale della sua condanna al pagamento di somme in favore del Banco, presenta le medesime caratteristiche del modello ABI censurato dall’Autorità antitrust.

Sostiene che la nullità del sottoscritto contratto di fideiussione discende d alla nullità dell’intesa concorrenziale, sancita con il provvedimento sopra richiamato.

2. Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili.

2.1. In primo luogo, per mancato rispetto del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto dall’art. 366, primo comma n. 3,c.p.c.

Al riguardo occorre ricordare che detto requisito, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto- forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. un. n. 11653 del 2006).

La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez.

Un. n. 2602 del 2003).

Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366,primo comma n. 3 , cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga l’indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Nella specie, il ricorso, poiché nell’esposizione del fatto non rispetta tali contenuti, va per ciò stesso dichiarato inammissibile.

2.2. Al rilievo che precede si aggiungono i seguenti ulteriori profili di inammissibilità.

Il primo motivo è inammissibile in quanto con esso il ricorrente risollecita una rivalutazione di merito in punto di contestualità tra ipoteca e stipula della pretesa linea creditoria.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto la violazione dell’art.116 c.p.c. è stata dedotta al di fuori dei parametri, ripetutamente indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le ultime: Sez.

U. n. 34474/2019, con richiami a Cass. n. 13960/2014 ed a Cass. n. 26965/2007).

Il quarto motivo è inammissibilein quanto il Marredda: a) non ha a suo tempo proposto appello avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui questa ha accertato l’esistenza dell’obbligazione fideiussoria elo ha condannato al pagamento della somma capitale di euro 145.515,62, oltre interessi, con la conseguenza che su detto capo si è già formato il giudicato; b) ha dedotto la nullità sulla base di un provvedimento della Banca d’Italia che avrebbe dovuto essere prodotto nel rispetto degli ordinari termini processualie che neppure riporta in ricorso; c) ha sollevatola questione dell’adesione del Banco all’intesa anticoncorrenziale per la prima volta nella presente sede di legittimità;d) sostienela nullità integrale della fideiussione mentre le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 41944/2021, successiva al ricorso, hanno statuito che i contratti di fideiussione -a valle di intesa dichiarata parzialmente nullada AGCM in relazione alle sole clausole contrastanti con gli articoli 2, secondocomma, lettera a),

I. 287/1990 e 101 TFUE - sono parzialmente nulli ex articoli 2, terzo comma,

I. 287/1990 e 1419 c.c., e cioè limitatamente alle clausole cheriproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata , salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie nel quale il ricorrente nulla ha neppure dedotto al riguardo).

3. Il terzomotivo è infondato .

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la corte territoriale nella impugnata sentenza non è incorsa nel denunciato vizio denunciato (difetto di motivazione e comunque motivazione apparente), in quanto (alle pagine 7 ed 8) ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto –con giudizio in fatto, non sindacabile nella presente sede di legittimità-che la società attrice aveva fornito ampia prova documentale dell’esistenza del proprio diritto di credito, preesistente agli atti posti in essere dal debitore e dei quali si è chiesta la declaratoria di inefficacia , con conseguente ritenuta sussistenza nel caso di specie di tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, richiesti dall’art. 2901 c.c.

4. Alla inammissibilità ed alla infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Stante la controvertibilità della questione di merito, risolta da Cass., Sez.

Un., 30/12/2021, n. 41994 pendente il giudizio di cassazione, sussistono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle relative spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1693/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratrice del Banco BPM Societa’ per azioni, aderente al [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositi, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 834/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 18/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] (di seguito KPI), con sede in Irlanda, chiedendo: -l’accertamento del proprio credito verso il Marredda in forza di una fideiussione da quest’ultimo rilasciata in suo favore in data 8 settembre 2006 fino alla concorrenza di euro 400 mila e la condanna dello stesso a pagamento della somma di euro 145.515,62, quale saldo debitorio dovuto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (garantita dalla predetta fideiussione); -la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. di due atti a titolo gratuito (il rilascio di una cambiale ipotecaria da parte del Marredda a favore della KPI, datata 9 novembre 2009 per l’importo di 2 milioni di euro e con pagamento previsto il 9 novembre 2014; ed il contestuale atto di costituzione di ipoteca volontaria tra Marredda e KPI iscritta sui beni immobili di proprietà del Marredda). [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree. La società KPI rimaneva invece contumace. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 1010 del 2016: da un lato, accertava l’esistenza dell’obbligazione fideiussoria azionata dal [OSCURATO:PERSONA] e condannava il Marredda al pagamento della somma capitale di euro 145.515,62, oltre interessi al tasso legale dal 18 dicembre 2018 fino al saldo; dall’altro, dichiarava inefficaci ex art. 2901 nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] l’atto di costituzione di ipoteca volontaria (a garanzia della cambiale di cui sopra), nonché le relative iscrizioni ipotecarie sui beni del Marredda.2.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza di primo grado,chiedendone la riforma. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) si costituiva nel giudizio di appello chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La Corte di appello di Cagliari, dichiarata con ordinanza la contumacia della KPI, con sentenza n. 834/2019 rigettava l’impugnazione, condannando il Marredda alla rifusione delle spese processuali relative al grado in favore del [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della corte territoriale. La C.F. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA]), ha resistito con controricorso. In vista dell’odierna udienza, è stata depositata memoria da parte della società procuratrice del Banco BPM. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha articolato quattro motivi di ricorso. 1.1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione: da un lato, dell’art. 2901, secondo comma, c.c., che sancisce la natura onerosa degli atti di costituzione di garanzia per debiti contestualmente assunti , nella parte in cui la sentenza impugnata ha disconosciuto la contestualità e conseguentemente la natura onerosa degli atti colpiti dall’azione revocatoria; dall’altro, delle norme del codice civile in tema di ermeneutica contrattuale, relativamente agli atti costitutivi della garanzia (attinti dalla revocatoria ordinaria) e l’atto fonte del debito garantito, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la carenza di contestualità, valorizzando erroneamente un dato cronologico (la data di stipula del contratto di prestito, successiva di un giorno rispetto alla data degli atti di garanzia), senza considerare che l’erogazione del prestito era subordinata ex art. 6 del contratto di prestito alla costituzione di una ipoteca sulle proprietà indicate nell’allegato a). 1.2.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto il difetto di identità tra il soggetto sottoscrittore del contratto di prestito ed il soggetto beneficiario della cambiale e della collegata garanzia ipotecaria, senza considerare il collegamento tra gli atti di garanzia ed il contratto di prestito (stante la perfetta identità di nome, importo, oggetto della garanzia) e senza considerare che Blackrock è un sobborgo di Dublino. 1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per difetto di motivazione,e comunque omessa pronuncia e motivazione apparente sul motivo di appello con il quale aveva censuratola sentenza di primo grado per apparente motivazione nella parte in cui haaffermato che: lo stesso contratto 10.11.09, prodotto solo in corso di causa, appare stipulato da soggetto diverso da KPI e che ricorreva il difetto di contestualità. 1.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c. e dell’art. 2, secondo comma, lettera a), della legge n. 287/1990 (sanzionato con nullità dall’art. 2, terzo comma, della stessa legge). Eccepisce la mancata declaratoria ex officio della nullità del contratto di fideiussione, da lui sottoscritto, derivante dalla violazione della normativa antitrust (constatata dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005 in riferimento ai modelli uniformi adottati dall’ABI) in relazione al mantenimento nel ridetto contratto di fideiussione delle clausole contrattuali censurate dall’autorità antitrust, con conseguente nullità dei contratti a valle dell’intesa (a monte censurata come illegittima e nulla ex art. 2, terzo comma, della legge n. 287/1990). Evidenzia che il sottoscritto contratto di fideiussione, costituenteil presupposto negoziale della sua condanna al pagamento di somme in favore del Banco, presenta le medesime caratteristiche del modello ABI censurato dall’Autorità antitrust. Sostiene che la nullità del sottoscritto contratto di fideiussione discende d alla nullità dell’intesa concorrenziale, sancita con il provvedimento sopra richiamato. 2. Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili. 2.1. In primo luogo, per mancato rispetto del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto dall’art. 366, primo comma n. 3,c.p.c. Al riguardo occorre ricordare che detto requisito, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto- forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. un. n. 11653 del 2006). La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. Un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366,primo comma n. 3 , cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga l’indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Nella specie, il ricorso, poiché nell’esposizione del fatto non rispetta tali contenuti, va per ciò stesso dichiarato inammissibile. 2.2. Al rilievo che precede si aggiungono i seguenti ulteriori profili di inammissibilità. Il primo motivo è inammissibile in quanto con esso il ricorrente risollecita una rivalutazione di merito in punto di contestualità tra ipoteca e stipula della pretesa linea creditoria. Il secondo motivo è inammissibile in quanto la violazione dell’art.116 c.p.c. è stata dedotta al di fuori dei parametri, ripetutamente indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le ultime: Sez. U. n. 34474/2019, con richiami a Cass. n. 13960/2014 ed a Cass. n. 26965/2007). Il quarto motivo è inammissibilein quanto il Marredda: a) non ha a suo tempo proposto appello avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui questa ha accertato l’esistenza dell’obbligazione fideiussoria elo ha condannato al pagamento della somma capitale di euro 145.515,62, oltre interessi, con la conseguenza che su detto capo si è già formato il giudicato; b) ha dedotto la nullità sulla base di un provvedimento della Banca d’Italia che avrebbe dovuto essere prodotto nel rispetto degli ordinari termini processualie che neppure riporta in ricorso; c) ha sollevatola questione dell’adesione del Banco all’intesa anticoncorrenziale per la prima volta nella presente sede di legittimità;d) sostienela nullità integrale della fideiussione mentre le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 41944/2021, successiva al ricorso, hanno statuito che i contratti di fideiussione -a valle di intesa dichiarata parzialmente nullada AGCM in relazione alle sole clausole contrastanti con gli articoli 2, secondocomma, lettera a), I. 287/1990 e 101 TFUE - sono parzialmente nulli ex articoli 2, terzo comma, I. 287/1990 e 1419 c.c., e cioè limitatamente alle clausole cheriproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata , salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie nel quale il ricorrente nulla ha neppure dedotto al riguardo). 3. Il terzomotivo è infondato . Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la corte territoriale nella impugnata sentenza non è incorsa nel denunciato vizio denunciato (difetto di motivazione e comunque motivazione apparente), in quanto (alle pagine 7 ed 8) ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto –con giudizio in fatto, non sindacabile nella presente sede di legittimità-che la società attrice aveva fornito ampia prova documentale dell’esistenza del proprio diritto di credito, preesistente agli atti posti in essere dal debitore e dei quali si è chiesta la declaratoria di inefficacia , con conseguente ritenuta sussistenza nel caso di specie di tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, richiesti dall’art. 2901 c.c. 4. Alla inammissibilità ed alla infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Stante la controvertibilità della questione di merito, risolta da Cass., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994 pendente il giudizio di cassazione, sussistono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle relative spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, del
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