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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 21049/2022

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27201/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 2 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, piazza Vescovio, 21, -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Verona, n. 4600/2015, depositatoil 16 ottobre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Verona, depositato il 16 ottobre 2015, che ha respinto l a sua opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, volta ad Oggetto: stato passivo – opposizione ottenere parziale collocazione in via ipotecaria (per euro 1.329.229,84, oltre interessi) al maggior credito di euro 2.355.975,53già ammesso al chirografo; - dall’esame del provvedimento impugnat o emerge che l ’ipoteca era stata iscritta in forza di un decreto ingiuntivo e che il giudice delegato, su conforme parere del curatore, aveva rite nuto la garanzia inefficaceex art. 67, legge fall.; - il t ribunale ha disatteso l’opposizione evidenziando che il decreto ingiuntivo posto dalla banca a fondamento della domanda non era opponibileal [OSCURATO:PERSONA], in quanto privo del visto di esecutorietà d i cui all’art. 647 cod. proc. civ. e non definitivo, per essere stato opposto dalla società debitrice in epoca antecedente all’ammissione della stessa alla procedura del concordato preventivo che aveva preceduto la dichiarazione di fallimento; ha aggiunto che era comunque infondato il motivo di opposizione con il quale la banca aveva contestato la revocabilità dell’ipoteca, per difetto di consecuzione fra la domanda di concordato preventivo in bianco presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. il 29.11.2012 e il successivo fallimento. -il ricorso è affidato a due motivi; - resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; -quest’ultimo deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 303, 642, 645 e 647 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., e 52, 95, 98 e 99, legge fall., per aver il tribunale escluso che il decreto ingiuntivo posto a fondamento della domanda di ammissione al passivo fosse opponibile alla procedura per mancanza del visto di esecutorietà di cui all’art. 647 cod. proc. civ., benché dichiarato provvisoriamente esecutivo; -il motivo è infondato; - è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo privo di dichiarazione di esecutività ex art. 647 cod. proc. civ. intervenuta prima della dichiarazione di fallimento,poiché solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in giudicato, non rilevando l'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 30 ottobre 2020, n. 24157; Cass. 26 febbraio 2019, n. 5657; Cass. 3 settembre 2018, n. 21583); - con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 52 64, 65, 67, 69 bis, 95, 98 e 99, legge fall., per aver il decreto impugnato ritenuto che ricorresse una situazione di consecuzione tra la procedura di concordato preventivo e quella di fallimento, rilevante ai fini dell’individuazione della decorrenza del termine di cui all’art. 67 legge fall.; - il motivo è inammissibile, in quanto la resistenz a della ratio decidendi consistente nella inopponibilità del decreto ingiuntivo – di per sé sufficiente a fondare il rigetto della domanda e inutilmente aggredita con il primo motivo di ricorso – fa venir meno l’interesse alla decisione sulla questione afferente la seconda ratio ( fra molte: Cass. nn. 13880/2020, 15399/2018); - le spese processuali se guono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spesedi giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.300,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27201/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 2 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, piazza Vescovio, 21, -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Verona, n. 4600/2015, depositatoil 16 ottobre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Verona, depositato il 16 ottobre 2015, che ha respinto l a sua opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, volta ad Oggetto: stato passivo – opposizione ottenere parziale collocazione in via ipotecaria (per euro 1.329.229,84, oltre interessi) al maggior credito di euro 2.355.975,53già ammesso al chirografo; - dall’esame del provvedimento impugnat o emerge che l ’ipoteca era stata iscritta in forza di un decreto ingiuntivo e che il giudice delegato, su conforme parere del curatore, aveva rite nuto la garanzia inefficaceex art. 67, legge fall.; - il t ribunale ha disatteso l’opposizione evidenziando che il decreto ingiuntivo posto dalla banca a fondamento della domanda non era opponibileal [OSCURATO:PERSONA], in quanto privo del visto di esecutorietà d i cui all’art. 647 cod. proc. civ. e non definitivo, per essere stato opposto dalla società debitrice in epoca antecedente all’ammissione della stessa alla procedura del concordato preventivo che aveva preceduto la dichiarazione di fallimento; ha aggiunto che era comunque infondato il motivo di opposizione con il quale la banca aveva contestato la revocabilità dell’ipoteca, per difetto di consecuzione fra la domanda di concordato preventivo in bianco presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. il 29.11.2012 e il successivo fallimento. -il ricorso è affidato a due motivi; - resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; -quest’ultimo deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 303, 642, 645 e 647 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., e 52, 95, 98 e 99, legge fall., per aver il tribunale escluso che il decreto ingiuntivo posto a fondamento della domanda di ammissione al passivo fosse opponibile alla procedura per mancanza del visto di esecutorietà di cui all’art. 647 cod. proc. civ., benché dichiarato provvisoriamente esecutivo; -il motivo è infondato; - è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo privo di dichiarazione di esecutività ex art. 647 cod. proc. civ. intervenuta prima della dichiarazione di fallimento,poiché solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in giudicato, non rilevando l'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 30 ottobre 2020, n. 24157; Cass. 26 febbraio 2019, n. 5657; Cass. 3 settembre 2018, n. 21583); - con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 52 64, 65, 67, 69 bis, 95, 98 e 99, legge fall., per aver il decreto impugnato ritenuto che ricorresse una situazione di consecuzione tra la procedura di concordato preventivo e quella di fallimento, rilevante ai fini dell’individuazione della decorrenza del termine di cui all’art. 67 legge fall.; - il motivo è inammissibile, in quanto la resistenz a della ratio decidendi consistente nella inopponibilità del decreto ingiuntivo – di per sé sufficiente a fondare il rigetto della domanda e inutilmente aggredita con il primo motivo di ricorso – fa venir meno l’interesse alla decisione sulla questione afferente la seconda ratio ( fra molte: Cass. nn. 13880/2020, 15399/2018); - le spese processuali se guono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spesedi giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.300,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,