CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36657/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14824/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata rapina aggravata (capo a), resistenza ad un pubblico ufficiale (capo b) e lesioni (capo c), deducendo: - vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato di tentata rapina ed alla mancata riqualificazione della condotta di cui al capo a) quale ipotesi di tentato furto; - vizio di motivazione relativamente all' affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di resistenza ad un pubblico ufficiale e lesioni, difettando gli elementi costitutivi di tali reati ed, in particolare, il dolo tenuto conto della condizione psichica del ricorrente; - vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p.; - vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, a suo dire eccessivo. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto tutti i motivi proposto sono generici, aspecifici, meramente reiterativi di profili già disattesi dalla corte di appello con congrua motivazione e, comunque, manifestamente infondati. 3.1. Relativamente ai primi due motivi occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilnnente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Deve rilevarsi, poi, che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello stesso segno che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravànne, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Ne deriva che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 - dep. 07/04/2016, Genitore e altro, Rv. 26661701). Ciò premesso va rilevato che corte territoriale - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con i primi due motivi di ricorso - con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha, correttamente, ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati in questione. In particolare i giudici territoriali, nel confermare le argomentazioni dei giudici di primo grado oggetto di censure del tutto generiche, hanno valorizzato il complessivo compendio istruttorio ed, in particolare, il riconoscimento operato dalla vittima della tentata rapina che non aveva mai perduto di vista l'aggressore. Hanno, pure, evidenziato che risultava pienamente integrato il reato di tentata rapina, dovendosi escludere la riqualificazione della condotta ex art. 56/624 bis c.p., essendo emerso, in forza delle credibili dichiarazioni della persona offesa, che [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere una condotta gravemente minacciosa ed intimidatoria in danno della vittima, a nulla rilevando che questa non aveva subito personalmente lesioni. A fronte di detta ricostruzione la tesi difensiva non è diretta, in realtà, a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati. La corte di appello ha, poi, congruamente motivato in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato relativamente ai reati di cui ai capi b) e c), chiarendo che del tutto infondate erano le contestazioni circa l' assenza dell' elemento psicologico dei reati in quanto le concrete modalità della condotta attuata con gravi minacce e significativi atti di violenza nei confronti degli agenti di P.G., intervenuti subito dopo la tentata rapina, rendevano evidente la consapevolezza in capo all' imputato della idoneità della propria condotta a determinare gli effetti lesivi prodottisi. 3.2. Del tutto infondato è il motivo relativo alla mancata applicazione dell' art. 131 bis c.p. tenuto conto dello sbarramento edittale previsto dalla norma, come correttamente evidenziato dalla corte territoriale.3.3. In ordine alla graduazione della pena va rilevato che tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro). Risulta, quindi, che la corte di appello ha fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto sul punto ribadendo la congruità della pena tenuto conto della negativa personalità dell'imputato desunta dai molteplici precedenti dattiloscopici. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci