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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 marzo 2013

Cassazione n. 22121/2026

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same di Napoli,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnataRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 12 settembre 2025 il Tribunale del riesame di Napoli haconfermato il decreto di sequestro probatorio emesso in data 14 luglio 2025 dal Pubblicoministero presso il Tribunale di Napoli e il decreto di sequestro preventivo emesso in data 7luglio 2025 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli nell’ambito del procedimento a carico diLoredana [OSCURATO:PERSONA] e altri, indagati per i reati di cui agli art. 81 cpv, 110 cod. pen., 2 e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000.2. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazionedel termine di dieci giorni per la decisione (primo motivo), per insussistenza del periculum inmora (secondo motivo), per insussistenza del fumus boni iuris (terzo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato.La ricorrente è indagata in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l. negli anni 2017, 2018, 2019, per aver indicato nelle dichiarazioni ai fini IVAe delle imposte indirette elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazionioggettivamente inesistenti, e per aver operato indebite compensazioni, utilizzando i creditid’imposta per la ricerca e lo sviluppo nonché per gli investimenti nel mezzogiorno, con unprofitto di euro 458.768,01, pari alle imposte evase.Il primo motivo di ricorso, squisitamente processuale e relativo all’inefficacia dellemisure cautelari reali per decorso del termine di dieci giorni senza la decisione del Tribunaledel riesame, è manifestamente infondato.E’ pacifico in giurisprudenza che nel procedimento di riesame del provvedimento disequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli attial tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita diefficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diversotermine di dieci giorni indicato dall'art. 324, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 26268 del28/03/2013, Cavalli, Rv. 255581 - 01; Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yzeiraj, Rv. 277566 –01 e Sez. 3, n. 44640 del 29/09/2015, Zullo, Rv. 265571 – 01)Il predetto termine di dieci giorni decorre, poi, dal momento in cui il tribunale delriesame ha ricevuto gli atti, ricezione che dev’essere integrale (arg. ex Sez.

U, n. 38670 del21/07/2016, Culasso, Rv. 267593 – 01; in termini, Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yzeiraj,Rv. 277566-01 e Sez. 3, n. 36814 del 21/06/2017, Orefice, Rv. 270954 – 01, secondo cui, incaso di trasmissione frazionata degli atti, il termine decorre dal momento in cui il tribunaleritenga completa l'acquisizione degli atti mancanti, a condizione che si tratti di atti posti abase della misura cautelare; si veda poi Sez. 3, n. 31958 del 14/09/2020, Regina,Rv. 280025 – 01 che, nel caso dei coindagati, ha affermato che il dies a quo va fissato nelmomento in cui il tribunale riceve gli atti specificamente riguardanti l'ultimo richiedente o,quanto meno, ha notizia che tutti gli atti indispensabili al riesame, anche nei confronti diquest'ultimo, siano già in suo possesso.Nell’ordinanza impugnata si dà atto che gli atti sono pervenuti al Collegio, per viatelematica, in modo incompleto, il 2 agosto 2025, e sono stati integrati, successivamente, indata 5 settembre 2025.

L’udienza si è dunque tenuta tempestivamente il 12 settembre 2025e la motivazione dell’ordinanza è stata del pari tempestivamente depositata il 6 ottobre 2025.Gli altri due motivi relativi al periculum in mora e al fumus commissi delicti esorbitanodal perimetro cognitivo della Corte di cassazione perché attengono al vizio di motivazionepiuttosto che alla violazione di legge.Il controllo di legittimità delle misure cautelari reali è ammesso, infatti, ai sensidell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosicomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazionecosì radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o deltutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza equindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n.25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 e Sez.

