CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 agosto 2026
Cassazione n. 24530/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] DIDott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DIRITTODott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 6974/2026ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6974/2026 R.G., propostoRomeo Vincenzo, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pezzani e dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio inPalmi (RC), ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec pernotifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorso introduttivo delpresente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, e Agenzia delle Entrate - Riscossione,con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato diGestione pro tempore, entrambe rappresentate e difesedall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, oveper legge domiciliate (indirizzo p.e.c. per notifiche ecomunicazioni del presente procedimento:[OSCURATO:EMAIL]);Numero registro generale 6974/2026Numero sezionale 5458/2026Numero di raccolta generale 24530/2026Data pubblicazione 07/08/2026CONTRORICORRENTIRegione Calabria, con sede in Catanzaro, in persona delPresidente della Giunta regionale pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA].C.I.A.A. della Provincia di [OSCURATO:PERSONA], con sede inReggio Calabria, in persona del Presidente della GiuntaCamerale pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la correzione di errore materiale nell’ordinanza depositatadalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 4agosto 2025, n. 22478;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata dell’8 luglio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. All’esito del giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate– Riscossione (entrambe costituite a mezzo della difesaerariale), nonché nei confronti della Regione Calabria e dellaC.C.I.A.A. della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] (entrambeintimate), per la cassazione della sentenza depositata dallaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria il 5febbraio 2024, n. 327/08/2024 (procedimento iscritto al n.15188/2024 R.G.), l’ordinanza depositata dalla SezioneTributaria della Corte Suprema di Cassazione il 4 agosto 2025,n. 22478, ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenzaimpugnata per il capo relativo alle spese giudiziali e, decidendonel merito: a) ha condannato in solido le controricorrenti e leintimate alla rifusione delle spese del giudizio di appello infavore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 2.903,00Numero registro generale 6974/2026Numero sezionale 5458/2026Numero di raccolta generale 24530/2026Data pubblicazione 07/08/2026per compensi, oltre a contributo unificato, a rimborsoforfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altriaccessori di legge; b) ha condannato in solido lecontroricorrenti e le intimate alla rifusione delle spese delgiudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidandole nellamisura di € 200,00 per esborsi e di € 2.400,00 per compensi,oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensie ad altri accessori di legge.2. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione della predettaordinanza per l’omessa distrazione delle spese del giudizio diappello in favore del suo difensore, nonostante la richiestaespressamente fattane nelle controdeduzioni e nelle memoriedepositate in tale sede («In ogni caso, condannare parteappellante alle spese e competenze difensive del doppio gradodi giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore»;«In ogni caso, condannare parte appellante alle spese ecompetenze difensive del presente grado di giudizio, condistrazione a favore del sottoscritto difensore antistatario exart. 93 c.p.c., giusta nota spese che si deposita, redatta inconformità del D.M. n. 37 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] pubblicato sulla G.U.n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018»).3. Con avviso comunicato alle parti costituite, il ricorso è statofissato per la trattazione all’adunanza camerale dell’8 luglio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso non può trovare accoglimento.2. Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte,in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione dellespese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento dicorrezione degli errori materiali ed il difensore è legittimato aproporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne avevaNumero registro generale 6974/2026Numero sezionale 5458/2026Numero di raccolta generale 24530/2026Data pubblicazione 07/08/2026formulato specifica richiesta (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 24febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019,n. 31033; Cass., Sez. 6^-Lav., 18 novembre 2021, n. 35202;Cass., Sez. Trib., 20 ottobre 2023, n. 29235; Cass., Sez. Trib.,26 giugno 2024, n. 17650; Cass., Sez. Trib., 30 dicembre2025, n. 34810; Cass., Sez. 3^, 13 maggio 2026, n. 13987).3. Nella specie, secondo la prospettazione del ricorrente, laCorte ha pronunziato la condanna in solido delle partisoccombenti alla rifusione delle spese del giudizio di appello(oltre che del giudizio di legittimità) in favore della partevittoriosa, omettendo di disporne la distrazione a favore deldifensore di quest’ultima, che ne aveva fatto richiesta nellecontrodeduzioni e nelle memorie depositate nel giudizio disecondo grado.4. Tuttavia, l’istanza di distrazione era stata esclusivamenteproposta in tale sede, mentre nel ricorso per cassazione non viera stata alcuna richiesta di distrazione (né per il grado dilegittimità, né per i gradi di merito).5. Ora, è convinzione del collegio che l’istanza di distrazionedovesse essere riproposta con il ricorso per cassazione, anchese riguardante soltanto le spese dei giudizi di merito.Invero, la distrazione delle spese di lite in tanto può esseredisposta, in quanto sia stata chiesta all’interno del singologrado, dovendosi escludere che la distrazione delle spese di undeterminato grado possa essere domandata in un gradoprecedente o successivo. Infatti, la distrazione delle spese edegli onorari a favore del difensore con procura, previstadall’art. 93 cod. proc. civ., può essere disposta solo «nellastessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese la partesoccombente», dal che si desume che la domanda didistrazione deve trovare la sua necessaria collocazioneNumero registro generale 6974/2026Numero sezionale 5458/2026Numero di raccolta generale 24530/2026Data pubblicazione 07/08/2026nell’ambito dello stesso grado del processo in cui essa vienearticolata. In assenza della reiterazione della dichiarazione dicui all'art. 93 cod. proc. civ. da parte del difensore, èimpossibile stabilire se, nelle more del giudizio di legittimità,questi abbia o non abbia ricevuto dal cliente la rifusione dellespese e il pagamento degli onorari (Cass., Sez. 6^-3, 12giugno 2019, n. 15857; Cass., Sez. Lav., 10 aprile 2025, n.9449).6. Ne discende che l’istanza di distrazione, che era stataoriginariamente proposta nell’atto di instaurazione del (o dicostituzione nel) giudizio di appello, deve essere riproposta conil ricorso o con il controricorso nel giudizio di cassazione.Pertanto, si può enunciare il seguente principio di diritto: «Ladistrazione delle spese e dei compensi a favore del difensorecon procura ex art. 93 cod. proc. civ. può essere disposta solo«nella stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese laparte soccombente», dal che si desume che la domanda didistrazione deve trovare la sua necessaria collocazionenell’ambito dello stesso grado del processo in cui essa vienearticolata. Ne discende che l’istanza di distrazione, che erastata originariamente proposta nell’atto di instaurazione del odi costituzione nel giudizio di appello, in caso di omessapronuncia del giudice adito, deve essere riproposta con ilricorso o con il controricorso nel giudizio di cassazione».7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché ilprocedimento di correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ. hanatura amministrativa e non è, dunque, possibile individuareall'esito dello stesso una parte vittoriosa e una partesoccombente (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 6 febbraio 2024,n. 5079; Cass., Sez. Trib., 21 aprile 2026, n. 10553).Numero registro generale 6974/2026Numero sezionale 5458/2026Numero di raccolta generale 24530/2026Data pubblicazione 07/08/20268. Da ultimo, si rammenta che il procedimento di correzione dierrore materiale di una sentenza o di una ordinanza ex artt.287 ss. cod. proc. civ., in quanto parte dell’originarioprocedimento a cui si riferisce il provvedimento da correggere,non è soggetto al pagamento del contributo unificato. Pertanto,in caso di infondatezza o inammissibilità della relativa istanza,non vi può essere luogo alla pronuncia prevista dall’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto