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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 11228/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di appropriazione indebita alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (asseritamente viziata dall'illegittima rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello per riesaminare la p.o. e dall'inattendibilità di quest'ultima) ed al complessivo trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata affermazione di responsabilità, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), gli elementi puntualmente riepilogati a ff. 2 s., ed in particolare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], motivatamente ritenute attendibili, oltre che riscontrate dagli ulteriori elementi acquisiti, e correttamente assunte in sede di discrezionale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello (sul punto, i motivi di ricorso sono all'evidenza contraddittori, poiché proprio la rilevanza assunta dalle predette dichiarazioni ai fini della conclusiva affermazione di responsabilità evidenzia l'assoluta necessità ai fini della decisione dell'intervenuta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello per assumerle).

Anche l'ulteriore motivo è privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett.

C), cod. proc. pen. poiché non considera le corrette argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello ha motivato le contestate statuizioni (diniego delle circostanze attenuanti generiche, conclusiva determinazione della pena, mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata), valorizzando le numerose condanne già riportate per delitti contro il patrimonio e l'assenza di contrari elementi, decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza.

Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239400; argomenta anche da Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di appropriazione indebita alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (asseritamente viziata dall'illegittima rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello per riesaminare la p.o. e dall'inattendibilità di quest'ultima) ed al complessivo trattamento sanzionatorio. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata affermazione di responsabilità, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), gli elementi puntualmente riepilogati a ff. 2 s., ed in particolare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], motivatamente ritenute attendibili, oltre che riscontrate dagli ulteriori elementi acquisiti, e correttamente assunte in sede di discrezionale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello (sul punto, i motivi di ricorso sono all'evidenza contraddittori, poiché proprio la rilevanza assunta dalle predette dichiarazioni ai fini della conclusiva affermazione di responsabilità evidenzia l'assoluta necessità ai fini della decisione dell'intervenuta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello per assumerle). Anche l'ulteriore motivo è privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. poiché non considera le corrette argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello ha motivato le contestate statuizioni (diniego delle circostanze attenuanti generiche, conclusiva determinazione della pena, mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata), valorizzando le numerose condanne già riportate per delitti contro il patrimonio e l'assenza di contrari elementi, decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza. Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239400; argomenta anche da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA]