CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33719/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Caltagirone del 22 settembre 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di euro 1.600 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 137, comma 1, del d. Igs. n. 152 del 2006; fatto accertato in Grammichele in data antecedente e prossima al 18 giugno 2022. Osservato che il primo di motivo di ricorso, con il quale si contesta l'erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto generico, dovendosi al riguardo richiamare l'affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Rv. 286101 - 02), secondo cui, in tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici, il che nel caso di specie non è adeguatamente avvenuto. Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa, in termini sovrapponibili, si duole dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti dal Tribunale che, nel richiamare gli accertamenti dei C.C. di Grammichele e i verbali di sopralluogo, ha evidenziato che l'imputato aveva avviato un'attività di autolavaggio senza aver ottenuto le autorizzazioni necessarie, effettuando in tal modo scarichi di acque reflue industriali. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.M