CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35146/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Gorizia, in data 25/02/2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. e, con la recidiva specifica reiterata, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo del ricorso è generico: il ricorrente contesta, infatti, la attendibilità del teste Andrade che tenta di mettere in discussione alla luce del contenuto delle dichiarazioni da costui rese nel corso delle indagini preliminari che, tuttavia, come ha puntualmente rilevato la Corte di appello, non hanno trovato ingresso nel fascicolo del dibattimento nemmeno ai fini delle contestazioni che la difesa, nel corso del suo esame, non ha inteso formulare e di cui non ha inteso avvalersi e che, pertanto, i giudici di secondo grado non hanno potuto considerare nemmeno al fine di procedere alla sollecitata riapertura della istruttoria dibattimentale; rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta l'omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen., si risolve, in realtà, in una censura di merito circa la ricostruzione della vicenda e l'atteggiamento soggettivo dell'imputato che, in ogni caso, mai ha potuto fornire una spiegazione di come e perché fosse venuto in possesso del bene incontestatamente provento di furto e, perciò, di pacifica provenienza delittuosa (cfr. Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713); il dolo di ricettazione, è noto, ricorre nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515); ritenuto che il terzo motivo, in cui la difesa lamenta l'omessa valutazione della richiesta di contenimento della pena nel minimo edittale, è del tutto generico, avendo la Corte evidenziato le ragioni per le quali, sia pure al fine di escludere le attenuanti generiche, il fatto - quand'anche ricondotto nella ipotesi "lieve" dell'art.648 cod. pen. - non poteva meritare una considerazione assolutamente minimale; d'altra parte, è noto che l'impegno motivazionale del giudice debba tener conto, quale parametro di riferimento, la media edittale; si è affermato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma