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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 1980

Cassazione n. 36177/2023

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la seguente SENTENZiln sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nata ad Acerra il 09/06/1980, avverso la sentenza in data 16/09/2022 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 16 settembre 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 17 febbraio 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per la detenzione e la cessione di cocaina in concorso con il marito.

2. Ricorre per cassazione l'imputata sulla base di due motivi.

Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Sostiene che nel concorso erano possibili posizioni diversificate e che il suo ruolo era stato ancillare rispetto al marito. /9-1 Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione perché lo stupefacente detenuto apparteneva alla stessa partita di cui eventualmente una parte era stata ceduta, un'altra era stata gettata nel wc e un'altra ancora era stata rinvenuta nell'abitazione dei coniugi. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è nel complesso infondato.

Il primo motivo pone un problema di diritto in merito alla possibilità di rispondere dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonostante il concorrente risponda del comma 1.

Già in altre occasioni questa Corte ha osservato che è possibile nella cessione di stupefacenti che i concorrenti rispondano per titoli diversi (tra le più recenti, Sez. 3, n. 20234 del 04/02/2022, Marcarini, Rv. 283203-01).

Tuttavia, nel caso in esame, la Corte territoriale ha motivatamente confermato la ricostruzione dei fatti compiuta in primo grado, evidenziando che la donna era concorrente del marito sia nella cessione della cocaina a [OSCURATO:PERSONA] sia nella detenzione della cocaina in casa.

Il marito infatti era ristretto in detenzione domiciliare e usava la moglie per tutte le attività che non poteva svolgere personalmente, per cui la donna, non solo era consapevole, ma aveva svolto un ruolo di importanza vitale per la riuscita del commercio illecito.

Considerato che la dose ceduta superava i due grammi verso un corrispettivo di euro 140 (capo A) e che nella cucina di casa vi era tutta strumentazione necessaria alla preparazione delle dosi oltre che mg 184 di cocaina (capo B), non illogicamente i Giudici hanno ritenuto che la ricorrente abbia concorso in reati sussumibili sotto l'art. 73, comma 1, ,J.P.R. n. 309 del 1990.

Il secondo motivo attiene a una questione di fatto, non censurabile in C.-)-•2._ - sede di legittimità, se la cessione e la detenzione possano considerarsi unitariamente, tenuto conto che si trattava della stessa partita di stupefacente di cui una parte ceduta, un'altra, quella di 50 grammi buttata dal c:oimputato nel wc per sottrarsi al controllo dei Carabinieri (come desumibile dalla chiara conversazione whatsapp tra il marito della Romano e l'acquirente del capo A), un'altra ancora rinvenuta in cucina.

La Corte territoriale ha ritenuto infatti che si è trattato di due condotte diverse, una di cessione e un'altra di detenzione, non rilevando che la partita di droga fosse la stessa, per cui ha giustificato l'applicazione della continuazione.

Anche sotto tale profilo la decisione è immune da censure.

E' pacifico in giurisprudenza che l'assorbimento tra la detenzione e la cessione si ha quando unico è il fatto concreto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative, mentre se le differenti azioni tipiche sono distinte sul piano ;AtAvti ontologico, cronologico e psicologico, è al limite ammissibile la continuazione tra i diversi reati (si veda tra le più recenti, Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Ghitti, Rv. 270266-01).

Correttamente i Giudici hanno valorizzato non l'oggetto della condotta bensì le singole condotte, separate nel tempo e nelle modalità.

Il ricorso va in definitiva rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZiln sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nata ad Acerra il 09/06/1980, avverso la sentenza in data 16/09/2022 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 16 settembre 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 17 febbraio 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per la detenzione e la cessione di cocaina in concorso con il marito. 2. Ricorre per cassazione l'imputata sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Sostiene che nel concorso erano possibili posizioni diversificate e che il suo ruolo era stato ancillare rispetto al marito. /9-1 Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione perché lo stupefacente detenuto apparteneva alla stessa partita di cui eventualmente una parte era stata ceduta, un'altra era stata gettata nel wc e un'altra ancora era stata rinvenuta nell'abitazione dei coniugi. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è nel complesso infondato. Il primo motivo pone un problema di diritto in merito alla possibilità di rispondere dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonostante il concorrente risponda del comma 1. Già in altre occasioni questa Corte ha osservato che è possibile nella cessione di stupefacenti che i concorrenti rispondano per titoli diversi (tra le più recenti, Sez. 3, n. 20234 del 04/02/2022, Marcarini, Rv. 283203-01). Tuttavia, nel caso in esame, la Corte territoriale ha motivatamente confermato la ricostruzione dei fatti compiuta in primo grado, evidenziando che la donna era concorrente del marito sia nella cessione della cocaina a [OSCURATO:PERSONA] sia nella detenzione della cocaina in casa. Il marito infatti era ristretto in detenzione domiciliare e usava la moglie per tutte le attività che non poteva svolgere personalmente, per cui la donna, non solo era consapevole, ma aveva svolto un ruolo di importanza vitale per la riuscita del commercio illecito. Considerato che la dose ceduta superava i due grammi verso un corrispettivo di euro 140 (capo A) e che nella cucina di casa vi era tutta strumentazione necessaria alla preparazione delle dosi oltre che mg 184 di cocaina (capo B), non illogicamente i Giudici hanno ritenuto che la ricorrente abbia concorso in reati sussumibili sotto l'art. 73, comma 1, ,J.P.R. n. 309 del 1990. Il secondo motivo attiene a una questione di fatto, non censurabile in C.-)-•2._ - sede di legittimità, se la cessione e la detenzione possano considerarsi unitariamente, tenuto conto che si trattava della stessa partita di stupefacente di cui una parte ceduta, un'altra, quella di 50 grammi buttata dal c:oimputato nel wc per sottrarsi al controllo dei Carabinieri (come desumibile dalla chiara conversazione whatsapp tra il marito della Romano e l'acquirente del capo A), un'altra ancora rinvenuta in cucina. La Corte territoriale ha ritenuto infatti che si è trattato di due condotte diverse, una di cessione e un'altra di detenzione, non rilevando che la partita di droga fosse la stessa, per cui ha giustificato l'applicazione della continuazione. Anche sotto tale profilo la decisione è immune da censure. E' pacifico in giurisprudenza che l'assorbimento tra la detenzione e la cessione si ha quando unico è il fatto concreto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative, mentre se le differenti azioni tipiche sono distinte sul piano ;AtAvti ontologico, cronologico e psicologico, è al limite ammissibile la continuazione tra i diversi reati (si veda tra le più recenti, Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Ghitti, Rv. 270266-01). Correttamente i Giudici hanno valorizzato non l'oggetto della condotta bensì le singole condotte, separate nel tempo e nelle modalità. Il ricorso va in definitiva rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Cos
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