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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024

Cassazione n. 44861/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 640 cod. pen., è, non consentito, siccome incentrato su apprezzamento delle emergenze probatorie impossibile nel giudizio di cassazione, e comunque meramente reiterativo e manifestamente infondato, reiterando argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e correttamente disattese dal giudice del gravame a pag. 6, ove si rimarca la condotta consapevolmente idonea a generare l'affidamento della controparte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 29 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 640 cod. pen., è, non consentito, siccome incentrato su apprezzamento delle emergenze probatorie impossibile nel giudizio di cassazione, e comunque meramente reiterativo e manifestamente infondato, reiterando argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e correttamente disattese dal giudice del gravame a pag. 6, ove si rimarca la condotta consapevolmente idonea a generare l'affidamento della controparte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 29 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te
Sentenza Cassazione n. 44861/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris