CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 05480/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5488/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat a e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA]Ercole (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5238 del 23 luglio 2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del20 / 1 /202 6 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a della ricorrente ; [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. notificato in data 13 settembre 2021, conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC R.G.N. 5488/2025 C.C. 31/3/2022 [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi al Tribunale di Roma e chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione della somma di Euro 32.933,99 (oltre a IVA e interessi di mora exd.lgs. 231/2002) per ripetizione di somme asseritamente indebitamente pagate per addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica, riferita ai periodi di fornitura gennaio 2010 –dicembre 2011; sosteneva la ricorrente, invocando giurisprudenza nazionale e della Corte di giustizia dell’Unione e uropea, che l ’ addizionale provinciale era stata istituita in violazione della Direttiva 2008/118/CE e che, pertanto, le somme versate dovevano essere restituite; la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda e deducendo la legittimità dell’addebito in base alla normativa nazionale vigente all’epoca dei fatti, nonché la mancanza dei presupposti per la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., trattandosi di somme dovute in forza del contratto di fornitura e della normativa interna; con l’ordinanza n. 12780 del 23 giugno 2022, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e condannava [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alla restituzione della somma di euro 32.933,99, oltre a IVA e interessi legali dal 29 febbraio 2020, compensando per metà le spese di lite; avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva appello; la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 5238 del 23 luglio 2024, accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e riformava integralmente la decisione di primo grado e, quindi, rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., compensando integralmente le spese di lite; la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva ricorso per Cassazione, affidato a un unico motivo; la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resisteva con controricorso; la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. depositava memoria ex art. 380 - bis .1 , comma 1, c.p.c.; all’esito della camera di consiglio del 20 / 1 /202 6 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] con l’unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 3) e 4) c.p.c., la «violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell’Unione, e segnatamente dell’art. 4 T.U.E., degli artt. 267 e 288 T.F.U.E., dell’art. 1. par. 2, della direttiva 2008/118/ce, della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 aprile 2024, C-316/22, dell’art. 6, c. 1, d.l. n. 511/1988 nonché degli artt. 11 e 117 cost., avendo il giudice d’appello fornito una lettura assolutamente errata dei principî enunciati dalla C orte di giustizi a dell’Unione e uropea dell ’ 11 aprile 2024, C - 316/22 , omettendo di considerare il perimetro applicativo del principio enucleato, e conseguentemente ritenuto di non poter apprestare tutela al ricorrente neppure in virtù dell’interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di giustizia UE (c.d. effetto di esclusione), e in ogni caso avendo omesso di considerare un fatto decisivo ai fini della decisione, ossia se il fornitore E nel E nergia s.p.a. risulti preventivamente classificabile come ente di diritto pubblico o come soggetto a quest’ultimo assimilato, al fine di disapplicare la normativa interna contrastante, nell’ambito una controversia tra privati (c.d. effetto di sostituzione).»; il motivo è fondato e il ricorso va accolto; su vicenda in totosovrapponibile, benché conclusa con statuizioni dei giudici del merito di segno opposto a quella della sentenza qui gravata, è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025; seguite già almeno da Cass. nn. 28198, 28199, 28200, 28517, 28518, 28527, 28840, 28841, 29055), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente -ai sensi dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c. - fare integrale rinvio per giustificare la fondatezza, fin dalla sua proposizione, della domanda dell’odierna ricorrente, sia in punto di legittimazione, sia in punto di irrilevanza del rapporto tra fornitrice dell’energia e amministrazione finanziaria nel rapporto contrattuale tra utente e fornitrice stessa, sia in punto di spettanza del rimborso per illegittimità dell’addizionale corrisposta (sia pure per un profilo, ora, diverso - la caducazione per incostituzionalità, con effetto sostanzialmente ex tunc, della normativa che l’aveva giustificata fino alla sua abrogazione - da quello in origine agitato, incentrato sull’illegittimità della medesima per contrarietà - a vario titolo -al diritto eurounitario); in accoglimento del motivo, dunque, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di merito per nuovo esame, nonché per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità; p. q. m. la Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così decis