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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 aprile 2020

Cassazione n. 24944/2023

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igliere - Rel.

ORDINANZA sul ricorso 905/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, Consiglio di Stato in persona del Presidente pro tempore, Presidente del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2023/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto diversi ricorsi davanti alla giustizia amministrativa, approdati poi al Consiglio di Stato.

Egli, tuttavia, ha ricusato il collegio giudicante, sostenendo che alcuni dei suoi membri non potevano prendere parte alla decisione.

Il collegio medesimo, ossia quello ricusato, ha dichiarato manifestamente inammissibile la ricusazione ed ha pronuncia t o decisione nel merito, rigettando il ricorso.

Nello stesso tempo l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì fatto istanza, alConsiglio di Stato, di perenzione del procedimento proprio per difetto di una pronuncia sulla ricusazione, ed anche tale istanza è stata rigettata. 2.-L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale civile di Roma sostenendo che le sentenze rese dal Consiglio di Stato, senza che sia stata rispettata la procedura sulla ricusazione, dovevano ritenersi inesistenti: dunque ha chiesto al giudice ordinario di accertare e dichiarare tale inesistenza. 3.-Il Tribunale di Roma ha qualificato questa domanda come una sostanziale impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, e l’ha ritenuta inammissibile, non essendo possibile impugnare una decisione di quell’organo davanti al giudice ordinario, se non nel caso previsto dalla lege davanti alla Corte di cassazione 3.1.-Questa decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma. 4.-Qui l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Il Consiglio di Stato, ed il Consiglio di Giustizia Amministrativa si sono costituti, per tramite dell’Avvocatura dello Stato, ed hanno chiesto il rigetto del ricorso, anche con memoria.

Considerato che 5.-Il primo motivo prospetta violazione dell’articolo 352 c.p.c.

Sostiene il ricorrente di avere fatto istanza alla Corte di Appello di trattazione orale ed anche ripetutamente, che è stata invece ignorata dal collegio: ne deriverebbe secondo il ricorrente la nullità della sentenza.

Il motivo è infondato.

A parte ogni altro rilievo,va osservato come l’omessa fissazione della udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta, non comporta di per sé nullità della sentenza, ma la comporta solo ove la parte abbia dimostrato che, attraverso la discussione orale , avrebbe fatto valere argomenti non trattati affatto o non sufficientemente negli scritti difensivi, colmando dunque la lacuna (28229/ 2017; Cass. 28188/ 2020), non potendosi condividere l’opposto orientamento secondo cui la nullità è insita nella mancata fissazione della udienza di discussioneorale, a prescindere dalla effettiva lesione del diritto di difesa (Cass.2067/ 2023). 6.-Con il secondo motivo si prospetta una violazione degli articoli 112 e 227 c.p.c.

Secondo il ricorrente la sentenza impugnata contiene una eccessivamente succinta esposizione del fatto storico e processuale, da cui risulterebbe altresì un equivoco: i giudici di appello avrebbero ritenuto erroneamente che il ricorrente ha impugnato le sentenze del Consiglio di Stato, quando invece ha proposto una autonoma domanda volta ad accertare la loro inesistenza, per difetto di preventiva pronuncia sulla istanza di ricusazione.

Egli ribadisce che, secondo le norme del processo amministrativo, l’istanza di ricusazione andava decisa non dai giudici ricusati ma da altri e che,con l’azione qui proposta, egli ha fatto valere la carenza di potere di quei giudici amministrativi che hanno deciso i ricorsi dopo avere giudicato sulla loro ricusazione.

Domanda fraintesa dai giudici di appello, che invece l’avrebbero qualificato come impugnazione della sentenza del Consiglio di Stato. 7.-Il terzo motivo , che prospetta violazione degli articoli 132 e 277 c.p.c., è conseguenza del secondo.

I giudici di appello, non avendo correttamente qualificato la domanda, ed avendo erroneamente ritenuto che venivano impugnate le sentenze del Consiglio di Stato davanti ad un giudice ordinario, hanno omesso di pronunciare sull’effettivo oggetto della domanda: lacarenza di potere del giudice amministrativo, dovuta alla circostanza di aver deciso la ricusazione in violazione della legge. 8.-Anche il quarto motivo, che denuncia violazione dell’articolo 18 del codice di procedura amministrativa e degli articoli 51 e ss. del codice di procedura civile, verte sulla medesimaquestione: non si è trattato dellaimpugnazione di sentenze del Consiglio di Stato, bensì dell’azione volta a far dichiarare la loro giuridica inesistenza, per essere state emesse in carenza di potere.

Questi motivi, che hanno tra loro connessione logica, possono valutarsi insieme e sono infondati.

La corte di Appello ha chiaramente compreso che il vizio che il ricorrente attribuiva alle decisioni del Consiglio di Stato, e che, secondo lui le rendeva inesistenti, era quello di carenza di potere, ossia consisteva nel fatto che quelle decisioni era state rese nonostante fosse stata formulata istanza di ricusazione, e nonostante sul quella istanza avessero deciso gli stessi giudici ricusati: risulta a pagina 2, dove si legge che “l’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto di avere, lungi dall’impugnare le sentenza in premessa, avanzato dinanzi al Tribunale un’autonoma domanda di inesistenza delle pronunce in parola”.

E tuttavia, correttamente, i giudici di appello ritengono che non si tratta di un’autonoma azione,a dispetto della formale rubrica, ma , per l’appunto , di una impugnazione.

Del resto, chiedere che si dichiari l’inesistenza di una sentenza, anziché la sua nullità, vuol dire niente altro che impugnarla.

Non ha pregio la tesi del ricorrente secondo cui l’inesistenza della sentenza legittima una distinta ed autonoma azione dichiarativa, anziché dover essere fatta valere con l’impugnazione.

Chi fa valere un vizio di una sentenza (nullità o inesistenza non rileva) impugna quella sentenza, con mezzo ordinario o straordinario.

Non è dato far valere il vizio di inesistenza con un autonomo giudizio di accertamento di quel vizio.

Ciò detto in generale, davanti al giudice ordinario, l’impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato è consentita soltanto per motivi di giurisdizione. 8.-Con il quinto motivo si prospetta violazione degli articoli 91 e 96 c.p.c.

Il ricorrente si duole della liquidazione delle spese da lite temerariaa suo danno.

L’argomento su cui basa questa censura è inammissibile: egli ripete che la condanna è infondata, in quanto fondatoera il ricorso, control’evidenza del fatto che è stato rigettato. 9.-Con il sesto motivo si prospetta violazione dell’articolo 221 c.p.c .

Il ricorrentesostiene di avere propos to querela di falso della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva inteso la domanda come di impugnazione delle sentenzeamministrative, quando invece si trattava di autonoma declaratoria di inesistenza di quelle domande.

Il giudice di appello avrebbe liquidato apoditticamente tale istanza di querela di falso come inammissibile, ma senza motivarne le ragioni e contrariamente alle regole che disciplinano quella istanza.

Il motivo è infondato.

La querela mirava non già a far valere una falsità di un qualche documento o atto, ma mirava a contestare una valutazione del giudice di primo grado, ossia quella ripetutamente qui messa in luce, secondo cui la domanda introdotta da Stara era da intendersi come una impugnazione.

E’ di tutta evidenza che l’eventuale errore di decisione, o di qualificazione della domanda, o un qualunque errore che sia contenuto nella sentenza di primo grado, va fatto valere con l’impugnazione e non con la querela di falso, e che, trattandosi, questa , di elementare constatazione, non v’era bisognodi soverchia motivazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 5200,00 euro, oltre 200,00 euro di esborsi.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 905/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, Consiglio di Stato in persona del Presidente pro tempore, Presidente del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2023/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto diversi ricorsi davanti alla giustizia amministrativa, approdati poi al Consiglio di Stato. Egli, tuttavia, ha ricusato il collegio giudicante, sostenendo che alcuni dei suoi membri non potevano prendere parte alla decisione. Il collegio medesimo, ossia quello ricusato, ha dichiarato manifestamente inammissibile la ricusazione ed ha pronuncia t o decisione nel merito, rigettando il ricorso. Nello stesso tempo l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì fatto istanza, alConsiglio di Stato, di perenzione del procedimento proprio per difetto di una pronuncia sulla ricusazione, ed anche tale istanza è stata rigettata. 2.-L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale civile di Roma sostenendo che le sentenze rese dal Consiglio di Stato, senza che sia stata rispettata la procedura sulla ricusazione, dovevano ritenersi inesistenti: dunque ha chiesto al giudice ordinario di accertare e dichiarare tale inesistenza. 3.-Il Tribunale di Roma ha qualificato questa domanda come una sostanziale impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, e l’ha ritenuta inammissibile, non essendo possibile impugnare una decisione di quell’organo davanti al giudice ordinario, se non nel caso previsto dalla lege davanti alla Corte di cassazione 3.1.-Questa decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma. 4.-Qui l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Il Consiglio di Stato, ed il Consiglio di Giustizia Amministrativa si sono costituti, per tramite dell’Avvocatura dello Stato, ed hanno chiesto il rigetto del ricorso, anche con memoria. Considerato che 5.-Il primo motivo prospetta violazione dell’articolo 352 c.p.c. Sostiene il ricorrente di avere fatto istanza alla Corte di Appello di trattazione orale ed anche ripetutamente, che è stata invece ignorata dal collegio: ne deriverebbe secondo il ricorrente la nullità della sentenza. Il motivo è infondato. A parte ogni altro rilievo,va osservato come l’omessa fissazione della udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta, non comporta di per sé nullità della sentenza, ma la comporta solo ove la parte abbia dimostrato che, attraverso la discussione orale , avrebbe fatto valere argomenti non trattati affatto o non sufficientemente negli scritti difensivi, colmando dunque la lacuna (28229/ 2017; Cass. 28188/ 2020), non potendosi condividere l’opposto orientamento secondo cui la nullità è insita nella mancata fissazione della udienza di discussioneorale, a prescindere dalla effettiva lesione del diritto di difesa (Cass.2067/ 2023). 6.-Con il secondo motivo si prospetta una violazione degli articoli 112 e 227 c.p.c. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata contiene una eccessivamente succinta esposizione del fatto storico e processuale, da cui risulterebbe altresì un equivoco: i giudici di appello avrebbero ritenuto erroneamente che il ricorrente ha impugnato le sentenze del Consiglio di Stato, quando invece ha proposto una autonoma domanda volta ad accertare la loro inesistenza, per difetto di preventiva pronuncia sulla istanza di ricusazione. Egli ribadisce che, secondo le norme del processo amministrativo, l’istanza di ricusazione andava decisa non dai giudici ricusati ma da altri e che,con l’azione qui proposta, egli ha fatto valere la carenza di potere di quei giudici amministrativi che hanno deciso i ricorsi dopo avere giudicato sulla loro ricusazione. Domanda fraintesa dai giudici di appello, che invece l’avrebbero qualificato come impugnazione della sentenza del Consiglio di Stato. 7.-Il terzo motivo , che prospetta violazione degli articoli 132 e 277 c.p.c., è conseguenza del secondo. I giudici di appello, non avendo correttamente qualificato la domanda, ed avendo erroneamente ritenuto che venivano impugnate le sentenze del Consiglio di Stato davanti ad un giudice ordinario, hanno omesso di pronunciare sull’effettivo oggetto della domanda: lacarenza di potere del giudice amministrativo, dovuta alla circostanza di aver deciso la ricusazione in violazione della legge. 8.-Anche il quarto motivo, che denuncia violazione dell’articolo 18 del codice di procedura amministrativa e degli articoli 51 e ss. del codice di procedura civile, verte sulla medesimaquestione: non si è trattato dellaimpugnazione di sentenze del Consiglio di Stato, bensì dell’azione volta a far dichiarare la loro giuridica inesistenza, per essere state emesse in carenza di potere. Questi motivi, che hanno tra loro connessione logica, possono valutarsi insieme e sono infondati. La corte di Appello ha chiaramente compreso che il vizio che il ricorrente attribuiva alle decisioni del Consiglio di Stato, e che, secondo lui le rendeva inesistenti, era quello di carenza di potere, ossia consisteva nel fatto che quelle decisioni era state rese nonostante fosse stata formulata istanza di ricusazione, e nonostante sul quella istanza avessero deciso gli stessi giudici ricusati: risulta a pagina 2, dove si legge che “l’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto di avere, lungi dall’impugnare le sentenza in premessa, avanzato dinanzi al Tribunale un’autonoma domanda di inesistenza delle pronunce in parola”. E tuttavia, correttamente, i giudici di appello ritengono che non si tratta di un’autonoma azione,a dispetto della formale rubrica, ma , per l’appunto , di una impugnazione. Del resto, chiedere che si dichiari l’inesistenza di una sentenza, anziché la sua nullità, vuol dire niente altro che impugnarla. Non ha pregio la tesi del ricorrente secondo cui l’inesistenza della sentenza legittima una distinta ed autonoma azione dichiarativa, anziché dover essere fatta valere con l’impugnazione. Chi fa valere un vizio di una sentenza (nullità o inesistenza non rileva) impugna quella sentenza, con mezzo ordinario o straordinario. Non è dato far valere il vizio di inesistenza con un autonomo giudizio di accertamento di quel vizio. Ciò detto in generale, davanti al giudice ordinario, l’impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato è consentita soltanto per motivi di giurisdizione. 8.-Con il quinto motivo si prospetta violazione degli articoli 91 e 96 c.p.c. Il ricorrente si duole della liquidazione delle spese da lite temerariaa suo danno. L’argomento su cui basa questa censura è inammissibile: egli ripete che la condanna è infondata, in quanto fondatoera il ricorso, control’evidenza del fatto che è stato rigettato. 9.-Con il sesto motivo si prospetta violazione dell’articolo 221 c.p.c . Il ricorrentesostiene di avere propos to querela di falso della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva inteso la domanda come di impugnazione delle sentenzeamministrative, quando invece si trattava di autonoma declaratoria di inesistenza di quelle domande. Il giudice di appello avrebbe liquidato apoditticamente tale istanza di querela di falso come inammissibile, ma senza motivarne le ragioni e contrariamente alle regole che disciplinano quella istanza. Il motivo è infondato. La querela mirava non già a far valere una falsità di un qualche documento o atto, ma mirava a contestare una valutazione del giudice di primo grado, ossia quella ripetutamente qui messa in luce, secondo cui la domanda introdotta da Stara era da intendersi come una impugnazione. E’ di tutta evidenza che l’eventuale errore di decisione, o di qualificazione della domanda, o un qualunque errore che sia contenuto nella sentenza di primo grado, va fatto valere con l’impugnazione e non con la querela di falso, e che, trattandosi, questa , di elementare constatazione, non v’era bisognodi soverchia motivazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 5200,00 euro, oltre 200,00 euro di esborsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
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