CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 44978/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio contestato e alla qualificazione giuridica del fatto, sono formulati in termini non consentiti in sede di legittimità, finendo per sollecitare la Corte di cassazione non solo a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, operazione certamente non consentita in questa sede, ma anche a saggiare la tenuta della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) oltre che agli elementi di prova di cui si deduce la errata interpretazione; rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, respingendo le medesime doglianze proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento richiamando puntualmente le emergenze istruttorie e facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato di riciclaggio contestato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura l'omessa motivazione in ordine alla corretta individuazione del tempus commissi delicti, è precluso in quanto, pur trattandosi di questioni che implicano delle verifiche in fatto, non previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento di legittimità, deve ritenersi non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere estensore