Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 12882/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/10/2020 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Milano del 7 giugno 2019, dichiarava non doversi procedere nei confronti.dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Sistilii in ordine ai reati di deturpamento ed imbrattamento di beni immobili ex art. 639, comma secondo, cod.pen., loro rispettivamente ascritti, per intervenuta prescrizione, riducendo la pena per Pace e confermando le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado, che aveva condannato i ricorrenti, in solido tra loro, al risarcimento del danno di euro 30.000 in favore del Comune di Milano.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo violazione di legge ed, in particolare, degli artt. 185 e 187 cod.pen. quanto alla condanna solidale degli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile, tenuto conto che essi sono stati condannati ciascuno per imputazioni diverse di deturpamento, non in concorso tra loro.

Si dà atto che nell'interesse dei ricorrenti è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

L'art. 187, comma secondo, cod.pen., prevede che "i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale".

Tale regola generale è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che è illegittima, se inflitta in solido, la condanna al risarcimento del danno di persone non condannate per lo stesso reato, ma per reati diversi (Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, dep. 2014, Antonicelli, Rv. 259011; Sez. 2, n. 15285 del 26/03/2010, Pieropan, Rv. 247036).

Tuttavia, altre sentenze di legittimità hanno posto una eccezione all'applicazione di tale regola, che si verifica nella ipotesi in cui condotte diverse ed anche costituenti reati diversi, abbiano prodotto un unico evento dannoso.

La previsione di cui all'art. 187, comma secondo, cod. pen. - disponendo che i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale - impone la solidarietà nel caso di condanna di più soggetti per uno stesso reato ma non la esclude quando più condotte, sia pure a titolo diverso, abbiano concorso a cagionare un unico evento dannoso, con la conseguenza che il presupposto unificante della responsabilità solidale civile deve essere colto nell'unicità dell'evento dannoso e non nell'unicità del fatto produttivo del pregiudizio (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261940).

Più, in particolare e per quel che può interessare in questa sede, si è precisato che, in tema di responsabilità civile derivante da reato, è legittima la condanna in solido al risarcimento del danno di più imputati giudicati responsabili in relazione a distinti fatti non commessi in concorso, qualora sussista un rapporto di interdipendenza tra le rispettive condotte che hanno contribuito in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno in un contesto spazio- temporale sostanzialmente unitario (Sez. 6, n. 8666 del 05/02/2019, L., Rv. 275644).

E ciò, come si legge nella motivazione di tale ultima condivisibile decisione, in forza di una lettura dell'art. 2055 cod. civ. che ritiene, a proposito del principio di solidarietà da fatto illecito, come la nozione di unico evento dannoso debba essere intesa in senso sostanzialistico e non assoluto, unico dovendosi considerare l'evento dannoso anche quando tra le condotte, benché autonome, vi sia un nesso di interdipendenza anche per ragioni di contesto spazio-temporale; in questa ottica, l'eventuale diversità dell'apporto dei singoli potrà valere ai fini di una eventuale azione di regresso tra i danneggianti.

Nel caso in esame, al motivo di appello non è stata data alcuna risposta da parte della Corte di merito, sicché sarà il giudice civile ad accertare in fatto ed in applicazione dei principi di diritto appena ricordati, se l'evento dannoso per cui è processo sia unico o si tratti di eventi distinti dei quali ciascuno degli imputati debba rispondere per proprio conto e non solidalmente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla condanna dei ricorrenti in solido al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.02.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/10/2020 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Milano del 7 giugno 2019, dichiarava non doversi procedere nei confronti.dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Sistilii in ordine ai reati di deturpamento ed imbrattamento di beni immobili ex art. 639, comma secondo, cod.pen., loro rispettivamente ascritti, per intervenuta prescrizione, riducendo la pena per Pace e confermando le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado, che aveva condannato i ricorrenti, in solido tra loro, al risarcimento del danno di euro 30.000 in favore del Comune di Milano. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo violazione di legge ed, in particolare, degli artt. 185 e 187 cod.pen. quanto alla condanna solidale degli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile, tenuto conto che essi sono stati condannati ciascuno per imputazioni diverse di deturpamento, non in concorso tra loro. Si dà atto che nell'interesse dei ricorrenti è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. L'art. 187, comma secondo, cod.pen., prevede che "i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale". Tale regola generale è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che è illegittima, se inflitta in solido, la condanna al risarcimento del danno di persone non condannate per lo stesso reato, ma per reati diversi (Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, dep. 2014, Antonicelli, Rv. 259011; Sez. 2, n. 15285 del 26/03/2010, Pieropan, Rv. 247036). Tuttavia, altre sentenze di legittimità hanno posto una eccezione all'applicazione di tale regola, che si verifica nella ipotesi in cui condotte diverse ed anche costituenti reati diversi, abbiano prodotto un unico evento dannoso. La previsione di cui all'art. 187, comma secondo, cod. pen. - disponendo che i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale - impone la solidarietà nel caso di condanna di più soggetti per uno stesso reato ma non la esclude quando più condotte, sia pure a titolo diverso, abbiano concorso a cagionare un unico evento dannoso, con la conseguenza che il presupposto unificante della responsabilità solidale civile deve essere colto nell'unicità dell'evento dannoso e non nell'unicità del fatto produttivo del pregiudizio (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261940). Più, in particolare e per quel che può interessare in questa sede, si è precisato che, in tema di responsabilità civile derivante da reato, è legittima la condanna in solido al risarcimento del danno di più imputati giudicati responsabili in relazione a distinti fatti non commessi in concorso, qualora sussista un rapporto di interdipendenza tra le rispettive condotte che hanno contribuito in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno in un contesto spazio- temporale sostanzialmente unitario (Sez. 6, n. 8666 del 05/02/2019, L., Rv. 275644). E ciò, come si legge nella motivazione di tale ultima condivisibile decisione, in forza di una lettura dell'art. 2055 cod. civ. che ritiene, a proposito del principio di solidarietà da fatto illecito, come la nozione di unico evento dannoso debba essere intesa in senso sostanzialistico e non assoluto, unico dovendosi considerare l'evento dannoso anche quando tra le condotte, benché autonome, vi sia un nesso di interdipendenza anche per ragioni di contesto spazio-temporale; in questa ottica, l'eventuale diversità dell'apporto dei singoli potrà valere ai fini di una eventuale azione di regresso tra i danneggianti. Nel caso in esame, al motivo di appello non è stata data alcuna risposta da parte della Corte di merito, sicché sarà il giudice civile ad accertare in fatto ed in applicazione dei principi di diritto appena ricordati, se l'evento dannoso per cui è processo sia unico o si tratti di eventi distinti dei quali ciascuno degli imputati debba rispondere per proprio conto e non solidalmente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla condanna dei ricorrenti in solido al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.02.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12882/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris