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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07083/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) d.lvo n. 152 del 2006, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto in punto occasionalità del trasporto.

La sentenza impugnata ha escluso l'occasionalità del trasporto dei rifiuti speciali costituiti da 33 sacchi di scarti dell'industria tessile del peso di Kg 495 a bordo di un furgone, sul rilievo che le modalità del fatto, il quantitativo di rifiuti trasportati a mezzo di un furgone, denotavano una pur minima organizzazione e il prevenuto era stato ripetutamente denunciato per gli stessi fatti, elementi da cui ha tratto la conclusione della non occasionalità del trasporto.

Motivazione congrua e in linea con gli arresti di questa Corte (Sez. 3, n. 4770 del 26/01/2021, Cappabianca, Rv. 280375).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) d.lvo n. 152 del 2006, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto in punto occasionalità del trasporto. La sentenza impugnata ha escluso l'occasionalità del trasporto dei rifiuti speciali costituiti da 33 sacchi di scarti dell'industria tessile del peso di Kg 495 a bordo di un furgone, sul rilievo che le modalità del fatto, il quantitativo di rifiuti trasportati a mezzo di un furgone, denotavano una pur minima organizzazione e il prevenuto era stato ripetutamente denunciato per gli stessi fatti, elementi da cui ha tratto la conclusione della non occasionalità del trasporto. Motivazione congrua e in linea con gli arresti di questa Corte (Sez. 3, n. 4770 del 26/01/2021, Cappabianca, Rv. 280375). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 dic
Sentenza Cassazione n. 07083/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris