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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 1982

Cassazione n. 49522/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE) il 22/09/1982 avverso la sentenza del 17/06/2022 del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso i propri difensori, impugna la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 17 giugno 2022, che gli ha applicato la pena ex art. 444, cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, ed 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, disponendo altresì la «confisca di quanto in sequestro, ad eccezione dei beni di cui al verbale di sequestro del 9.11.2021, ore 2:15, Questura di Lecce», dei quali ha disposto la restituzione.

Egli lamenta l'assoluto difetto di motivazione della statuizione di confisca sui beni residui rispetto a quelli restituiti.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile.

La sentenza di "patteggiamento" che abbia applicato una misura di sicurezza, qualora - come nel caso in esame - quest'ultima non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, è ricorribile per cassazione, ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348).

Ma, così come previsto, appunto, da tale disciplina generale, il ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le doglianze proposte [art. 581, lett. d), cod. proc. pen.], non potendo altrimenti essere ammesso.

Nel caso specifico, invece, il ricorrente non solo non esplicita le ragioni poste a fondamento della sua censura, maiancor prima, non indica neppure quali siano i beni confiscati, impedendo, in tal modo, alla Corte di cassazione qualsiasi delibazione sulla natura degli stessi in relazione al reato, e quindi sul carattere obbligatorio o facoltativo della misura ablativa, nonché, di conseguenza, sull'illegalità o meno della medesima e sul relativo difetto di motivazione.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE) il 22/09/1982 avverso la sentenza del 17/06/2022 del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso i propri difensori, impugna la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 17 giugno 2022, che gli ha applicato la pena ex art. 444, cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, ed 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, disponendo altresì la «confisca di quanto in sequestro, ad eccezione dei beni di cui al verbale di sequestro del 9.11.2021, ore 2:15, Questura di Lecce», dei quali ha disposto la restituzione. Egli lamenta l'assoluto difetto di motivazione della statuizione di confisca sui beni residui rispetto a quelli restituiti. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. La sentenza di "patteggiamento" che abbia applicato una misura di sicurezza, qualora - come nel caso in esame - quest'ultima non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, è ricorribile per cassazione, ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348). Ma, così come previsto, appunto, da tale disciplina generale, il ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le doglianze proposte [art. 581, lett. d), cod. proc. pen.], non potendo altrimenti essere ammesso. Nel caso specifico, invece, il ricorrente non solo non esplicita le ragioni poste a fondamento della sua censura, maiancor prima, non indica neppure quali siano i beni confiscati, impedendo, in tal modo, alla Corte di cassazione qualsiasi delibazione sulla natura degli stessi in relazione al reato, e quindi sul carattere obbligatorio o facoltativo della misura ablativa, nonché, di conseguenza, sull'illegalità o meno della medesima e sul relativo difetto di motivazione. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 49522/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris