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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23570/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]Addetta, e l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, difensore di [OSCURATO:PERSONA]Addetta, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento di altra precedente sentenza disposto il 10 aprile 2022 da questa Corte di Cassazione, riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - escludendo l'aggravante dell'art. 61 n. 5, cod. pen., e rideterminando la pena per entrambi gli imputati - e confermaiel resto la medesima pronuncia del 27 ottobre 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA]Addetta e [OSCURATO:PERSONA]Addetta in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 629, secondo comma, con riferimento all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., per avere, in concorso tra loro, con l'aggravante delle più persone riunite - in Bresso, dal 20 aprile 2019 al 28 maggio 2019 - con reiterate minacce, costretto [OSCURATO:PERSONA] a consegnare loro la somma 1.200 euro, così procurandosi un ingiusto profitto con pari danno.

2. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso entrambi gli imputati, con distinti atti di impugnazione sottoscritti dai loro rispettivi difensori, ma aventi contenuto sostanzialmente analogo, i quali hanno dedotto i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 628 e 629 cod. pen. e 627, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale disatteso il dictum contenuto nella sentenza rescindente adottata dalla Cassazione, con il quale era stata già sostanzialmente esclusa, in relazione ai due episodi oggetto di analisi, la sussistenza degli elementi fattuali necessari per configurare la circostanza aggravante delle più persone riunite: dato che per il primo di quegli episodi era stata già evidenziata la irrilevanza di un terzo soggetto di origine magrebina e l'atteggiamento silente di [OSCURATO:PERSONA]Addetta; e che per il secondo di tali episodi, quello della telefonata ricevuta dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]Addetta non aveva interloquito.

2.2. Mancanza di motivazione, per avere la Corte distrettuale omesso di pronunciarsi in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche rispetto alla residua circostanza aggravante delle più persone riunite, ed alla conseguente eventuale ridefinizione del trattamento sanzionatorio: considerato che la precedente statuizione al riguardo espressa con la sua prima sentenza dalla Corte di appello era stata motivata anche con riferimento alla aggravante della minorata difesa, che nel giudizio rescissorio era stata esclusa; e che l'esame delle questioni concernenti quel giudizio di bilanciamento erano state considerate, nella sentenza rescindente della Cassazione, assorbite nel riconoscimento dei motivi principali relativi alla sussistenza stessa delle due aggravanti originariamente contestate.[OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Addetta e di [OSCURATO:PERSONA]Addetta vadano accolti, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati.

2. Il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, è manifestamente infondato ovvero presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

Del tutto priva di pregio è la doglianza in ordine alla mancata osservanza, da parte della Corte di appello in sede rescissoria, del principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, in quanto la decisione della Corte di appello di Milano si pone esattamente in linea con il criterio ermeneutico desumibile dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo il quale nel reato di estorsione la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez.

U, n. 218:37 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518).

Le censure formulate dai ricorrenti riguardano questioni di fatto e sono finalizzate esclusivamente a rimettere in discussione i risultati degli accertamenti probatori effettuati dalla Corte territoriale, cosa che non è possibile fare nel giudizio di legittimità: avendo i giudici di rinvio spiegato, con una motivazione esaustiva, che resta esente da qualsivoglia dubbio di logicità,, che la sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite doveva considerarsi integrata dal fatto che, in occasione di ben due dei contatti che la persona offesa Farina aveva avuto con gli autori della estorsione, gli stessi si fossero, in un caso (quello dell'incontro personale), presentati assieme, con [OSCURATO:PERSONA]Addetta che aveva espressamente formulato la pretesa minacciosa, affiancato dal figlio [OSCURATO:PERSONA]Addetta, che aveva così rafforzato l'atteggiamento minatorio, essendo stato lo stesso in precedenza autore di analoghe minacce all'indirizzo del Farina; e, in un successivo caso (quello della chiamata telefonica), parlato entrambi e formulato nuove minacce ai danni della vittima, come la medesima aveva inequivocabilmente precisato nel corso delle fase delle indagini preliminari.

3. Il secondo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, è, invece, fondato.

Dalla lettura della motivazione della sentenza di annullamento si evince che la Corte di cassazione, nel giudicare fondate le doglianze difensive formulate con il precedente ricorso e nel rimettere le parti dinanzi al giudice di rinvio per procedere ad un nuovo giudizio circa la sussistenza delle due circostanze aggravanti contestate, aveva ritenuto assorbite le censure - per così dire pregiudizialmente condizionate dall'esito di quell'altro giudizio principale - che i due ricorrenti avevano dedotto con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto a quelle aggravanti e, dunque, all'applicazione della disciplina sul concorso tra circostanze di segno contrario.

Questioni che, in sede di rinvio, la Corte di appello di Milano ha omesso di riconsiderare: cosa che, invece, era dovuta tanto più all'esito della decisione pregiudicante di negare la configurabilità, nel caso di specie, di una di quelle circostanze aggravanti, quella relativa alla minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.

Va, perciò, ribadito - anche con riferimento alla peculiare fattispecie oggi in esame - che, in tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento: ciò perché l'accoglimento di motivi di ricorso, cui segua l'assorbimento di altre questioni controverse, implica la sospensione della loro valutazione da parte del giudice di legittimità, conseguente al rapporto di pregiudizialità logica del tema assorbente sul quale deve rinnovarsi l'esame, la cui definizione impone la progressiva verifica delle questioni dipendenti che da quella premessa 1:raggono il proprio caposaldo argomentativo (così Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438).

La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente al giudizio di bilanciamento tra circostanze, con rinvio, per nuovo giudizio su tale punto, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di comparazione tra le circostanze e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]Addetta, e l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, difensore di [OSCURATO:PERSONA]Addetta, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento di altra precedente sentenza disposto il 10 aprile 2022 da questa Corte di Cassazione, riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - escludendo l'aggravante dell'art. 61 n. 5, cod. pen., e rideterminando la pena per entrambi gli imputati - e confermaiel resto la medesima pronuncia del 27 ottobre 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA]Addetta e [OSCURATO:PERSONA]Addetta in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 629, secondo comma, con riferimento all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., per avere, in concorso tra loro, con l'aggravante delle più persone riunite - in Bresso, dal 20 aprile 2019 al 28 maggio 2019 - con reiterate minacce, costretto [OSCURATO:PERSONA] a consegnare loro la somma 1.200 euro, così procurandosi un ingiusto profitto con pari danno. 2. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso entrambi gli imputati, con distinti atti di impugnazione sottoscritti dai loro rispettivi difensori, ma aventi contenuto sostanzialmente analogo, i quali hanno dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 628 e 629 cod. pen. e 627, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale disatteso il dictum contenuto nella sentenza rescindente adottata dalla Cassazione, con il quale era stata già sostanzialmente esclusa, in relazione ai due episodi oggetto di analisi, la sussistenza degli elementi fattuali necessari per configurare la circostanza aggravante delle più persone riunite: dato che per il primo di quegli episodi era stata già evidenziata la irrilevanza di un terzo soggetto di origine magrebina e l'atteggiamento silente di [OSCURATO:PERSONA]Addetta; e che per il secondo di tali episodi, quello della telefonata ricevuta dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]Addetta non aveva interloquito. 2.2. Mancanza di motivazione, per avere la Corte distrettuale omesso di pronunciarsi in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche rispetto alla residua circostanza aggravante delle più persone riunite, ed alla conseguente eventuale ridefinizione del trattamento sanzionatorio: considerato che la precedente statuizione al riguardo espressa con la sua prima sentenza dalla Corte di appello era stata motivata anche con riferimento alla aggravante della minorata difesa, che nel giudizio rescissorio era stata esclusa; e che l'esame delle questioni concernenti quel giudizio di bilanciamento erano state considerate, nella sentenza rescindente della Cassazione, assorbite nel riconoscimento dei motivi principali relativi alla sussistenza stessa delle due aggravanti originariamente contestate.[OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Addetta e di [OSCURATO:PERSONA]Addetta vadano accolti, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati. 2. Il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, è manifestamente infondato ovvero presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Del tutto priva di pregio è la doglianza in ordine alla mancata osservanza, da parte della Corte di appello in sede rescissoria, del principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, in quanto la decisione della Corte di appello di Milano si pone esattamente in linea con il criterio ermeneutico desumibile dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo il quale nel reato di estorsione la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. U, n. 218:37 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518). Le censure formulate dai ricorrenti riguardano questioni di fatto e sono finalizzate esclusivamente a rimettere in discussione i risultati degli accertamenti probatori effettuati dalla Corte territoriale, cosa che non è possibile fare nel giudizio di legittimità: avendo i giudici di rinvio spiegato, con una motivazione esaustiva, che resta esente da qualsivoglia dubbio di logicità,, che la sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite doveva considerarsi integrata dal fatto che, in occasione di ben due dei contatti che la persona offesa Farina aveva avuto con gli autori della estorsione, gli stessi si fossero, in un caso (quello dell'incontro personale), presentati assieme, con [OSCURATO:PERSONA]Addetta che aveva espressamente formulato la pretesa minacciosa, affiancato dal figlio [OSCURATO:PERSONA]Addetta, che aveva così rafforzato l'atteggiamento minatorio, essendo stato lo stesso in precedenza autore di analoghe minacce all'indirizzo del Farina; e, in un successivo caso (quello della chiamata telefonica), parlato entrambi e formulato nuove minacce ai danni della vittima, come la medesima aveva inequivocabilmente precisato nel corso delle fase delle indagini preliminari. 3. Il secondo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, è, invece, fondato. Dalla lettura della motivazione della sentenza di annullamento si evince che la Corte di cassazione, nel giudicare fondate le doglianze difensive formulate con il precedente ricorso e nel rimettere le parti dinanzi al giudice di rinvio per procedere ad un nuovo giudizio circa la sussistenza delle due circostanze aggravanti contestate, aveva ritenuto assorbite le censure - per così dire pregiudizialmente condizionate dall'esito di quell'altro giudizio principale - che i due ricorrenti avevano dedotto con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto a quelle aggravanti e, dunque, all'applicazione della disciplina sul concorso tra circostanze di segno contrario. Questioni che, in sede di rinvio, la Corte di appello di Milano ha omesso di riconsiderare: cosa che, invece, era dovuta tanto più all'esito della decisione pregiudicante di negare la configurabilità, nel caso di specie, di una di quelle circostanze aggravanti, quella relativa alla minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. Va, perciò, ribadito - anche con riferimento alla peculiare fattispecie oggi in esame - che, in tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento: ciò perché l'accoglimento di motivi di ricorso, cui segua l'assorbimento di altre questioni controverse, implica la sospensione della loro valutazione da parte del giudice di legittimità, conseguente al rapporto di pregiudizialità logica del tema assorbente sul quale deve rinnovarsi l'esame, la cui definizione impone la progressiva verifica delle questioni dipendenti che da quella premessa 1:raggono il proprio caposaldo argomentativo (così Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438). La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente al giudizio di bilanciamento tra circostanze, con rinvio, per nuovo giudizio su tale punto, ad altra sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di comparazione tra le circostanze e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Cort
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