CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32414/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 22/01/2026 della Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, con il quale si censura l’ordinanza con cui laCorte di appello ha rigettato l’istanza di riunione del presente procedimento adaltro pendente nei confronti del medesimo imputato, è inammissibile, avendo adoggetto un provvedimento non impugnabile, in quanto meramente ordinatorio,secondo il costante orientamento di questa Corte, per il quale i provvedimentiche dispongono o negano la riunione dei procedimenti sono sottratti ad ogniforma di impugnazione (Sez. 3, n. 37378 del 09/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.265088-01);Rilevato che il secondo motivo, con il quale si deducono violazione degli artt.192 e 546 cod. proc. pen. e dell’art. 629 cod. pen., nonché vizio di motivazionein relazione all’art. 610 cod. pen., è inammissibile poiché sollecita unarivalutazione della qualificazione giuridica del fatto, già esaminata e disattesadalla Corte territoriale, senza confrontarsi con le ragioni poste a fondamentodella decisione impugnata, risolvendosi nella mera reiterazione di deduzioni giàdisattese;Rilevato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, lamancanza di specificità del motivo, cui l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc.pen. ricollega la sanzione dell’inammissibilità, ricorre quando difetti la necessariacorrelazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e le doglianzeprospettate dal ricorrente, con conseguente omissione di una critica effettiva emirata alla motivazione censurata;Rilevato che il terzo motivo, con il quale si deduce violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. per la mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche nella massima estensione, è inammissibile e, comunque,manifestamente infondato, essendo il diniego delle circostanze attenuantigeneriche sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici, avendo laCorte territoriale richiamato gli elementi ritenuti decisivi ai fini del diniego (siveda pag. 3 della sentenza impugnata);Rilevato che, invero, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, non ènecessario che il giudice di merito prenda in esame tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente ilriferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, dovendosi intenderedisattesi o superati tutti gli altri;Rilevato che è parimenti inammissibile la doglianza relativa all’eccessivitàdella pena, non consentita in sede di legittimità quando la decisione sia sorrettada motivazione non manifestamente illogica, atteso che la determinazione dellapena, anche quanto agli aumenti e alle diminuzioni per le circostanze e allafissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, daesercitarsi in conformità ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.;[OSCURATO:PERSONA] che, nel caso di specie, l ’onere motivazionale risultaadeguatamente assolto mediante il richiamo alla gravità del fatto e all’intensitàdel dolo, idonei a giustificare la determinazione della pena in misura superiore alminimo edittale;[OSCURATO:PERSONA], conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]