Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 248/1983
ECLI:IT:COST:1983:248
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]
- imputato del reato di cui agli artt. 21 e 25 legge 10 maggio 1976, n.
319, e successive modifiche (d.l. 10 agosto 1976, n. 544; legge 8
ottobre 1976, n. 690; legge 24 dicembre 1979, n. 650) - il Pretore di
Milano, con ordinanza 30 gennaio 1981, ha sollevato, di ufficio, in
riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma primo,
lett. a), 9, comma terzo, 15, commi sesto e settimo, della citata legge
n. 319 del 1976 e successive modifiche e delle allegate norme relative
alla regolamentazione dei campionamenti e delle metodiche analitiche.
L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 281 del
12 agosto 1981.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte
privata.
È intervenuto invece il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto
depositato il 14 aprile 1981, chiedendo che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.
2. - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 9
menzionata legge n. 319 del 1976 ha sollevato, in riferimento all'art.
24, comma secondo, della Costituzione, davanti al Pretore di Codroipo
il difensore di [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui agli
artt. 15 e 21 legge 10 maggio 1976, n. 319.
Tale questione fu ritenuta rilevante e non manifestamente infondata
dal Pretore con ordinanza 22 aprile 1981.
L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 297 del
28 ottobre 1981.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte
privata e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
3. - Nel corso del procedimento penale, in grado di appello, a
carico di [OSCURATO:PERSONA] - imputato della contravvenzione di cui
all'art. 21, commi secondo e terzo legge n. 319 del 1976 - il Tribunale
di Ravenna ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata - in
riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione - la
questione, sollevata dal difensore dell'imputato, concernente la
legittimità costituzionale degli artt. 6, comma primo, lett. a), 9,
comma terzo, 15, commi sesto e settimo, della menzionata legge n. 319
del 1976 e dell'art. 466 cod. proc. pen..
L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 234 del
25 giugno 1982.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte
privata e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
4. - Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] -
imputato del reato di cui all'art. 22 legge n. 319 del 1976 - il
Pretore di Chieri ha sollevato, di ufficio, con ordinanza 24 aprile
1982, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 3 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della
suddetta legge n. 319 del 1976 e successive modifiche e delle norme
relative alla regolamentazione dei campionamenti e delle metodologie di
analisi riportate in calce alle tabelle allegate alla stessa legge,
nella parte in cui non è prevista la possibilità per l'interessato,
di partecipare alla prima analisi o di richiederne una revisione, nel
corso della quale possa esercitare il suo diritto di difesa.
L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 338 del
9 dicembre 1982.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte
privata e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
:
1. - I quattro giudizi vanno riuniti e definiti con unica sentenza
avendo per oggetto questioni di legittimità costituzionale prospettate
sotto profili sostanzialmente identici.
2. - Con la prima ordinanza di rimessione del 30 gennaio 1981 (R.O.
n. 185/1981) il Pretore di Milano ha sollevato questione di
legittimità costituzionale - in relazione all'art. 24 secondo comma
della Costituzione - degli artt. 6 primo comma (lett. a) 9 terzo comma
e 15 sesto e settimo comma della legge 10 maggio 1976 n. 319 (tutela
delle acque dall'inquinamento) e successive modifiche perché dette
norme non prevedono che i prelievi di campioni di acque effettuati
dagli organi amministrativi di controllo e la conseguente analisi di
essi, operate dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi,
avvengano con le garanzie difensive previste dal Codice di procedura
penale per gli accertamenti peritali; e, non essendo prevista un'idonea
procedura di revisione delle analisi, la normativa denunciata
consentirebbe di porre a base di una condanna penale i risultati di una
procedura amministrativa alla quale l'interessato non è stato posto in
grado di intervenire.
3. - Identica questione è stata sollevata, sotto i medesimi
profili, dal Pretore di Codroipo, dal Tribunale di Ravenna in sede di
appello e dal Pretore di Chieri con ordinanze rispettivamente del 22
aprile 1981, 2 febbraio 1982 e 24 aprile 1982 (R.O. 464/1981, 167 e
478/1982). [OSCURATO:PERSONA] di Chieri osserva inoltre come la disciplina
impugnata violi anche l'art. 3 Costituzione in quanto sottopone i
privati cittadini, che pur versano in situazioni analoghe, a un
trattamento ingiustificatamente differenziato. Infatti a differenza
delle norme denunciate in materia di inquinamento idrico, altre norme,
in materie che danno luogo ad analoghi problemi, prevedono adeguate
garanzie difensive. Sarebbero queste le ipotesi, afferma il Pretore di
Chieri, previste dall'art. 44 r.d.l. 15 ottobre 1925 n. 2033
(repressioni delle frodi agrarie); art. 1 l. 30 aprile 1962 n. 283
(disciplina igienica dei prodotti alimentari); art. 15 l. 24 novembre
1981 n. 689 (analisi di campioni concernenti illeciti depenalizzati).
4. - La questione di legittimità costituzionale deve essere
circoscritta all'art. 15, comma settimo, legge 10 maggio 1976, n. 319,
dato che le altre norme della stessa legge, impugnate congiuntamente,
non concernono le fasi specifiche di prelevamento e di analisi dei
campioni delle acque di scarico, ma riguardano, in generale, le fasi
anteriori di controllo, individuando le autorità competenti ad
effettuare tale controllo, precisandone i poteri, e dettando i criteri
per la misurazione ed i limiti di accettabilità degli scarichi.
La questione è fondata.
Questa Corte ha già precisato che il diritto di difesa sarebbe
violato qualora la nozione di "procedimento", nel quale il secondo
comma dell'art. 24 Cost. garantisce la difesa come diritto inviolabile,
venisse intesa in senso restrittivo escludendo le attività
"preordinate a una pronuncia penale che si traducono in processi
verbali di cui è consentita la lettura in dibattimento" poste in
essere al di fuori del normale intervento del magistrato (sent.
86/1968).
In base a tale orientamento la Corte ha compreso nel concetto di
"procedimento", nel quale si deve realizzare il diritto di difesa, gli
atti di polizia giudiziaria di cui all'art. 225 c.p.p. (sent. n.
86/1968) e la fase di revisione delle analisi previste dall'art. 44
r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 in materia di repressione delle frodi
nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario (sent. n.
149/1969).
Situazioni paragonabili a quelle oggetto dei giudizi di
legittimità costituzionale definiti con le sopra citate sentenze si
riscontrano per quanto ora si dirà nella fattispecie ora all'esame
della Corte.
L'art. 15 comma settimo l. 10 maggio 1976 n. 319 si limita ad
attribuire ai [OSCURATO:PERSONA] di igiene e profilassi le funzioni
di controllo sugli scarichi e non prevede che lo stesso ufficio debba
dare avviso al titolare dello scarico del giorno in cui verranno
effettuate le analisi sicché l'interessato possa essere presente con
la eventuale assistenza di un consulente tecnico.
Se è logico che l'Autorità Amministrativa, cui compete il diritto
di effetuare i campionamenti delle acque (art. 9 terzo comma), non
abbia l'obbligo di preavvisare il titolare dello scarico circa il
momento in cui verranno effettuate le operazioni di prelievo per
evitare che possano essere apportate modifiche agli scarichi e di
conseguenza fatte sparire le tracce di ogni irregolarità, non
altrettanto può dirsi per quanto riguarda il momento delle analisi
delle acque campionate. Infatti queste debbono essere esaminate con la
massima tempestività stante la loro deteriorabilità e pertanto le
analisi non sarebbero utilmente ripetibili nel corso del successivo
procedimento penale.
Assumono quindi particolare efficacia probatoria le analisi
compiute dal [OSCURATO:PERSONA] di igiene e profilassi con un
procedimento che è un vero e proprio accertamento assimilabile, nella
sostanza, ad una perizia, fonte, quindi, di convincimento del giudice;
tanto più che le relazioni sulle analisi sono allegate agli atti del
procedimento penale e di esse lo stesso giudice può tener conto e
darne lettura a norma dello stesso art. 466 cod. proc. pen.
Proprio questa particolare efficacia probatoria del risultato delle
analisi impone che sia dato avviso alla parte onde consentirne la
presenza con l'eventuale assistenza di un consulente tecnico.
Circoscritta in tal modo la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15 settimo comma della legge 10 maggio 1976 n.
319 in riferimento all'art. 24 secondo comma della Costituzione, essa
va dichiarata fondata e di conseguenza resta assorbita la censura di
incostituzionalità mossa dal Pretore di Chieri in riferimento all'art.
3 Cost.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 comma settimo
legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento) come sostituito dall'art. 18 legge 24 dicembre 1979,
n. 650, nella parte in cui non prevede che il [OSCURATO:PERSONA]
di Igiene e Profilassi dia avviso al titolare dello scarico affinché
possa presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente
tecnico, all'esecuzione delle analisi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere