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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 09794/2022

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nunciato la seguente L I A V A D a : ORDINANZA t o m a F i r sul ricorso iscritto al n. 4972/2021 R.G., proposto da b - d 1 7 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell'art. 5 a 86 c.p.c., con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 24, 7 3 8 e e b f 9 c presso il dott. [OSCURATO:PERSONA]. 4 5 2 6 8 4 9 -RICORRENTE- 0 8 2 4 2 contro 3 8 1 c a [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], i a con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso 3 S e rC A l'avv. [OSCURATO:PERSONA].

N G A . -CONTRORICORRENTE- P .

S .

C e B A P E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], A R U D a : rappresentate e difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in s o E m e s Bari, al [OSCURATO:PERSONA] XI, n. 19. -CONTRORICORRENTI- V A N N I avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3513/2020, G I G I O I O L U pubblicata in data 15.7.2020.

R D Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno L O M B A : 27.1.2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

D at o a F i r m ▪ ‘rel b b e Numero registro generale 4972/2021 f 4 3 8 Numero sezionale 987/2022 Numero di raccolta generale 9794/2022 d 0 7 4 5 9 0 Data pubblicazione 25/03/2022 6 9 2 5 c a 3 a d 4 b f 9 c [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 6 6 l # : i a

1. La Corte d'appello di Roma, accogliendo il gravame proposto S e r - dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la decisione con cui il tribunale C A N G aveva dichiarato l'estinzione del giudizio, proposto dal ricorrente per A P .

S . ottenere il pagamento di compensi professionali.

La causa era stata B A P E C sospesa a seguito della proposizione di un regolamento di A R U competenza, definito con ordinanza di legittimità n. 22341/2016, e, D a : o s s una volta riassunto, il giudice di primo grado ne aveva dichiarato E m e l'estinzione per decorso del termine previsto dall'art. 50 c.p.c.

M E L A A R La Corte di merito ha riformato la pronuncia, sul rilievo che, tenuto C conto della data di instaurazione del processo, il termine di V A L I A D a : riassunzione era pari a sei mesi e non era decorso al momento della t o m a F i r riassunzione.

La pronuncia ha anche evidenziato che la causa era a 7 b - d 1 decisione monocratica, per cui l'ordinanza di estinzione, avendo 5 a natura decisoria, era impugnabile con l'appello, restando irrilevante 7 3 8 e e 5 b f 9 c che nel frattempo fosse stato revocato il provvedimento di estinzione 4 9 4 ad opera del tribunale, poiché la precedente ordinanza era 0 8 2 4 2 2 6 8 emendabile solo dal giudice dell'impugnazione. 1 c a - Avverso la sentenza propone ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso l # i a S e r affidato ad un unico motivo, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

N G C A 3 A .

S P Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto E C manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art.

B A P A R U380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il D a : o Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

E m e s s N I In prossimità dell'adunanza camerale sia il ricorrente che i A N O V controricorrenti hanno depositato memorie.

G I G I

1. La cancellazione dell'albo dei difensori dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] U I R D O L non può dar luogo ad interruzione (essendo il giudizio di cassazione B A O M L D a : 2 di 4 t o F i r m a Numero registro generale 4972/2021 Numero sezionale 987/2022 Numero di raccolta generale 9794/2022 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e Data pubblicazione 25/03/2022 6 9 2 5 c a 3 a d 4 caratterizzato dall'impulso d'ufficio), né al rinvio a nuovo ruolo, 6 6 b f 9 c l # : i a provvedimento necessario solo per rendere edotta la parte della S e r A 3 necessità di nominare altro difensore, mentre nel presente giudizio C N G il Lucarelli si è difeso in proprio e si è cancellato dall'albo, trovandosi, A .

P .

S . sin dalla cancellazione, in condizione di nominare tempestivamente A P E C un diverso difensore.

A R U B

2. L'unico motivo di ricorso denuncia l'erroneità della pronuncia D a : per aver ritenuto irrilevante l'intervenuta revoca dell'ordinanza di estinzione, trattandosi - secondo il ricorrente - di statuizione non A R M E L A E m e s s o coerente con il dispositivo e non decisiva ai fini di causa.

C A Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

V A L I D a : Il ricorrente non risulta in alcun modo soccombente in appello, t o m a F i r avendo ottenuto la riforma integrale della pronuncia di estinzione. 7 b - d 1 Il provvedimento adottato in primo grado deve ritenersi 5 a 3 8 e e integralmente sostituito dalla decisione di appello, che, con 7 f 9 c statuizione non impugnata, ha escluso che il processo si fosse estinto 4 5 b per intervenuta decorrenza del termine di riassunzione. 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 Nessuna rilevanza può assumere il fatto che le controparti abbiano 3 8 1 c a insistito - anche nel prosieguo - per la declaratoria di estinzione, l # : i a S e r non avendo impugnato la sentenza di appello, che pertanto vincola il giudice dinanzi al quale prosegue il processo.

N G C A 3 A .

P .

La decisione che definito il gravame si è peraltro limitata a sancire S . l'ininfluenza della revoca dell'ordinanza di estinzione adottata dal A P E C R U B tribunale ai fini della decisione sull'impugnazione, disponendo, A D a : conformemente alle richieste del Lucarelli, che la causa proseguisse E m e s s o regolarmente, per cui un'eventuale modifica della motivazione non N I sortirebbe alcun effetto utile per la parte.

Non è comunque ammissibile ottenere una riforma - in parte qua - I G I G I O V A N O L U della sola motivazione.

O M B A R D L D a : t o 3 di 4 m a F i r b b e Numero registro generale 4972/2021 f 4 3 8 Numero sezionale 987/2022 7 4 5 9 0 Numero di raccolta generale 9794/2022 2 d 0 a Data pubblicazione 25/03/2022 6 9 2 5 c d 4 3 a t # 9 c Come già stabilito da questa Corte, il ricorso per cassazione proposto 6 6 l # : i a al solo scopo di modificare la motivazione della sentenza impugnata S e r - fermo restando il dispositivo - deve ritenersi inammissibile per C A G N difetto di un interesse attuale ad ottenere la rimozione di una A .

P .

S . pronuncia sfavorevole, tanto più ove risulti investita, come nel caso C A P E di specie, la motivazione in diritto, che può essere autonomamente A R U B corretta dalla Corte di cassazione, ex art. 384, comma 2, c.p.c.

D a : o (Cass. 17159/2020; Cass. 16171/2015; Cass. 13010/2003).

E m e s s L A Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese processuali A R M E liquidate in dispositivo.

C I A Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, M A L : D a della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da t o i r m a parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo F - 1 7 b d unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- 5 a bis dello stesso art. 13, se dovuto. 7 3 8 e e f 9 c P.Q.M. 4 5 b 2 6 8 4 9 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al 8 2 4 2 pagamento delle spese processuali, pari ad C 200,00 per esborsi ed a 8 1 c C 2000,00 per compenso, oltre ad accessori di legge e rimborso l # : i a S e r forfettario delle spese generali in misura del 15%, in favore di 3 C A ciascun gruppo di controricorrenti.

N G A .

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della P .

S . sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte A P E C R U B del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di coAttibuto unificato, A é; D a : pari a quello previsto per il ricoykora norma deVcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. , E m e s s o N I Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente L I A V A D a : ORDINANZA t o m a F i r sul ricorso iscritto al n. 4972/2021 R.G., proposto da b - d 1 7 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell'art. 5 a 86 c.p.c., con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 24, 7 3 8 e e b f 9 c presso il dott. [OSCURATO:PERSONA]. 4 5 2 6 8 4 9 -RICORRENTE- 0 8 2 4 2 contro 3 8 1 c a [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], i a con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso 3 S e rC A l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. N G A . -CONTRORICORRENTE- P . S . C e B A P E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], A R U D a : rappresentate e difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in s o E m e s Bari, al [OSCURATO:PERSONA] XI, n. 19. -CONTRORICORRENTI- V A N N I avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3513/2020, G I G I O I O L U pubblicata in data 15.7.2020. R D Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno L O M B A : 27.1.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. D at o a F i r m ▪ ‘rel b b e Numero registro generale 4972/2021 f 4 3 8 Numero sezionale 987/2022 Numero di raccolta generale 9794/2022 d 0 7 4 5 9 0 Data pubblicazione 25/03/2022 6 9 2 5 c a 3 a d 4 b f 9 c [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 6 6 l # : i a 1. La Corte d'appello di Roma, accogliendo il gravame proposto S e r - dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la decisione con cui il tribunale C A N G aveva dichiarato l'estinzione del giudizio, proposto dal ricorrente per A P . S . ottenere il pagamento di compensi professionali. La causa era stata B A P E C sospesa a seguito della proposizione di un regolamento di A R U competenza, definito con ordinanza di legittimità n. 22341/2016, e, D a : o s s una volta riassunto, il giudice di primo grado ne aveva dichiarato E m e l'estinzione per decorso del termine previsto dall'art. 50 c.p.c. M E L A A R La Corte di merito ha riformato la pronuncia, sul rilievo che, tenuto C conto della data di instaurazione del processo, il termine di V A L I A D a : riassunzione era pari a sei mesi e non era decorso al momento della t o m a F i r riassunzione. La pronuncia ha anche evidenziato che la causa era a 7 b - d 1 decisione monocratica, per cui l'ordinanza di estinzione, avendo 5 a natura decisoria, era impugnabile con l'appello, restando irrilevante 7 3 8 e e 5 b f 9 c che nel frattempo fosse stato revocato il provvedimento di estinzione 4 9 4 ad opera del tribunale, poiché la precedente ordinanza era 0 8 2 4 2 2 6 8 emendabile solo dal giudice dell'impugnazione. 1 c a - Avverso la sentenza propone ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso l # i a S e r affidato ad un unico motivo, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. N G C A 3 A . S P Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto E C manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art. B A P A R U380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il D a : o Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. E m e s s N I In prossimità dell'adunanza camerale sia il ricorrente che i A N O V controricorrenti hanno depositato memorie. G I G I 1. La cancellazione dell'albo dei difensori dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] U I R D O L non può dar luogo ad interruzione (essendo il giudizio di cassazione B A O M L D a : 2 di 4 t o F i r m a Numero registro generale 4972/2021 Numero sezionale 987/2022 Numero di raccolta generale 9794/2022 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e Data pubblicazione 25/03/2022 6 9 2 5 c a 3 a d 4 caratterizzato dall'impulso d'ufficio), né al rinvio a nuovo ruolo, 6 6 b f 9 c l # : i a provvedimento necessario solo per rendere edotta la parte della S e r A 3 necessità di nominare altro difensore, mentre nel presente giudizio C N G il Lucarelli si è difeso in proprio e si è cancellato dall'albo, trovandosi, A . P . S . sin dalla cancellazione, in condizione di nominare tempestivamente A P E C un diverso difensore. A R U B 2. L'unico motivo di ricorso denuncia l'erroneità della pronuncia D a : per aver ritenuto irrilevante l'intervenuta revoca dell'ordinanza di estinzione, trattandosi - secondo il ricorrente - di statuizione non A R M E L A E m e s s o coerente con il dispositivo e non decisiva ai fini di causa. C A Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. V A L I D a : Il ricorrente non risulta in alcun modo soccombente in appello, t o m a F i r avendo ottenuto la riforma integrale della pronuncia di estinzione. 7 b - d 1 Il provvedimento adottato in primo grado deve ritenersi 5 a 3 8 e e integralmente sostituito dalla decisione di appello, che, con 7 f 9 c statuizione non impugnata, ha escluso che il processo si fosse estinto 4 5 b per intervenuta decorrenza del termine di riassunzione. 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 Nessuna rilevanza può assumere il fatto che le controparti abbiano 3 8 1 c a insistito - anche nel prosieguo - per la declaratoria di estinzione, l # : i a S e r non avendo impugnato la sentenza di appello, che pertanto vincola il giudice dinanzi al quale prosegue il processo. N G C A 3 A . P . La decisione che definito il gravame si è peraltro limitata a sancire S . l'ininfluenza della revoca dell'ordinanza di estinzione adottata dal A P E C R U B tribunale ai fini della decisione sull'impugnazione, disponendo, A D a : conformemente alle richieste del Lucarelli, che la causa proseguisse E m e s s o regolarmente, per cui un'eventuale modifica della motivazione non N I sortirebbe alcun effetto utile per la parte. Non è comunque ammissibile ottenere una riforma - in parte qua - I G I G I O V A N O L U della sola motivazione. O M B A R D L D a : t o 3 di 4 m a F i r b b e Numero registro generale 4972/2021 f 4 3 8 Numero sezionale 987/2022 7 4 5 9 0 Numero di raccolta generale 9794/2022 2 d 0 a Data pubblicazione 25/03/2022 6 9 2 5 c d 4 3 a t # 9 c Come già stabilito da questa Corte, il ricorso per cassazione proposto 6 6 l # : i a al solo scopo di modificare la motivazione della sentenza impugnata S e r - fermo restando il dispositivo - deve ritenersi inammissibile per C A G N difetto di un interesse attuale ad ottenere la rimozione di una A . P . S . pronuncia sfavorevole, tanto più ove risulti investita, come nel caso C A P E di specie, la motivazione in diritto, che può essere autonomamente A R U B corretta dalla Corte di cassazione, ex art. 384, comma 2, c.p.c. D a : o (Cass. 17159/2020; Cass. 16171/2015; Cass. 13010/2003). E m e s s L A Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese processuali A R M E liquidate in dispositivo. C I A Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, M A L : D a della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da t o i r m a parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo F - 1 7 b d unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- 5 a bis dello stesso art. 13, se dovuto. 7 3 8 e e f 9 c P.Q.M. 4 5 b 2 6 8 4 9 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al 8 2 4 2 pagamento delle spese processuali, pari ad C 200,00 per esborsi ed a 8 1 c C 2000,00 per compenso, oltre ad accessori di legge e rimborso l # : i a S e r forfettario delle spese generali in misura del 15%, in favore di 3 C A ciascun gruppo di controricorrenti. N G A . Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della P . S . sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte A P E C R U B del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di coAttibuto unificato, A é; D a : pari a quello previsto per il ricoykora norma deVcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. , E m e s s o N I Così deciso i
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