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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50404/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per i reati di violazione di domicilio (capo A), lesioni personali commesse da più persone riunite (capo B) e minaccia aggravata (capo C); Ritenuto che tutti i quattro motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 1 e 2 sulla sussistenza del reato di violazione di domicilio; pag. 2 sulla sussistenza del delitto di lesioni personali; pag. 3 sulla sussistenza del delitto di minaccia e sulla impossibilità di ritenerlo assorbito negli altri reati attesa la diversità naturalistica delle condotte Sez.

U, n. 41588 del 22/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270902; pag. 3 sul giudizio di bilanciamento e sulla entità della pena); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per i reati di violazione di domicilio (capo A), lesioni personali commesse da più persone riunite (capo B) e minaccia aggravata (capo C); Ritenuto che tutti i quattro motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 1 e 2 sulla sussistenza del reato di violazione di domicilio; pag. 2 sulla sussistenza del delitto di lesioni personali; pag. 3 sulla sussistenza del delitto di minaccia e sulla impossibilità di ritenerlo assorbito negli altri reati attesa la diversità naturalistica delle condotte Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270902; pag. 3 sul giudizio di bilanciamento e sulla entità della pena); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 50404/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris