CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13881/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa in data 10/05/2021 dal Tribunale di Marsala, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 commesso in Marsala 11 10 febbraio 2016 con recidiva reiterata e infraquinquennale; ritenuto che l'unico motivo, in punto di diniego della sanzione sostitutiva, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che il giudice di merito a pag.5 ha ampiamente dato conto delle ragioni del diniego della sanzione sostitutiva, posto che l'art.58 della I.n.689/1981 regola il potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva, imponendogli di attenersi ai parametri di cui all'art.133 cod. pen.; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2