U, n. 5876 del 13/2/2004, Bevilacqua, Rv.226710, e tra le più recenti Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 eamplius con riferimento ai precedenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020,Costagliola, Rv. 279290-01; si vedano anche Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro,Rv 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01; Sez. 6, n. 6589 del10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli e altri, Rv.242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).Con riferimento al periculum in mora, la ricorrente, che ha chiesto al Tribunale delriesame la restituzione del saldo del conto corrente pari a euro 23.036,30, derivante dallasua attività d’insegnante, e la restituzione o la concessione in uso dell’autovettura per iltrasporto della madre invalida, ha affermato che il sequestro preventivo poteva essereeseguito solo per impedire l’aggravamento del reato o per il protrarsi delle sue conseguenzee ha prodotto con il ricorso per cassazione anche un cedolino dello stipendio.

Sennonché ilsequestro preventivo è correlato alla commissione del reato tributario ed è in funzione dellaconfisca obbligatoria e, in ogni caso, nel giudizio di cassazione non è possibile produrredocumenti e sollecitare un accertamento di fatto.

Il Tribunale del riesame ha respinto lerichieste con una motivazione non apparente, osservando che non vi era la prova dellaprovenienza lecita del denaro mentre la restituzione dell’auto rientrava nelle prerogativevalutative del P.m. in fase esecutiva.

E tanto basta ai fini dell’impossibilità di configurare laviolazione di legge, sebbene vada rimarcato che sia irrilevante la provenienza lecita deldenaro nel sequestro per equivalente e che la ricorrente non abbia dedotto eventuali limiti diimpignorabilità ai sensi dell’art. 545 cod. proc. pen. (si veda amplius, Sez.

U, n. 26252 del24/02/2022, Cinaglia, Rv. 283245 – 01).Nel contesto del secondo motivo, la ricorrente ha anche eccepito la mancanza diprova sia dell’elemento oggettivo che dell’elemento soggettivo del reato di dichiarazionefraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti.

Il tema èstato ripreso anche nel terzo motivo ove la ricorrente ha sostenuto che l’Agenzia delleEntrate non disponeva di competenze tecniche e scientifiche per valutare l’effettività delleLa prospettazione è generica.

Il Tribunale del riesame ha evidenziato che lacontestazione difensiva ha avuto a oggetto solo il reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74del 2000, relativo alle indebite compensazioni, non il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del2000.

La ricorrente non ha confutato la ricostruzione dei motivi di impugnazione cautelare néha lamentato un’omessa motivazione di un punto devoluto ma ha lamentato che non eraemersa in giudizio la prova del dolo specifico rispetto al reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del2000.

La questione, non essendo stata oggetto di impugnazione, però, è da intendersipreclusa e non può essere recuperata nella sede di legittimità.Quanto al reato di indebita compensazione, il Tribunale del riesame ha reso unamotivazione esauriente, oltre che non apparente, richiamando le pag. 21-28 dell’ordinanzagenetica e precisando che i crediti posti in compensazione non avevano avuto a oggetto laricerca ma avevano inerito a un’attività di realizzazione e implementazione di un semplicedata-base il cui progetto ricalcava elaborati e articoli reperiti su internet che sarebbe statosviluppato da figure professionali, impiegati, infermieri, operatori socio sanitari, educatori ealtro, privi di adeguate competenze informatiche.

Tanto basta ai fini della motivazione sulfumus commissi delicti una volta accertata l’assenza del presupposto dell’attività di ricercaidonea ad attribuire il credito tributario.A differenza poi di quanto argomentato in ricorso nel terzo motivo, ove si è insistitosulla violazione del diritto di difesa, per appiattimento dell’ordinanza impugnata all’ordinanzagenetica, va evidenziato che il Tribunale del riesame non si è limitato a richiamarel’ordinanza del G.i.p., ma ha mostrato di averla recepita criticamente dal momento che haillustrato le ragioni per cui spetta all’Agenzia delle entrate, che è un organo tecnico giàmunito di competenze specifiche, sindacare la natura del credito che si porta incompensazione.

D’altra parte, le circostanze dedotte, e cioè che ha cessato nella carica dilegale rappresentante dal 2020, che non ha tratto beneficio dalle condotte contestate e che ilP.m. ha dissequestrato il conto corrente di altra coindagata sono eccedenti rispettoall’ordinanza impugnata e quindi, anche sotto questo profilo, inammissibili.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto dellasentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non viè ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma,determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle AmmendeCosì deciso, il 10 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
same di Napoli,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnataRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 12 settembre 2025 il Tribunale del riesame di Napoli haconfermato il decreto di sequestro probatorio emesso in data 14 luglio 2025 dal Pubblicoministero presso il Tribunale di Napoli e il decreto di sequestro preventivo emesso in data 7luglio 2025 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli nell’ambito del procedimento a carico diLoredana [OSCURATO:PERSONA] e altri, indagati per i reati di cui agli art. 81 cpv, 110 cod. pen., 2 e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000.2. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazionedel termine di dieci giorni per la decisione (primo motivo), per insussistenza del periculum inmora (secondo motivo), per insussistenza del fumus boni iuris (terzo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.La ricorrente è indagata in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l. negli anni 2017, 2018, 2019, per aver indicato nelle dichiarazioni ai fini IVAe delle imposte indirette elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazionioggettivamente inesistenti, e per aver operato indebite compensazioni, utilizzando i creditid’imposta per la ricerca e lo sviluppo nonché per gli investimenti nel mezzogiorno, con unprofitto di euro 458.768,01, pari alle imposte evase.Il primo motivo di ricorso, squisitamente processuale e relativo all’inefficacia dellemisure cautelari reali per decorso del termine di dieci giorni senza la decisione del Tribunaledel riesame, è manifestamente infondato.E’ pacifico in giurisprudenza che nel procedimento di riesame del provvedimento disequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli attial tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita diefficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diversotermine di dieci giorni indicato dall'art. 324, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 26268 del28/03/2013, Cavalli, Rv. 255581 - 01; Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yzeiraj, Rv. 277566 –01 e Sez. 3, n. 44640 del 29/09/2015, Zullo, Rv. 265571 – 01)Il predetto termine di dieci giorni decorre, poi, dal momento in cui il tribunale delriesame ha ricevuto gli atti, ricezione che dev’essere integrale (arg. ex Sez. U, n. 38670 del21/07/2016, Culasso, Rv. 267593 – 01; in termini, Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yzeiraj,Rv. 277566-01 e Sez. 3, n. 36814 del 21/06/2017, Orefice, Rv. 270954 – 01, secondo cui, incaso di trasmissione frazionata degli atti, il termine decorre dal momento in cui il tribunaleritenga completa l'acquisizione degli atti mancanti, a condizione che si tratti di atti posti abase della misura cautelare; si veda poi Sez. 3, n. 31958 del 14/09/2020, Regina,Rv. 280025 – 01 che, nel caso dei coindagati, ha affermato che il dies a quo va fissato nelmomento in cui il tribunale riceve gli atti specificamente riguardanti l'ultimo richiedente o,quanto meno, ha notizia che tutti gli atti indispensabili al riesame, anche nei confronti diquest'ultimo, siano già in suo possesso.Nell’ordinanza impugnata si dà atto che gli atti sono pervenuti al Collegio, per viatelematica, in modo incompleto, il 2 agosto 2025, e sono stati integrati, successivamente, indata 5 settembre 2025. L’udienza si è dunque tenuta tempestivamente il 12 settembre 2025e la motivazione dell’ordinanza è stata del pari tempestivamente depositata il 6 ottobre 2025.Gli altri due motivi relativi al periculum in mora e al fumus commissi delicti esorbitanodal perimetro cognitivo della Corte di cassazione perché attengono al vizio di motivazionepiuttosto che alla violazione di legge.Il controllo di legittimità delle misure cautelari reali è ammesso, infatti, ai sensidell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosicomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazionecosì radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o deltutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza equindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n.25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 e Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, Bevilacqua, Rv.226710, e tra le più recenti Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 eamplius con riferimento ai precedenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020,Costagliola, Rv. 279290-01; si vedano anche Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro,Rv 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01; Sez. 6, n. 6589 del10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli e altri, Rv.242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).Con riferimento al periculum in mora, la ricorrente, che ha chiesto al Tribunale delriesame la restituzione del saldo del conto corrente pari a euro 23.036,30, derivante dallasua attività d’insegnante, e la restituzione o la concessione in uso dell’autovettura per iltrasporto della madre invalida, ha affermato che il sequestro preventivo poteva essereeseguito solo per impedire l’aggravamento del reato o per il protrarsi delle sue conseguenzee ha prodotto con il ricorso per cassazione anche un cedolino dello stipendio. Sennonché ilsequestro preventivo è correlato alla commissione del reato tributario ed è in funzione dellaconfisca obbligatoria e, in ogni caso, nel giudizio di cassazione non è possibile produrredocumenti e sollecitare un accertamento di fatto. Il Tribunale del riesame ha respinto lerichieste con una motivazione non apparente, osservando che non vi era la prova dellaprovenienza lecita del denaro mentre la restituzione dell’auto rientrava nelle prerogativevalutative del P.m. in fase esecutiva. E tanto basta ai fini dell’impossibilità di configurare laviolazione di legge, sebbene vada rimarcato che sia irrilevante la provenienza lecita deldenaro nel sequestro per equivalente e che la ricorrente non abbia dedotto eventuali limiti diimpignorabilità ai sensi dell’art. 545 cod. proc. pen. (si veda amplius, Sez. U, n. 26252 del24/02/2022, Cinaglia, Rv. 283245 – 01).Nel contesto del secondo motivo, la ricorrente ha anche eccepito la mancanza diprova sia dell’elemento oggettivo che dell’elemento soggettivo del reato di dichiarazionefraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti. Il tema èstato ripreso anche nel terzo motivo ove la ricorrente ha sostenuto che l’Agenzia delleEntrate non disponeva di competenze tecniche e scientifiche per valutare l’effettività delleLa prospettazione è generica. Il Tribunale del riesame ha evidenziato che lacontestazione difensiva ha avuto a oggetto solo il reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74del 2000, relativo alle indebite compensazioni, non il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del2000. La ricorrente non ha confutato la ricostruzione dei motivi di impugnazione cautelare néha lamentato un’omessa motivazione di un punto devoluto ma ha lamentato che non eraemersa in giudizio la prova del dolo specifico rispetto al reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del2000. La questione, non essendo stata oggetto di impugnazione, però, è da intendersipreclusa e non può essere recuperata nella sede di legittimità.Quanto al reato di indebita compensazione, il Tribunale del riesame ha reso unamotivazione esauriente, oltre che non apparente, richiamando le pag. 21-28 dell’ordinanzagenetica e precisando che i crediti posti in compensazione non avevano avuto a oggetto laricerca ma avevano inerito a un’attività di realizzazione e implementazione di un semplicedata-base il cui progetto ricalcava elaborati e articoli reperiti su internet che sarebbe statosviluppato da figure professionali, impiegati, infermieri, operatori socio sanitari, educatori ealtro, privi di adeguate competenze informatiche. Tanto basta ai fini della motivazione sulfumus commissi delicti una volta accertata l’assenza del presupposto dell’attività di ricercaidonea ad attribuire il credito tributario.A differenza poi di quanto argomentato in ricorso nel terzo motivo, ove si è insistitosulla violazione del diritto di difesa, per appiattimento dell’ordinanza impugnata all’ordinanzagenetica, va evidenziato che il Tribunale del riesame non si è limitato a richiamarel’ordinanza del G.i.p., ma ha mostrato di averla recepita criticamente dal momento che haillustrato le ragioni per cui spetta all’Agenzia delle entrate, che è un organo tecnico giàmunito di competenze specifiche, sindacare la natura del credito che si porta incompensazione. D’altra parte, le circostanze dedotte, e cioè che ha cessato nella carica dilegale rappresentante dal 2020, che non ha tratto beneficio dalle condotte contestate e che ilP.m. ha dissequestrato il conto corrente di altra coindagata sono eccedenti rispettoall’ordinanza impugnata e quindi, anche sotto questo profilo, inammissibili.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto dellasentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non viè ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma,determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle AmmendeCosì deciso, il 10 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
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