CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 10151/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28859-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 187/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 09/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 28859 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- R.G.28859/2020 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Catania ha dichiarato inammissibile la domanda con cui l'Inps chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, la quale aveva ritenuto illegittima l'iscrizione di [OSCURATO:PERSONA], avvocato, alla gestione separata relativamente ai redditi da attività professionale prodotti nel 2010, considerando che la materia fosse disciplinata da una legge ad hoc (l. n. 576 del 1980), derogatoria dell'art.2, comma 26 della I. n. 335 del 1995; la Corte territoriale ha affermato che l'istituto appellante aveva contestato solo una delle due rationes decidendi concernente l'accertamento dell'occasionalità dell'attività professionale svolta, desunta dalla produzione di un reddito inferiore alla soglia prevista dalla stessa cassa forense ai fini dell'iscrizione obbligatoria, mentre nulla aveva dedotto in merito al fondamento principale della decisione, concernente l'inapplicabilità alla fattispecie della disciplina concernente la gestione separata in presenza di una lex specialis; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, I. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, conv. con modificazioni nella 1.111/2011, dell'art. 53, d.P.R. 917/1986, modificato dal d.lgs. 344/2003, degli artt. 10, 11 e 22, I. 276/1980, dell'art. 21, comma 10, I. 247/2012, dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 conv. con modificazioni nella I. 326/2003, per non essere stato ritenuto sussistente l'obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata di avvocato iscritto all'albo, ma non alla cassa forense, ante I. 247/2012, in quanto - costituendo quella svolta attività occasionale - non è stato raggiunto il limite di reddito indicato dall'art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, conv.con modificazioni in I. n. 326/2003"; la ricostruzione normativa è diretta a sostenere la necessità dell'iscrizione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] alla gestione separata, per l'anno 2010, alla luce di una ricostruzione della normativa vigente; va preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività del ricorso proposta dalla contro ricorrente; l'eccezione è fondata e va accolta; al fine di fronteggiare l'emergenza COVID, il legislatore, all'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 ha disposto la sospensione, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, di tutti i termini procedurali; l'art. 36 del d.l. n. 23 del 2020 ha successivamente prorogato il termine finale al giorno 11 maggio 2020; da quanto risulta in atti, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, pubblicata il 9 marzo 2020, è stato notificato alla parte il 5 novembre; in base al differimento del termine d'impugnazione, il quale nel caso di specie rileva ratione temporis, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato alla parte entro il 10 luglio; esso è, dunque, tardivo; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 700,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 2 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]àFita [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]