Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 34895/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5430-2020 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,

V. G. CAMOZZI n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 14796/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 11/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5430/2020 Numero sezionale 9526/2021 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 34895/2021Data pubblicazione 17/11/2021 Con sentenza n. 31211/2017 il Giudice di Pace di Roma accoglieva il ricorso proposto da D’[OSCURATO:PERSONA] avverso un verbale di contravvenzione al codice della strada per essere transitato nella corsia preferenziale attivata lungo la via di Portonaccio, in Roma.

Con la sentenza impugnata, n. 14796/2019, il Tribunale di Roma accoglieva l’appello principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rigettando quello incidentale, formulato dal D’Alberti in relazione alla statuizione di compensazione delle spese adottata dal giudice di prime cure.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D’[OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha accolto l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da D’[OSCURATO:PERSONA] avverso un verbale di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in Roma, via di Portonaccio, compensando le spese.

Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l’esistenza della corsia preferenziale, e [OSCURATO:PERSONA] aveva adeguatamente pubblicizzato l’intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5430/2020 Numero sezionale 9526/2021 dall’inizio del mese di maggio 2017.

Numero di raccolta generale 34895/2021Data pubblicazione 17/11/2021 Il ricorso è articolato in due motivi, con il primo dei quali il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché il giudice di merito non avrebbe tenuto conto che la Prefettura di Roma, con ordinanza del 27.3.2018, aveva annullato un diverso verbale di contravvenzione, elevato nei confronti di altro soggetto in relazione alla stessa violazione (transito nella corsia preferenziale di via di Portonaccio), sul presupposto che la segnaletica orizzontale fosse stata ripristinata da [OSCURATO:PERSONA] soltanto il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ad avviso del ricorrente, con tale atto l’Amministrazione avrebbe riconosciuto l’inadeguatezza della segnaletica, almeno fino all’esecuzione dell’intervento di cui anzidetto.

La censura è inammissibile, posto che l’ordinanza prefettizia richiamata dal ricorrente si riferisce ad altro soggetto e ad un diverso verbale, elevato in relazione ad una sanzione accertata il 2.5.2017 (cfr. pag. 19 del ricorso), ond’essa non spiega alcun effetto in relazione ai fatti contestati al D’Alberti.

Inoltre, detta ordinanza promana da una Amministrazione diversa da [OSCURATO:PERSONA], per cui essa non può costituire riconoscimento, anche indiretto, da parte di quest’ultima.

Infine, la sentenza impugnata dà atto dell’intervento eseguito nella notte tra l’11 e il 12 luglio 2017 alla segnaletica esistente in loco, ma ritiene che in ogni caso “… la situazione precedente mostra che seppure sbiadita era chiaramente visibile che si trattava di una corsia preferenziale oltre che dalle linee presenti anche dalla presenza della scritta [OSCURATO:PERSONA] sull’asfalto” (cfr. pag. 10).

L’esecuzione di un intervento di adeguamento sulla segnaletica, peraltro, conferma che la stessa era esistente, con conseguente applicazione del principio per cui qualora l’opponente deduca l’inesistenza della segnaletica, la prova contraria spetta all’Amministrazione, posto che l’esistenza del segnale di preavviso F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5430/2020 o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; Numero sezionale 9526/2021Numero di raccolta generale 34895/2021 mentre quando l’opponente deduca soltanto la non adeguatezza Data pubblicazione 17/11/2021 della segnaletica, la relativa prova incombe a lui (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999, Rv. 527745; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016, Rv. 639939 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017, Rv. 645584).

Poiché nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che detta prova non sia stata raggiunta, e sia invece stato dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] aveva diligentemente provveduto a fare tutto quanto possibile per informare l’utenza dell’intervenuta riattivazione della corsia preferenziale di cui è causa, la censura si risolve in una inammissibile istanza di revisione del giudizio di merito, estranea alla natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez.

U., Sentenza n.24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

La seconda censura, relativa al governo delle spese del giudizio di merito, è inammissibile in quanto il Tribunale le ha regolate secondo il principio generale della soccombenza, peraltro limitando la condanna al solo secondo grado di giudizio”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata da parte ricorrente non offre argomenti nuovi, essendo meramente riproduttiva di quelli articolati con i motivi di ricorso.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5430/2020 legittimità, che liquida in € 900, di cui € 200 per esborsi, oltre Numero sezionale 9526/2021Numero di raccolta generale 34895/2021 rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa Data pubblicazione 17/11/2021 avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 ottobre 2021.

IL PRESIDENTE (L.G.

Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5430-2020 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V. G. CAMOZZI n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 14796/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 11/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5430/2020 Numero sezionale 9526/2021 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 34895/2021Data pubblicazione 17/11/2021 Con sentenza n. 31211/2017 il Giudice di Pace di Roma accoglieva il ricorso proposto da D’[OSCURATO:PERSONA] avverso un verbale di contravvenzione al codice della strada per essere transitato nella corsia preferenziale attivata lungo la via di Portonaccio, in Roma. Con la sentenza impugnata, n. 14796/2019, il Tribunale di Roma accoglieva l’appello principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rigettando quello incidentale, formulato dal D’Alberti in relazione alla statuizione di compensazione delle spese adottata dal giudice di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D’[OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha accolto l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da D’[OSCURATO:PERSONA] avverso un verbale di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in Roma, via di Portonaccio, compensando le spese. Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l’esistenza della corsia preferenziale, e [OSCURATO:PERSONA] aveva adeguatamente pubblicizzato l’intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5430/2020 Numero sezionale 9526/2021 dall’inizio del mese di maggio 2017. Numero di raccolta generale 34895/2021Data pubblicazione 17/11/2021 Il ricorso è articolato in due motivi, con il primo dei quali il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché il giudice di merito non avrebbe tenuto conto che la Prefettura di Roma, con ordinanza del 27.3.2018, aveva annullato un diverso verbale di contravvenzione, elevato nei confronti di altro soggetto in relazione alla stessa violazione (transito nella corsia preferenziale di via di Portonaccio), sul presupposto che la segnaletica orizzontale fosse stata ripristinata da [OSCURATO:PERSONA] soltanto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ad avviso del ricorrente, con tale atto l’Amministrazione avrebbe riconosciuto l’inadeguatezza della segnaletica, almeno fino all’esecuzione dell’intervento di cui anzidetto. La censura è inammissibile, posto che l’ordinanza prefettizia richiamata dal ricorrente si riferisce ad altro soggetto e ad un diverso verbale, elevato in relazione ad una sanzione accertata il 2.5.2017 (cfr. pag. 19 del ricorso), ond’essa non spiega alcun effetto in relazione ai fatti contestati al D’Alberti. Inoltre, detta ordinanza promana da una Amministrazione diversa da [OSCURATO:PERSONA], per cui essa non può costituire riconoscimento, anche indiretto, da parte di quest’ultima. Infine, la sentenza impugnata dà atto dell’intervento eseguito nella notte tra l’11 e il 12 luglio 2017 alla segnaletica esistente in loco, ma ritiene che in ogni caso “… la situazione precedente mostra che seppure sbiadita era chiaramente visibile che si trattava di una corsia preferenziale oltre che dalle linee presenti anche dalla presenza della scritta [OSCURATO:PERSONA] sull’asfalto” (cfr. pag. 10). L’esecuzione di un intervento di adeguamento sulla segnaletica, peraltro, conferma che la stessa era esistente, con conseguente applicazione del principio per cui qualora l’opponente deduca l’inesistenza della segnaletica, la prova contraria spetta all’Amministrazione, posto che l’esistenza del segnale di preavviso F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5430/2020 o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; Numero sezionale 9526/2021Numero di raccolta generale 34895/2021 mentre quando l’opponente deduca soltanto la non adeguatezza Data pubblicazione 17/11/2021 della segnaletica, la relativa prova incombe a lui (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999, Rv. 527745; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016, Rv. 639939 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017, Rv. 645584). Poiché nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che detta prova non sia stata raggiunta, e sia invece stato dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] aveva diligentemente provveduto a fare tutto quanto possibile per informare l’utenza dell’intervenuta riattivazione della corsia preferenziale di cui è causa, la censura si risolve in una inammissibile istanza di revisione del giudizio di merito, estranea alla natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n.24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). La seconda censura, relativa al governo delle spese del giudizio di merito, è inammissibile in quanto il Tribunale le ha regolate secondo il principio generale della soccombenza, peraltro limitando la condanna al solo secondo grado di giudizio”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata da parte ricorrente non offre argomenti nuovi, essendo meramente riproduttiva di quelli articolati con i motivi di ricorso. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5430/2020 legittimità, che liquida in € 900, di cui € 200 per esborsi, oltre Numero sezionale 9526/2021Numero di raccolta generale 34895/2021 rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa Data pubblicazione 17/11/2021 avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 ottobre 2021. IL PRESIDENTE (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :
Sentenza Cassazione n. 34895/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris