CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 novembre 1973
Cassazione n. 12833/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APF ,[OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/11/1973 dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/02/1940 dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/05/1943 nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/08/1952 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/06/1955 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/09/1937 avverso la sentenza del 22/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. Deposita comparsa conclusionale unitamente alla nota spese; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. Deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. Deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] si associa alle richieste del Proc. Gen. l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del Proc. Gen.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha riformato la pronunzia di condanna in primo grado alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di falso in atto pubblico fidefacente loro ascritto, abuso di ufficio allo scopo di cagionare un ingiusto danno patrimoniale ex art 323 cp , ascritto al solo Misuraca e falsa dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art 483 cp, 76 dpr 445/2000, ascritto a [OSCURATO:PERSONA]; riguardo a quest'ultimo, originariamente imputato in concorso con gli altri del delitto di falso in atto pubblico di cui al capo a), il Tribunale aveva dichiarato la prescrizione del reato. 1.1.Le condotte delittuose sono state contestate a Misuraca, quale responsabile del procedimento, e Giaimo, responsabile del settore urbanistica, nella qualità di appartenenti all'Ufficio tecnico comunale di Cinisi, i quali, con il concorso di Maltese, ex dirigente in pensione all'epoca dei fatti, avrebbero formato falsamente il contenuto della planimetria allegata alla richiesta di concessione edilizia nr 20 del 1978 rilasciata in favore di [OSCURATO:PERSONA], dante causa delle odierne parti civili, inserendovi, nel corso del 2011, la dicitura annullato materialmente scritta da Maltese, condotta in relazione alla quale quest'ultimo deve rispondere del delitto ex art 483 cp. Secondo l'impostazione accusatoria, accolta in primo grado ma rovesciata dalla Corte di Appello, i fatti erano riconducibili ad un atteggiamento ostruzionistico mantenuto dagli imputati, per ragioni che non sono state chiarite nei processi di merito, nei confronti dell'istanza di autorizzazione per il completamento dell'edificio in titolarità delle parti civili, manufatto per il quale vi era concessione edilizia risalente al 1978 in favore di una parente delle stesse, in seguito deceduta prima del completamento dell'immobile, ragion per cui le eredi avevano ricevuto il manufatto allo stato grezzo ed intendevano portarlo a completamento. 1.2. Il delitto di abuso di ufficio allo scopo di provocare un danno ingiusto alle richiedenti l'autorizzazione è configurato nei confronti del solo Misuraca, in relazione ad una richiesta di pagamento di oneri per mancata lottizzazione, illegittima sotto più profili, che aveva determinato l'innesco del procedimento di diniego della concessione edilizia, comunicato con nota anche a firma di Misuraca. 2.La Corte palermitana ha accolto i motivi di appello presentati dagli imputati, assolvendoli tutti per insussistenza dei fatti e revocando le statuizioni civili. Occorre puntualizzare che l'imputato Misuraca ha rinunziato alla prescrizione ed in relazione alla sua posizione ora propone ricorso il PM. 2.Le argomentazioni sviluppate nei motivi di ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono in sostanza sovrapponibili,in gran parte anche testualmente, lamentando in ciascun atto di ricorso con unico articolato motivo, l'assenza e l'illogicità della motivazione, la violazione dell'art 238 bis cpp e la violazione delle norme incriminatrici speciali.Le parti ricorrenti - dopo aver analizzato in sintesi il tortuoso iter istruttorio della pratica, a partire dall'istanza di autorizzazione al completamento dei lavori, presentata nel mese di Aprile 2000 - hanno, in primis, posto in luce che gli illeciti edilizi ipotizzati nel corso degli accertamenti eseguiti a cura dell'Ufficio tecnico per mancata conformità all'originaria concessione, accertamenti che si fondavano su verbale redatto dagli imputati Misuraca e Giaimo, sul presupposto che nell'originario progetto comparisse la dicitura annullato, quegli illeciti erano stati oggetto di giudizio davanti al Tribunale di Palermo ed il Giudice aveva assolto gli imputati ( attuali parti civili) perché il fatto non sussiste, con sentenza di Luglio 2015 divenuta irrevocabile. Questo provvedimento è stato acquisito ai sensi delll'art 238 bis cp, nel corso del presente giudizio, in primo grado, e la relativa sentenza per più pagine ne ha riportato i passaggi ritenuti decisivi al fine delle proprie valutazioni. 2.1 Sottolineano i ricorrenti che in quel giudizio assolutorio il decidente aveva posto in evidenza come apparisse inverosimile che la dizione annullato fosse stata apposta sul progetto originario, poiché era improbabile che nel corso dell'istruttoria nessuno dei tecnici se ne fosse accorto; inoltre, se l'annotazione fosse stata apposta nella seduta di commissione edilizia del 1974, la ditta richiedente ne avrebbe dovuto avere notifica per eventuali ricorsi e l'annotazione avrebbe dovuto essere firmata da tutti i componenti della commissione mentre non vi erano firme, né timbri; infine, vi erano copie risalenti all'epoca degli elaborati di progetto senza la nota di annullamento. 2.2 Negli attuali atti di ricorso si pone in luce che la sentenza di condanna resa in primo grado ha correttamente operato la valutazione del documento acquisito ai sensi dell'art 238 bis cpp insieme agli altri elementi di prova. In particolare a t& fine sono state esaminate la relazione e le dichiarazioni del CT del PM incaricato di accertare eventuali violazioni urbanistiche da parte dei richiedenti, il cui esito era del tutto negativo e liberatorio nei confronti delle attuali parti civili, evidenziandosi la presenza di una pluralità di richieste di documentazione, da parte dell'Ufficio tecnico comunale, non inerente al rilascio del provvedimento finale, poiché non erano risultati dal 2000 al 2010 motivi ostativi alla concessione edilizia, essendo, pertanto, la condotta dell'UTC lesiva nei confronti dei richiedenti. Nello stesso senso del CT del PM aveva concluso il CT di parte civile, Arch. Macrì. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva, altresì,valorizzato le dichiarazioni testimoniali del responsabile dell'edilizia privata all'interno dell'UTC, Giammanco, che si era occupato della pratica dal 2006 in avanti ed aveva testimoniato, tra l'altro, che sul progetto originariamente presentato ed esaminato dalla commissione edilizia nel Maggio 1974 non vi era la dicitura annullato a firma dell'ing. Maltese, ed in sede di deposizione aveva conferito i relativi atti al Tribunale. Altra testimonianza alla quale si era dato peso è quella del capo settore urbanistica del Comune, Zerillo, che, avendo istruito la pratica nel 2000, ed avendola direttamente visionata, aveva escluso che vi fosse alcuna dicitura di annullato o altre note in rosso. Il medesimo teste precisava che dopo alcuni anni - 2008 - questa volta nella veste di responsabile dell'ufficio sanatoria ed abusivismo - era stato invitato con nota firmata da Giaimo ad emettere i provvedimenti necessari per la demolizione del manufatto, richiesta che aveva restituito al mittente con richiesta di riesaminare l'intero dossier in scienza e coscienza, avendo rilevato nella pratica illegittimità definite macroscopiche; in questa occasione, tra le altre anomalie, constatava la difformità dei due progetti, uno dei quali presentava la dicitura annullato scritta in rosso, alla quale egli, peraltro, non aveva dato peso poiché priva di ogni requisito di validità. Inoltre, il Tribunale ha attribuito incarico peritale all'ing. D'Amore circa l'iter dei procedimenti amministrativi oggetto delle imputazioni, i cui risultati erano stati analizzati per oltre sessanta pagine nella sentenza di primo grado, che i ricorrenti sintetizzano per i punti da essi giudicati rilevanti. Il perito aveva affermato che, in caso di annullamento sarebbero sorti una pluralità di obblighi : per l'ing Maltese di motivare adeguatamente la non approvazione; per la commissione edilizia di giustificare il parere sfavorevole con indicazione della normativa di riferimento, che peraltro nella specie non era stata violata; erano, inoltre, necessari l'inserimento nel verbale di CE del parere sfavorevole con sottoscrizione dei componenti e la notifica del parere sfavorevole alla ditta richiedente, per quanto di sua competenza. Il perito aveva, altresì, ritenuto che l'istanza di completamento dei lavori presentata ad Aprile 2000 dalle attuali parti civili, essendo relativa ad un immobile già definito al rustico, non necessitava di un nuovo parere da parte della commissione, essendo la relativa concessione un atto dovuto,ciò a prescindere dalla variazione di normativa urbanistica. Quanto alla richiesta di pagamento avanzata da Misuraca con la nota del 2010 ed oggetto del delitto di abuso di ufficio (capo B di imputazione) il perito ha osservato che essa non aveva nulla a che fare con l'stanza avanzata dalla ditta richiedente e che le somme non erano dovute. Il percorso logico-argomentativo della sentenza del primo Giudice è stato completato tramite l'esame dei risultati della perizia grafologica svolta da Matranga su incarico del Tribunale ed avente ad oggetto l'attribuzione della dicitura annullato e l'epoca della sua apposizione. Rappresentano i ricorrenti che il perito aveva concluso attribuendo la scritta in esame a Maltese e precisando che non era possibile stabilire con certezza l'epoca in cui era stata vergata ma le sue caratteristiche grafodinamiche e morfostrutturali portavano a collocarla in epoca più vicina a quella in cui erano stati rilasciati i saggi grafici, che al 1973. 3. A fronte del poderoso apparato argomentativo sviluppato dai Giudici del Tribunale - rappresentato solo in estrema sintesi negli atti di impugnazione - i ricorrenti lamentano la sostanziale assenza di motivazione mostrata nella sentenza ora impugnata, che non si era occupata di verificare la tenuta logico-giuridica della pronunzia di primo grado alla luce dei motivi di appello degli imputati. In particolare la Corte d'appello aveva svolto brevi considerazioni solo riguardo a tre delle numerose fonti di prova, quali: la perizia grafica Matranga, della quale erano ritenute inattendibili le conclusioni, la correlata consulenza tecnica di parte officiata dagli imputati, che ne avrebbe evidenziato le incongruenze, acriticamente seguita dalla Corte territoriale, e le valutazioni espresse dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] circa le ragioni dell'accanimento da parte degli addetti all'Ufficio tecnico comunale. Le comuni critiche delle difese si rivolgono soprattutto alla mancanza di ogni considerazione della perizia d'Ufficio svolta dall'ing. D'Amore ed al mancato apprezzamento della sentenza irrevocabile di assoluzione emessa nel 2015 dal Tribunale, avente ad oggetto gli ipotizzati illeciti edilizi sottostanti alle attuali imputazioni, pure correttamente valutata in primo grado. 4.11 ricorso del PM, proposto nei confronti del solo Misuraca, rinunziante alla prescrizione, ha ricalcato gli argomenti impiegati dalle difese delle parti civili rappresentando - come, del resto, già fatto nei ricorsi in precedenza sintetizzati - che la sentenza impugnata non aveva rispettato i principi posti dalla giurisprudenza di questa Corte circa il dovere di offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva. (Sez. U, Troise Sentenza n. 14800 del 21/12/2017 Ud. (dep. 03/04/2018) Rv. 272430. I difensori degli imputati hanno depositato telematicamente memorie con le quali hanno ampiamente argomentato a sostegno dell'inammissibilità dei ricorsi. All'odierna udienza il PG, dr Senatore, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. I difensori delle parti civili presenti avvocati [OSCURATO:PERSONA],Sceusa e Campo hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi depositando conclusioni e note spese. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] in difesa di MISURACA, e [OSCURATO:PERSONA] in difesa di GIAIMO e MALTESE si sono associati alla richiesta del PG. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i ricorsi del Pm e delle parti civili, per più aspetti inammissibili, siano complessivamente infondati. 1.1 motivi proposti dai ricorrenti che, come già annotato, presentano in gran parte argomentazioni sovrapponibili e per questo sono esaminati unitariamente, sotto l'apparente veste dei vizi di motivazione e violazione di legge propongono una critica sul pieno merito del ragionamento decisorio svolto dai Giudici del merito, rappresentando una versione alternativa, e più favorevole alle ragioni della accusa pubblica e privata dei risultati di prova. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esule dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. E' più che consolidato l'orientamento di questa Corte regolatrice per il quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997 Ud. (dep. 02/07/1997 ) Rv. 207944. In senso conforme il massimo consesso di questa Corte ha ribadito che, per le ragioni suindicate, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", Sez. U, Sentenza n. 47289 del 24/09/2003 Ud. (dep. 10/12/2003) Rv. 226074. Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). 1.1 I! Collegio osserva che, alla luce dei principi appena ricordati, le articolate ed ampie censure sviluppate negli atti di ricorso si sostanziano in una rivisitazione critica dell'impianto argomentativo per come strutturato dalla Corte palerimtana, senza individuare evidenti fratture logiche al suo interno, che ne minino la intrinseca coerenza. Per altro verso, in relazione alla censura pure presente nelle impugnazioni, va richiamata la nozione di motivazione apparente e, quindi, inesistente, elaborata da questa Corte; essa è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente. (Sez. 5, Sentenza n. 9677 del 14/07/2014 Ud. (dep. 05/03/2015 ) Rv. 263100. 2.Tanto premesso il Collegio considera che la giustificazione fornita dalla Corte territoriale alla decisione di assoluzione degli imputati, per quanto sintetica, non presenti i denunziati caratteri di manifesta illogicità, né tanto meno di mera apparenza. Infatti,a fondamento della pronunzia la Corte territoriale ha posto: a) i risultati della consulenza tecnica di parte redatta dal chimico, dr Gallotta, valutata in relazione con la perizia grafologica del perito dr blatranga, della quale sono stati messi in evidenza i limiti, in quanto fondata esclusivamente sul raffronto della scritta incriminata : annullato con il saggio grafico rilasciato nel 2017 ed un parere risalente al 1973; limiti ancor più evidenziati anche dalla considerazione delle diverse conclusioni cui era giunto il consulente Gallotta. Le argomentazioni sul punto sviluppate ed illustrate alla pagina 10 del testo appaiono in sostanza adeguate a giustificare la ritenuta insufficienza della prova del delitto di falsificazione di cui al capo a). b) ragioni di ordine logico. In proposito la Corte d'Appello ha osservato come fosse inverosimile che Maltese - già in pensione da più anni ed all'epoca del commesso reato quasi settantenne - si fosse prestato a falsificare un documento formato trenta anni prima apponendovi la dicitura "annullato"; né, per altro verso, apparivano rispondenti a comuni regole di esperienza umana le condotte di Misuraca e Giaimo, i quali, determinatisi - secondo l'ipotesi accusatoria - ad alterare il progetto al solo scopo di recare danno agli eredi Avallone, avevano pensato di rivolgersi allo scopo a Maltese, persona che da sette anni non faceva parte del loro ufficio. La Corte d'appello ha, inoltre, in coerenza con la predetta argomentazione opinato che l'architetto Giaimo, insediatosi nel 2004 come capo dell'UTC del Comune, ben avrebbe avuto modo di negare la concessione, senza necessità di partecipare ad una condotta di falso in concorso con i coimputati, comportamento che appariva avulso da ogni personale ed apprezzabile motivo. c) la mancata individuazione, da parte delle persone offese, della ragione del preteso accanimento nei loro confronti, accanimento che avrebbe indotto gli imputati a perpetrare un grave reato, esponendosi, così, a seri rischi personali e professionali, senza alcun apparente motivo, non solo non prospettato dalle parti lese ma neppure in alcun modo emerso all'esito del giudizio di merito. Sul punto gli stessi Giudici del Tribunale, pur avendo scritto dell' accanimento e dell'intento persecutorio ravvisabile nelle condotte degli imputati, hanno dovuto riconoscere che la pur approfondita istruttoria non ne aveva rivelato le ragioni. 2.1 Quanto alla dedotta violazione dell'art 238 bis cpp il Collegio la ritiene insussistente. In proposito va ribadito il principio già affermato da questa Corte regolatrice per il quale l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate. (Sez. 1, Sentenza n. 11140 del 15/12/2015 Ud. (dep. 16/03/2016 ) Rv. 266338. L'operato della Corte palermitana sul punto della valutazione della sentenza assolutoria delle attuali parti civili, all'epoca imputate di abuso edilizio nel processo conclusosi con la sentenza in parola, appare coerente con il suindicato principio, essendo in proposito necessario e sufficiente rilevare che i Giudici di appello correttamente non hanno ritenuto dirimente l'accertamento sul fatto condotto in quella sede, in quanto per loro non vincolante, e neppure fornito di dati di riscontro. Del resto non può non osservarsi che nel documento giudiziario in parola il Tribunale si limitò a rilevare l'inverosimiglianza della apposizione della scritta annullato in sede di valutazione del progetto originario, considerazione ovviamente sufficiente - in quel contesto probatorio - a pronunziare l'assoluzione degli imputati ma in alcun modo adeguata, nell'incerto quadro dimostrativo ritenuto nel giudizio di secondo grado di cui ora si discute, a sostenere la manomissione del documento, accertamento invece ovviamente necessario nel presente giudizio. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che le argomentazioni poste a sostegno della decisione assolutoria, pur nella loro sinteticità, non presentino alcun profilo di manifesta illogicità e, per altro verso, siano idonee a fornire una spiegazione razionale della decisione adottata, difforme da quella resa in primo grado, neppure evidenziandosi il dedotto vizio di mancanza di motivazione puntuale ed adeguata in caso di rovesciamento della sentenza di condanna in primo grado da parte del Giudice di appello.( Sez U. [OSCURATO:PERSONA]. n 14800 del 21.12.2017 ud, dep. 4 Aprile 2018, rv 272430). L'esito dei ricorsi importa