CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24859/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 giugno 2022 la Corte d'appello di Torino, prendendo atto dell'accordo raggiunto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine alla determinazione della pena, con rinuncia ai restanti motivi di impugnazione, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei termini convenuti. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione con il quale si rileva che la richiesta di concordato non riduce i poteri di qualificazione giuridica del giudice; nell'interesse del Xaka il ricorso contesta la valutazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per giungere ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., con riferimento al reato associativo, alla luce della motivazione della Corte territoriale, in ordine al carattere artigianale dell'attività predatoria. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto nell'interesse degli imputati è inammissibile, in quanto, per ciò che concerne le impugnazioni dei Murrani, introduce del tutto genericamente il tema del permanente potere dei giudice di intervenire sulla definizione giuridica dei fatti, senza aggiungere alcuna considerazione concernente la concreta vicenda della quale si discute. Il ricorso proposto nell'interesse del restante imputato è inammissibile, dal momento che, in disparte il profilo della possibilità di contestare l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 — 0), comunque si caratterizza per l'assoluta genericità di formulazione. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]