CassazionedecretoSezione LDecisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 19598/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32149/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], i n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ed [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di ROMA n. 2904/2018, depositata i l 10/09/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G.32149/2018 [OSCURATO:PERSONA]: DaniloDi Cosimo adiva la Corte d’appello di Roma per la riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città in punto di spese, deducendo che non vi sarebbero stati gli estremi per la compensazione,essendo risultato egli totalmente vittorioso in giudizio; la causa originaria riguardava il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la mancata corresponsione dell’indennità di cassa integrazione straordinaria per il periodo dicembre 2012- ma ggio 2013; l’INPS aveva fatto opposizione comunicando - subito dopo aver ricevuto la notifica dell’atto ingiuntivo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] - di aver provveduto al pagamento della somma rivendicata dal [OSCURATO:PERSONA] già pochi giorni dopo la notifica del ricorso orig inario per l’arco temporale da gennaio ad aprile 2013 e per la mensilità di maggio 2013; la parte opposta eccepiva, allegando conteggi analitici, che il pagamento era incompleto e il Tribunale in parziale accoglimento dell’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, condannava l’INPS a corrispondere al [OSCURATO:PERSONA] la residua somma di euro 174,94; compensava quindi le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza delle parti; la Corte d’appello di Roma ha confermato la statuizione del primo giudice i n materia di compensazione, condannando l’appellante alle spese del grado; nel condividere la conclusione del giudice di primo grado, la Corte territoriale ha applicato il criterio della parziale soccombenza, ispirandosi, altresì, al principio di causalità riferito alla condotta delle parti rispetto all’onere processuale assunto da ciascunadi esse nel corso del processo; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo unico, illustrato da successiva memoria; l’INPS hadepositato tempestivo controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.;[OSCURATO:PERSONA]: il motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 e n. 5 cod. proc. civ., lamenta “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo agli artt.324, 112 c.p.c. 91 e 92 c.p.c.”; il ricorrente contesta la statuizione di compensazione delle spese di lite deducendo di essere risultato totalmente vittorioso nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; il motivo è infondato; l’art. 92, co.2cod. proc. civ., tratta l’ipotesi della parziale reciproca soccombenza, prevedendo che tale esito processuale giustifichi la possibile integrale o parziale compensazione delle spese di lite; la soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale oppure nell’ipotesi in cui vengono accolte soltanto alcune delle domande proposte dall’unica parte o alcuni capi dell’unica domanda proposta (soccombenza parziale); la decisione delleSez.Un. n. 32061 del 2022 ha affermato recentemente che: “ In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza , configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presuppostiprevisti dall'art. 92, comma 2 cod.proc.civ. ” ; il ragionamento su cui la Corte d’appello fonda la decisione, tuttavia, non contrasta con l’indicato principio ma fa espresso richiamo alla giurisprudenza di legittimità quanto alla natura “elastica” della clausola di reciproca soccombenza e valorizza la discrezionalità del giudice in merito alla facoltà di compensazione delle spese, qualora questa sia fondata su circostanze di fatto oggettive scaturenti dal concreto svolgersi del giudizio, che danno la misura di quanto ciascuna parte - in concreto -si rappresenti come vittoriosa o soccombente; la pronuncia gravata rimanda a Corte Cost. n.77 del 2018, che, nel decidere in merito alla costituzionalità dell’art. 92 cod. proc. civ., conferma che l’ipotesi della soccombenza reciproca come causale per l’eventuale compensazione delle spese di lite lascia al giudice spazi di discrezionalità quanto all’apprezzamento della misura in cui ciascuno dei contendenti possa considerarsi al contempo vittorioso e soccombente; la motivazione al la base della conferma della prima pronuncia in punto di compensazione delle spese del grado si basa sulla valutazione del complessivo comportamento tenuto dalle parti in causa: in partico lare, a) del l’INPS , che aveva estinto quasi totalmente il proprio obbligo nei confronti del ricorrente subito dopo la proposizione del ricorso, ed aveva fatto presente in giudizio tale circostanza (sia pure dopo aver ricevuto notifica dell’atto ingiuntivo;b) dell’appellante, che aveva coltivato la procedura per l’intero sebbene fosse stato soddisfatto quasi totalmente, tant’è che la somma residua si era dimostrata esigua; in altri termini, la fattispecie concretizza una situazione del tutto peculiare, in cui le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione risiedono nella configurazione, da parte del Giudice, di un abuso del processo dovuto ad una sproporzione “consapevole” dell’impegno processuale richiesto alla parte rispetto all’entità della pretesa; l’accoglimento della domanda originaria è, infatti,parziale non perché il diritto preteso sia stato dichiarato parzialmente insussistente , ma solo perché il ricorrente era già stato quasi integralmente soddisfatto ( pera ltro in sede extra processuale); quello che emerge, pertanto, dalla sentenza di appello è che la Corte dimerito ha inteso,nell’esercizio del potere discrezionale che la legge le riconosce, attribuire alla parte una condotta rientrante nell’ambito delle gravi ed eccezionali ragioni atte a giustificare, nel regime processuale pro tempore vigente; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigettodel ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] lo [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese di legittimità in favore dell’INPS, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 900,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per