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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2023

Cassazione n. 41523/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 038UAHB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo posto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.

1.1. La censura di difetto di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, già all'apparenza generica, non è scrutinabile perché non sottoposta al giudice di appello.

1.2. È manifestamente infondata la censura con cui si denuncia l'illogicità dell'apparato giustificativo a sostegno della mancata esclusione della recidiva posto che la Corte di appello ha fondato il giudizio di maggiore pericolosità, con argomentazioni, lineari e coerenti, sull'accertata consumazione da parte dell'imputato, già gravato da precedenti penali per reati di rilevante allarme sociale, di più violazioni della medesima norma incriminatrice in un ristretto arco temporale (quattro anni).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 14 settembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 038UAHB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo posto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. 1.1. La censura di difetto di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, già all'apparenza generica, non è scrutinabile perché non sottoposta al giudice di appello. 1.2. È manifestamente infondata la censura con cui si denuncia l'illogicità dell'apparato giustificativo a sostegno della mancata esclusione della recidiva posto che la Corte di appello ha fondato il giudizio di maggiore pericolosità, con argomentazioni, lineari e coerenti, sull'accertata consumazione da parte dell'imputato, già gravato da precedenti penali per reati di rilevante allarme sociale, di più violazioni della medesima norma incriminatrice in un ristretto arco temporale (quattro anni). 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2023
Sentenza Cassazione n. 41523/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris