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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 03832/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 31 / 01/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 24910 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24910del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42A01 A783L), rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 56E10 A783P) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., (P.I.: 05090390260) rappresen- tata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del rappre- sentante per procura [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75D29 C351Y) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocatoMatteo Rignanese (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 62M27 D643G) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2972/2022, pubblicatain data 27 giugno 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 31 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresentanza di Sa- grantino [OSCURATO:SOCIETA]., ha intimato precetto di pagamento dell’im- porto di € 377.683,21 oltre accessori, a [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un contratto di mutuo fondiario.

Ric. n. 24910/2022 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1,c.p.c..

Il Tribunale di Benevento ha accolto l’opposizione, dichiarando l’inefficacia del precetto e l’estinzione del credito intimato per intervenuta prescrizione.

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.(subentrata nelle posizioni soggettive attive oggetto della controversia).

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissi- bilità del ricorso, che sortisceesito negativo.

Nell’intestazione del ricorso si legge che il ricorrente è rappre- sentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], « in virtù di procura alle liti in data 20.10.2022, allegata anche te- lematicamente in uno al presente atto… con domicilio eletto, ai fini del presente atto, in Roma al [OSCURATO:PERSONA] n. 145, presso l’[OSCURATO:PERSONA]».

Tuttavia, dall’esame degli atti di causa non risulta esser stata depositata tale procura speciale.

Risulta invero prodottodal ricorrente , in modalità telematic a, un file denominato “ Procura_Ferrara.pdf.p7m”, qualificato nell’ambito del sistema quale “Procura speciale”, contenente al suo interno esclusivamente la procura alle liti conferita all’av- vocatoPierdomenico [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di opposizione a precetto notificato, che reca la data del 18 agosto 2015.

Ric. n. 24910/2022 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, «la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esi- genza, coerente con il principio del giusto processo, di assicu- rare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa» (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5852 del 27/02/2023, Rv. 667067 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 4234 del 10/02/2023, Rv. 666731 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17901 del 27/08/2020, Rv. 658572 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 58 del 07/01/2016, Rv. 637916 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19226 del 11/09/2014, Rv. 633148 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 13558 del 30/07/2012, Rv. 623518 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 5554 del 09/03/2011, Rv. 616301 -01).

Il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rila- sciata dal ricorrente al proprio difensoreper il precedente giu- dizio di opposizione a precetto, in primo grado, è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, essendo quest'ul- tima inidonea allo scopo se conferita con atto separato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza da impugnare e senza lo specifico riferimento al giudizio di legittimità; né è pos- sibile una sanatoria dell’atto mediante rinnovazione, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., atteso che l’applicazione di detta norma non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione che, per il disposto dell’art. 365 c.p.c., richiede l’esistenza di una procura speciale valida come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione e, per il di- sposto dell’art. 366, n. 5, c.p.c., che tale procura venga ad esi- stenza prima del ricorso e non dopo.

Né può condurre a diverse conclusioniquanto statuito dalle Se- zioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 36507 del 9 Ric. n. 24910/2022 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 dicembre 2022, nella quale risultaenunciato il seguente princi- pio di diritto: «in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requi- sito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condi- zione per la proposizione del ricorso per cassazione (del con- troricorso e degli atti equiparati), è integrato, aprescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale colloca- zione topografica fa sì che la procura debba considerarsi confe- rita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giu- dizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo asso- lutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte confe- rente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti».

Nel caso in esame,è evidente la non riferibilità al presente giu- dizio di cassazione della procura allegata al ricorso, essendo quest’ultima riferita esclusivamente al giudizio di primo grado di opposizione a precettoe recan do essa la data del 18 agosto 2015,di anni anteriore alla pubblicazione della sentenza impu- gnata,e non quella dichiarata del 20 ottobre 2022.

Manca del tutto, pertanto, il conferimento del mandato speciale al difensore, con le peculiari cennate caratteristiche a tal fine necessarie, per la proposizione della presente impugnazione (artt. 83, 365 e 369 c.p.c.)..

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di procura.

