CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 46785/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palermo avverso la sentenza del 24/01/2023 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza pronunciata il 29 aprile 2021, riteneva l'odierno ricorrente responsabile dei reati di cui ai capi 5) e 18) dell'imputazione relativi alla detenzione a fine di cessione di 20 grammi di cocaina commessi rispettivamente in data 7 dicembre 2011 e 25 febbraio 2012, condannandolo alla pena di anni sette di reclusione ed euro 30.000 di multa. n La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 24 gennaio 2023, confermava quella di primo grado con riguardo sia alla ricostruzione probatoria dei fatti contestati e ritenuti accertati, sia alle specifiche condotte di detenzione e cessione di droga, richiamando analiticamente i risultati delle indagini e dei servizi di osservazione della polizia giudiziaria, oltre l'inequivoco tenore delle numerose conversazioni, telefoniche e ambientali, intercettate e analiticamente trascritte in motivazione con riferimento ai due capi di imputazione, la cui lettura ne disvelava chiaramente il reale contenuto. Il ruolo nevralgico di intermediario svolto da Cordova, unito ad [OSCURATO:PERSONA] da un rapporto stabile e consolidato nello smercio di considerevoli quantitativi di stupefacente, era considerato ostativo al riconoscimento della fattispecie di lieve entità. 2. Il difensore dell'imputato ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per l'addebitata condotta di detenzione al fine di cessione di cocaina (oggetto solo di "droga parlata"), non desumibile dal mero tenore delle conversazioni intercettate, attribuite al ricorrente in mancanza di riscontri oggettivi. Si contesta inoltre la mancata sussunzione del reato nell'ipotesi "lieve" di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Risulta infondato e per taluni aspetti addirittura sprovvisto di reale specificità delle ragioni che lo sorreggono il motivo di ricorso con il quale il ricorrente contesta la violazione di legge nonché la carenza e la contraddittorietà della motivazione, anche per travisamento della prova, in punto di lettura e interpretazione dei contenuti, asseritamente non significativi né concludenti, delle conversazioni telefoniche e ambientali intercettate. La Corte territoriale, nell'operazione valutativa del complessivo materiale probatorio, ha infatti argomentato in modo sintetico ma lineare e immune da vizi logici con riguardo alla esplicita decrittazione e al disvelamento del significato delle conversazioni intercorse fra i vari protagonisti.La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità dell'imputato sulla base di un iter logico-giuridico pienamente coerente con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma 2, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore, e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299). Sulla base di una ampia e accurata analisi degli elementi di convincimento emergenti dalle intercettazioni, la Corte territoriale è giunta ad accertare la responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi di imputazione 5) e 18), individuando la natura della sostanza stupefacente costituente oggetto delle condotte criminose attraverso il riferimento a dati incontrovertibili come i prezzi elevati richiesti per la sua cessione e il sotterfugio ideato per sottrarre una parte di essa, il quale era attuabile solo con una sostanza in polvere. Ciò posto circa la correttezza della lettura dei dialoghi intercettati, se ne inferisce come lineare e logico corollario l'infondatezza degli assunti difensivi d€4., ricorrenttche hanno denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione ' f della sentenza impugnata in punto di prova della responsabilità per le condotte di detenzione finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Preso atto della ricostruzione esaustiva e lineare offerta da entrambi i giudici di merito sulla posizione dell'imputato, il quale si limita a prospettare sostanzialmente una inammissibile rivisitazione da parte della Cassazione degli elementi posti a fondamento delle conformi decisioni di merito, va ribadito il principio di diritto per il quale la lettura dei dialoghi captati e l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che, se - come nel caso in esame - risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 3. Anche il secondo motivo del ricorso appare infondato, laddove si ripropone la tesi, già invocata e motivatamente disattesa dalla Corte distrettuale, della riconducibilità all'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 degli episodi di detenzione a fini di cessione contestati ai capi 5) e 18). La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che rimangono attuali i principi affermati in precedenti arresti, secondo cui la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Applicando tali principi al caso di specie, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che il ruolo di importante intermediario svolto dall'odierno imputato (che vendeva all'ingrosso la sostanza a coloro che a loro volta la smerciavano ai consumatori finali) impedisca la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73( cornma 5, d.P.R. n. 309/1990, e ha rilevato come dall'analisi delle intercettazioni sia emerso un rapporto stabile e consolidato del medesimo soggetto con [OSCURATO:PERSONA], il quale si riforniva abitualmente da lui acquistando considerevoli quantità di sostanza stupefacente ,da cedere ai suoi clienti. Si tratta quindi di una situazione nella qual T—aili qualitativo e quantitativo attinenti alla sostanza, sia gli altri parametri richiamati dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con particolare riferimento alle modalità e circostanze dell'azione, non consentono di ritenere la minima offensività delle condotte delittuose. 4. Dalle osservazioni che precedono consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso