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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 14547/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

D'APPELLO DI FIRENZEUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 27 maggio 2025 la Corte di appello di Firenze haconfermato la pronunzia di condanna del Tribunale della medesima città del 21dicembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indicando in giorni 90 il termineper il deposito della motivazione.2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore articolando una seriedi motivi.3.

Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all’art.610 comma 5bis cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile perché intempestivo:- la sentenza è stata pronunciata in data 27 maggio 2025 con termini di gg.90 per il deposito;- i termini per il deposito scadevano in data 25 agosto 2025 e il deposito dellasentenza, intervenuto in data 13 giugno 2025, è stato tempestivo;-il termine per l’impugnazione decorreva dunque dalla data del 1° settembre2025 ed era pari a gg. 45 ai sensi dell’art. 585 comma primo lett. c) cod. proc.pen., a cui non sono stati aggiunti i gg. 15 per l’imputato giudicato in assenza aisensi dell’art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen. in quanto, pur trattandosi disentenza pronunziata dopo il 30 dicembre 2022, l’imputato era presente;- il termine per la impugnazione scadeva dunque in data 16 ottobre 2025;- il ricorso è stato presentato in data 7 novembre 2025 e dunque ventiduegiorni dopo la scadenza del termine ultimo.2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
D'APPELLO DI FIRENZEUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 27 maggio 2025 la Corte di appello di Firenze haconfermato la pronunzia di condanna del Tribunale della medesima città del 21dicembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indicando in giorni 90 il termineper il deposito della motivazione.2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore articolando una seriedi motivi.3. Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all’art.610 comma 5bis cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile perché intempestivo:- la sentenza è stata pronunciata in data 27 maggio 2025 con termini di gg.90 per il deposito;- i termini per il deposito scadevano in data 25 agosto 2025 e il deposito dellasentenza, intervenuto in data 13 giugno 2025, è stato tempestivo;-il termine per l’impugnazione decorreva dunque dalla data del 1° settembre2025 ed era pari a gg. 45 ai sensi dell’art. 585 comma primo lett. c) cod. proc.pen., a cui non sono stati aggiunti i gg. 15 per l’imputato giudicato in assenza aisensi dell’art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen. in quanto, pur trattandosi disentenza pronunziata dopo il 30 dicembre 2022, l’imputato era presente;- il termine per la impugnazione scadeva dunque in data 16 ottobre 2025;- il ricorso è stato presentato in data 7 novembre 2025 e dunque ventiduegiorni dopo la scadenza del termine ultimo.2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14547/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris