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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 21381/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14210-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14210/2018 Cron.

Rep.

Ud. 28/04/2023 CC dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/03/2018 R.G.N. 744/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo del credito per contributivi e premi, proposta dalla odierna ricorrente, a seguito di due verifiche ispettive (rispettivamente della DTL e dell’INPS) aventi ad oggetto l’accertamento di una somministrazione irregolare di manodopera per 61 lavoratori;

2. la Corte di appello, all'esito dell'esame del corposo compendio istruttorio, concludeva nel senso che la società G3, quale appaltatrice della società [OSCURATO:PERSONA], si era limitata a fornire mere prestazioni di manodopera senza assumere alcun rischio imprenditoriale e con rinuncia a qualsiasi potere di organizzazione del servizio, formalmente fornito in appalto;

3. nel merito del credito contribut ivo, con riferimento alle somme corrisposte, in busta paga, a titolo di ristorno, spese fisse e trasferte, la Corte territoriale accertava la natura retributiva degli emolumenti versati.

A tale riguardo, osservava, che, per i ristorni, non vi erano i presupposti di cui all’art. 3 della legge nr. 142 del 2001: difettavano la delibera dell'assemblea e l’erogazione in sede di bilancio di esercizio.

Le spese fisse non erano comprovate da alcuna documentazione e, quanto alla trasferta, non risultava lo svolgimento della stessa, poiché i lavoratori prestavano attività presso la sede della società;

4. ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] SPAcon quattro motivi, illustrati con memoria;

5. hanno resistito l’INPS e l’INAIL, con controricorso;

6. chiamata la causa all ’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]:

7. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. –è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 20 e 29 del D.Lgs nr. 276 del 2003;

8. per la parte ricorrente, la Corte di appello avrebbe preso in considerazione un fatto diverso da quello oggetto di contestazione da parte della DTL: il verbale di accertamento avrebbe riguardato, invero, la violazione dell'art. 4 del D.Lgs. nr. 276 del 2003 ovvero l'utilizzazione di manodopera inviata da soggetto non abilitato dal Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA].

I Giudici del merito avrebbero, quindi, deciso la causa sulla basedi una fattispecie –quella di appalto illecito di manodopera-diversa da quella delineata in sede ispettiva;

9. la società ricorrente deduce, inoltre, che l'attività istruttoria avrebbe dimostrato la liceità dell'appalto tra NABA [OSCURATO:PERSONA] e la CooperativaG3; 10.il motivo è inammissibile; 11.le censure, in primo luogo, difettano di specificità.

Il verbale della DTL (v. pag. 12 ricorso) è riportato per meri stralci ma non nei passaggi utili a sostenere le critiche; 12.invero, il principio di specificità del ricorso, riferito alla puntuale indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell'articolo366, nr. 6, cod.proc.civ., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza dellacedu, sez.

I, 28 ottobre 2021 (r.g. n. 55064/11), non può ritenersi ri- spettato qualora il motivo di ricorso, come nella specie, non riassuma il contenuto degli atti medesimi nelle parti necessa- rie a soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ri- corso per cassazione ( in termini, Cass. nr. n.6769 del 2022; v., in argomento, anche Cass., sez. un., nr. 8950 del 2022), fondato sulla idoneità (del contenuto) delle censure a consen- tire la decisione; 13.per ciò che concerne, invece, la critica dell’accertamento di un appalto non genuino, le censure si limitano ad una contestazione generica della sentenza impugnata e all’affermazione apodittica di una lecita operazione commerciale, schermando, nella sostanza, vizi di motivazione che, nella specie, neppure ritualmente devoluti, sono preclusi, a monte, in presenza di una pronuncia cd.

«doppia conforme»; 14.con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art 12 del dpr nr. 601 del 1973 e dell'art. 3 della legge nr. 142 del 2001; 15.la società ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto fondata la pretesa contributiva dell'Inps con riferimento alle somme corrisposte in busta paga, a titolo di ristorno e spese fisse, perché ritenute di natura retributiva.

Parte ricorrente deduce di avere osservato le disposizioni della legge nr. 142 del 2001 e di aver erogato il ristorno nei limiti quantitativi previsti dalla normativa tributaria e previdenziale.

Assume, anche, la legittimità dei rimborsi di spese fisse e non documentabili.

Deduce, infine, che la Corte di appello non si sarebbe pronunciata in merito all’art. 13, comma 3, del D.lgs nr. 124 del 2004; 16.anche il secondo motivo è inammissibile; 17.come ripetutamente chiarito dalla Corte, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod.proc.civ. (tra le tante, v.

Cass. nr.11603del 2018); 18.nel caso di specie, i motivi di ricorso espongono una congerie di argomenti senza, tuttavia, che sia possibile enucleare, con chiarezza, i vizi prospettati e ricondurli «tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa» (Cass. nr. 32415 del 2021); 19.sotto un diverso profilo, i rilievi non specificano come e quando sarebbe stata devoluta alla Corte di appello la questione sulla quale si assume l’omissione di pronuncia.

In proposito, valgono, in definitiva, le considerazioni già esposte in relazione al precedente motivo; 20.con il terzo motivo è dedotta -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ.: la pretesa degli Enti andava circoscritta al periodo 1° ottobre 2012/ 5 dicembre 2012, in difetto di prova della illiceità dell’appalto anche per il periodo precedente.

La Corte di appello avrebbe deciso contravvenendo alla prescrizione di cui alla norma indicata in rubrica che impone al Giudice di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti; 21.anche il terzo motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità, perché la violazione della regola processuale di cui al all'art.115 cod.proc.civ. è riferita, in modo non appropriato, all’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudicedi merito (ex plurimis, Cass. nr. 6774 del 2022; Cass. nr.1229 del 2019), sindacabile nei ristretti limiti di cui all’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., qui impediti per le ragioni già, in precedenza, evidenziate; 22.con il quarto motivo, è dedotta la violazione dell'art 29 del d. lgs. nr.276 del 2003, dell'art. 3 del DL nr.12 2002; 23.è censurato, per quanto sia dato comprendere, il regime sanzionatorio applicato; 24.la sentenza impugnata, sul punto, senza espressamente richiamare il regime dell’evasione, implicitamente riconosce la corretta applicazione dello stesso quando osserva che - ricondotta la situazione di fatto nell'ambito della somministrazione irregolare di manodopera con imputazione alla società ricorrente dei rapporti di lavoro subordinato, formalmente facenti capo alla cooperativa- risulta «palese» l’occultamento della situazione reale, non denunciata agli enti previdenziali;

25. il percorso motivazionale è perfettamente in linea con i precedenti della Corte che evidenzianocome la diversità tra la situazione rappresentata (id est: quella formale) e quella «effettiva» (id est: quella emersa all’esito della verifica giudiziale) integri la situazione tipica che dà luogo al più grave regime sanzionatorio dell’evasione per essere configurabile l’occultamento «dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi» che lascia presumere l'esistenza di una volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti (v., per esempio, Cass. nr. 6405 del 2017, sia pure resa in tema di omissioni contributive conseguenti all’accertamento dell'esistenza, tra le parti, di un contratto di lavoro subordinato in luogo di quello stipulato, formalmente, a progetto.

Tra le recenti, in argomento, v.

Cass. nr. 20446 del 2022); 26.sulla base di quanto precede, il ricorso va complessivamente respinto; 27.le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti; 28.sussistono, inoltre, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in fa- vore dell’INPS, in Euro 15.000,00 per compensi professionali, e, in favore dell’INAIL, in Euro 5.000,00, per compensi pro- fessionali, oltre, per ciascuna parte controricorrente, Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del15% e accessori come per legge.

Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma17, dà atto della sussisten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14210-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14210/2018 Cron. Rep. Ud. 28/04/2023 CC dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/03/2018 R.G.N. 744/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo del credito per contributivi e premi, proposta dalla odierna ricorrente, a seguito di due verifiche ispettive (rispettivamente della DTL e dell’INPS) aventi ad oggetto l’accertamento di una somministrazione irregolare di manodopera per 61 lavoratori; 2. la Corte di appello, all'esito dell'esame del corposo compendio istruttorio, concludeva nel senso che la società G3, quale appaltatrice della società [OSCURATO:PERSONA], si era limitata a fornire mere prestazioni di manodopera senza assumere alcun rischio imprenditoriale e con rinuncia a qualsiasi potere di organizzazione del servizio, formalmente fornito in appalto; 3. nel merito del credito contribut ivo, con riferimento alle somme corrisposte, in busta paga, a titolo di ristorno, spese fisse e trasferte, la Corte territoriale accertava la natura retributiva degli emolumenti versati. A tale riguardo, osservava, che, per i ristorni, non vi erano i presupposti di cui all’art. 3 della legge nr. 142 del 2001: difettavano la delibera dell'assemblea e l’erogazione in sede di bilancio di esercizio. Le spese fisse non erano comprovate da alcuna documentazione e, quanto alla trasferta, non risultava lo svolgimento della stessa, poiché i lavoratori prestavano attività presso la sede della società; 4. ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] SPAcon quattro motivi, illustrati con memoria; 5. hanno resistito l’INPS e l’INAIL, con controricorso; 6. chiamata la causa all ’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 7. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. –è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 20 e 29 del D.Lgs nr. 276 del 2003; 8. per la parte ricorrente, la Corte di appello avrebbe preso in considerazione un fatto diverso da quello oggetto di contestazione da parte della DTL: il verbale di accertamento avrebbe riguardato, invero, la violazione dell'art. 4 del D.Lgs. nr. 276 del 2003 ovvero l'utilizzazione di manodopera inviata da soggetto non abilitato dal Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA]. I Giudici del merito avrebbero, quindi, deciso la causa sulla basedi una fattispecie –quella di appalto illecito di manodopera-diversa da quella delineata in sede ispettiva; 9. la società ricorrente deduce, inoltre, che l'attività istruttoria avrebbe dimostrato la liceità dell'appalto tra NABA [OSCURATO:PERSONA] e la CooperativaG3; 10.il motivo è inammissibile; 11.le censure, in primo luogo, difettano di specificità. Il verbale della DTL (v. pag. 12 ricorso) è riportato per meri stralci ma non nei passaggi utili a sostenere le critiche; 12.invero, il principio di specificità del ricorso, riferito alla puntuale indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell'articolo366, nr. 6, cod.proc.civ., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza dellacedu, sez. I, 28 ottobre 2021 (r.g. n. 55064/11), non può ritenersi ri- spettato qualora il motivo di ricorso, come nella specie, non riassuma il contenuto degli atti medesimi nelle parti necessa- rie a soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ri- corso per cassazione ( in termini, Cass. nr. n.6769 del 2022; v., in argomento, anche Cass., sez. un., nr. 8950 del 2022), fondato sulla idoneità (del contenuto) delle censure a consen- tire la decisione; 13.per ciò che concerne, invece, la critica dell’accertamento di un appalto non genuino, le censure si limitano ad una contestazione generica della sentenza impugnata e all’affermazione apodittica di una lecita operazione commerciale, schermando, nella sostanza, vizi di motivazione che, nella specie, neppure ritualmente devoluti, sono preclusi, a monte, in presenza di una pronuncia cd. «doppia conforme»; 14.con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art 12 del dpr nr. 601 del 1973 e dell'art. 3 della legge nr. 142 del 2001; 15.la società ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto fondata la pretesa contributiva dell'Inps con riferimento alle somme corrisposte in busta paga, a titolo di ristorno e spese fisse, perché ritenute di natura retributiva. Parte ricorrente deduce di avere osservato le disposizioni della legge nr. 142 del 2001 e di aver erogato il ristorno nei limiti quantitativi previsti dalla normativa tributaria e previdenziale. Assume, anche, la legittimità dei rimborsi di spese fisse e non documentabili. Deduce, infine, che la Corte di appello non si sarebbe pronunciata in merito all’art. 13, comma 3, del D.lgs nr. 124 del 2004; 16.anche il secondo motivo è inammissibile; 17.come ripetutamente chiarito dalla Corte, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod.proc.civ. (tra le tante, v. Cass. nr.11603del 2018); 18.nel caso di specie, i motivi di ricorso espongono una congerie di argomenti senza, tuttavia, che sia possibile enucleare, con chiarezza, i vizi prospettati e ricondurli «tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa» (Cass. nr. 32415 del 2021); 19.sotto un diverso profilo, i rilievi non specificano come e quando sarebbe stata devoluta alla Corte di appello la questione sulla quale si assume l’omissione di pronuncia. In proposito, valgono, in definitiva, le considerazioni già esposte in relazione al precedente motivo; 20.con il terzo motivo è dedotta -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ.: la pretesa degli Enti andava circoscritta al periodo 1° ottobre 2012/ 5 dicembre 2012, in difetto di prova della illiceità dell’appalto anche per il periodo precedente. La Corte di appello avrebbe deciso contravvenendo alla prescrizione di cui alla norma indicata in rubrica che impone al Giudice di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti; 21.anche il terzo motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità, perché la violazione della regola processuale di cui al all'art.115 cod.proc.civ. è riferita, in modo non appropriato, all’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudicedi merito (ex plurimis, Cass. nr. 6774 del 2022; Cass. nr.1229 del 2019), sindacabile nei ristretti limiti di cui all’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., qui impediti per le ragioni già, in precedenza, evidenziate; 22.con il quarto motivo, è dedotta la violazione dell'art 29 del d. lgs. nr.276 del 2003, dell'art. 3 del DL nr.12 2002; 23.è censurato, per quanto sia dato comprendere, il regime sanzionatorio applicato; 24.la sentenza impugnata, sul punto, senza espressamente richiamare il regime dell’evasione, implicitamente riconosce la corretta applicazione dello stesso quando osserva che - ricondotta la situazione di fatto nell'ambito della somministrazione irregolare di manodopera con imputazione alla società ricorrente dei rapporti di lavoro subordinato, formalmente facenti capo alla cooperativa- risulta «palese» l’occultamento della situazione reale, non denunciata agli enti previdenziali; 25. il percorso motivazionale è perfettamente in linea con i precedenti della Corte che evidenzianocome la diversità tra la situazione rappresentata (id est: quella formale) e quella «effettiva» (id est: quella emersa all’esito della verifica giudiziale) integri la situazione tipica che dà luogo al più grave regime sanzionatorio dell’evasione per essere configurabile l’occultamento «dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi» che lascia presumere l'esistenza di una volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti (v., per esempio, Cass. nr. 6405 del 2017, sia pure resa in tema di omissioni contributive conseguenti all’accertamento dell'esistenza, tra le parti, di un contratto di lavoro subordinato in luogo di quello stipulato, formalmente, a progetto. Tra le recenti, in argomento, v. Cass. nr. 20446 del 2022); 26.sulla base di quanto precede, il ricorso va complessivamente respinto; 27.le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti; 28.sussistono, inoltre, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in fa- vore dell’INPS, in Euro 15.000,00 per compensi professionali, e, in favore dell’INAIL, in Euro 5.000,00, per compensi pro- fessionali, oltre, per ciascuna parte controricorrente, Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del15% e accessori come per legge. Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma17, dà atto della sussisten
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