CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30360/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 del TRIBUNALE di TARANTO Adater-avviso-23-11-e--paffr; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 0684 2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo dei proprio difensore, avverso la seri- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo mancanza di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato , al difetto di correlazione tra !a richiesta e !a sentenza , all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448. comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la generica contestazione dell'erronea qualifi- cazione giuridica del fatto risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti, non risultando in alcun modo eviclenziati gli elementi di fatto, giustifi- cativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, neppure indicato, o sostan- zianti l'erronea qualificazione giuridica attribuita al fatto e ritenuta in sentenza. Condivisibilmente, questa Corte di legittimità ha affermato -e va qui ribadito- che i'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, meramente enunciata, scherma la richiesta di una sentenza di proscioglimento, padmenti immotivata, che, in sostanza, elude i limiti normativi (Sez. 6, ord. n. 2721 del 8/1/2018, Boua- roua, Rv. 272026). E, in ogni caso, che a seguito dell'introduzione dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cessazione deducendo l'erronea qualificazione„ dei fatto contenuto in una sentenza di patteggiarnento limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, pa!e- semente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo in par- ticolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risaltino con immediatezza dalla contestazione (così sez. 6 ord. 3108 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Antoci, Rv 272252); e, del pari, è stato affermato che in terna di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cessazione deducendo, 'cTi SenSi dell'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto N. 0684'2093 R.G. in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammis- sibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenU dal testo del provvedimento impugnato (Sez 1 n. 15553 del 20/03/2018 Rv 272619); 3. A norma deli'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. e, .1±.:Y3 dei 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente ai pagamento delle spese dei oce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella rri!sura in- dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i! ricorrente al pagarnert, d:;e spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa dee ammende. Così deciso