L'esito della questione pregiudiziale, relativa alla sussistenza del potere rappresentativo del difensore della parte ricorrente , Ric. n. 24910/2022 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 rende superfluo l’esame ed anche l’esposizione de i motivi d el ricorso. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controri- corrente, liquidandole in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed acces- sori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o impro- cedibilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 31 / 01/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 24910 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24910del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42A01 A783L), rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 56E10 A783P) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., (P.I.: 05090390260) rappresen- tata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del rappre- sentante per procura [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75D29 C351Y) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocatoMatteo Rignanese (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 62M27 D643G) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2972/2022, pubblicatain data 27 giugno 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 31 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresentanza di Sa- grantino [OSCURATO:SOCIETA]., ha intimato precetto di pagamento dell’im- porto di € 377.683,21 oltre accessori, a [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un contratto di mutuo fondiario. Ric. n. 24910/2022 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1,c.p.c.. Il Tribunale di Benevento ha accolto l’opposizione, dichiarando l’inefficacia del precetto e l’estinzione del credito intimato per intervenuta prescrizione. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.(subentrata nelle posizioni soggettive attive oggetto della controversia). È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissi- bilità del ricorso, che sortisceesito negativo. Nell’intestazione del ricorso si legge che il ricorrente è rappre- sentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], « in virtù di procura alle liti in data 20.10.2022, allegata anche te- lematicamente in uno al presente atto… con domicilio eletto, ai fini del presente atto, in Roma al [OSCURATO:PERSONA] n. 145, presso l’[OSCURATO:PERSONA]». Tuttavia, dall’esame degli atti di causa non risulta esser stata depositata tale procura speciale. Risulta invero prodottodal ricorrente , in modalità telematic a, un file denominato “ Procura_Ferrara.pdf.p7m”, qualificato nell’ambito del sistema quale “Procura speciale”, contenente al suo interno esclusivamente la procura alle liti conferita all’av- vocatoPierdomenico [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di opposizione a precetto notificato, che reca la data del 18 agosto 2015. Ric. n. 24910/2022 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, «la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esi- genza, coerente con il principio del giusto processo, di assicu- rare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa» (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5852 del 27/02/2023, Rv. 667067 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 4234 del 10/02/2023, Rv. 666731 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17901 del 27/08/2020, Rv. 658572 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 58 del 07/01/2016, Rv. 637916 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19226 del 11/09/2014, Rv. 633148 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 13558 del 30/07/2012, Rv. 623518 – 01; Sez. L, Sentenza n. 5554 del 09/03/2011, Rv. 616301 -01). Il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rila- sciata dal ricorrente al proprio difensoreper il precedente giu- dizio di opposizione a precetto, in primo grado, è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, essendo quest'ul- tima inidonea allo scopo se conferita con atto separato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza da impugnare e senza lo specifico riferimento al giudizio di legittimità; né è pos- sibile una sanatoria dell’atto mediante rinnovazione, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., atteso che l’applicazione di detta norma non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione che, per il disposto dell’art. 365 c.p.c., richiede l’esistenza di una procura speciale valida come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione e, per il di- sposto dell’art. 366, n. 5, c.p.c., che tale procura venga ad esi- stenza prima del ricorso e non dopo. Né può condurre a diverse conclusioniquanto statuito dalle Se- zioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 36507 del 9 Ric. n. 24910/2022 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 dicembre 2022, nella quale risultaenunciato il seguente princi- pio di diritto: «in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requi- sito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condi- zione per la proposizione del ricorso per cassazione (del con- troricorso e degli atti equiparati), è integrato, aprescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale colloca- zione topografica fa sì che la procura debba considerarsi confe- rita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giu- dizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo asso- lutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte confe- rente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti». Nel caso in esame,è evidente la non riferibilità al presente giu- dizio di cassazione della procura allegata al ricorso, essendo quest’ultima riferita esclusivamente al giudizio di primo grado di opposizione a precettoe recan do essa la data del 18 agosto 2015,di anni anteriore alla pubblicazione della sentenza impu- gnata,e non quella dichiarata del 20 ottobre 2022. Manca del tutto, pertanto, il conferimento del mandato speciale al difensore, con le peculiari cennate caratteristiche a tal fine necessarie, per la proposizione della presente impugnazione (artt. 83, 365 e 369 c.p.c.).. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di procura. L'esito della questione pregiudiziale, relativa alla sussistenza del potere rappresentativo del difensore della parte ricorrente , Ric. n. 24910/2022 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 rende superfluo l’esame ed anche l’esposizione de i motivi d el ricorso. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controri- corrente, liquidandole in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed acces- sori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o impro- cedibilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovut
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