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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 31933/2025

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le era stata riconosciuta l’anzianità pre ruolo di soli 5 anni, mentre l’anzianità di servizio accumulata era di 6 anni, 6 mesi e 14 giorni;

2. la Corte di Appello di Bologna , in accoglimento dell’appello principale proposto dalla Greggio, in riforma della sentenza impugnata ha dichiarato il diritto della medesima all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio per i servizi pre-ruolo effettivamente svolti come maestra d’infanzia ai fini giuridici ed economici, con particolare riferimento alle progressioni economiche del ruolo, in misura pari a 6 anni, 6 mesi e 14 giorni, ed ha rigettato l’appello incidentale condizionato proposto dal Comune di Bologna;

3. la Corte territoriale ha richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui dopo l’entrata in vigore della Direttiva 70/1999 CE, l’anzianità relativa ai periodi pregressi deve essere integralmente riconosciuta per gli effetti futuri, riconoscibili solo dopo l’entrata in vigore della Direttiva, non rilevando la data di ricostruzione della carriera;

4. ha escluso la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione sulla sussistenza dell’interesse ad agire, avendo il giudice di prime cure rinviato alla motivazione di una pronuncia del Tribunale resa in un caso simileanche in punto di difetto di interesse;

5. non ha condiviso le statuizioni del Tribunale in ordine all’insussistenza dell’interesse ad agire, in quanto l’anzianità di servizio incide sulle progressioni economiche anteriori e future, nonché sugli istituti correlati, quali il trattamento pensionistico ed il trattamento di fine rapporto (I.P.S.); ha in proposito evidenziato che nel conteggio della maggiore anzianità non riconosciuta, la Greggio aveva già considerato il riallineamento operato dal Comune dopo 18 anni ed aveva reclamato il riconoscimento di un servizio pre ruolo superiore di 1 anno, 6 mesi e 14 giorni rispetto a quello riconosciuto dal Comune;

6. il giudice di appello ha inoltre ritenuto infondate le eccezioni di difetto di giurisdizione, prescrizione e decadenza sollevate dal Comune, e riproposte con il ricorso incidentale condizionato;

7. ha rilevato che il Comune nel giudizio di primo grado non aveva eccepito la diversità delle mansioni svolte dalla Greggio rispetto a quelle espletate dalle maestre di infanzia in ruolo, né la sussistenza di ragioni oggettive che giustificassero la disparitàdi trattamento, ed ha pertanto ritenuto discriminatorio il mancato integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini economici e giuridici, evidenziando che le giornate svolte nei campi estivi non erano state conteggiate dalla Greggio ai fini della quantificazione della maggiore anzianità;

8. avverso tale sentenza il Comune di Bologna ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi; in via subordinata ha formulato istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE;

9. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994 e della clausola 4 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, nonché violazione degli artt. 2934 ss. cod. civ. e dell’art. 11, comma primo, delle disposizioni sulla legge in generale, per avere la Corte applicato retroattivamente la Direttiva sull’erroneo presupposto che la Greggio non avesse richiesto una modifica delle condizioni di impiego, e per avere erroneamente ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione; evidenzia che la Greggio aveva chiesto l’emissione di un nuovo decreto di ricostruzione della carriera, ed aveva dunque domandato una modifica delle condizioni di impiego stabilite con il decreto di ricostruzione della carriera per quanto attiene al periodo antecedente all’entrata in vigore della Direttiva 1999/70/CE; precisa chel’immissione in ruolo della Greggio è avvenuta nel 1997, mentre il decreto di ricostruzione della carriera è stato comunicato in data 13.5.1999, e dunque in epoca anteriore all’entrata in vigore della Direttiva, che non ha carattere retroattivo; sostiene che il riconoscimento dell’integrale anzianità di ruolo costituisce un autonomo diritto, già prescritto al momento della domanda;

2. con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione degli artt. 100, 414 e 437 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; evidenzia che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la sentenza del Tribunale, alla cui motivazione il giudice di primo grado aveva rinviato al fine di escludere l’interesse ad agire,aveva riguardato una situazione identica; deduce che la Greggio nel ricorso introduttivo non aveva allegato elementi o circostanze utili a dimostrare l’interesse concreto ed attuale alla decisione richiesta; lamenta la tardività e l’inammissibilità delle allegazioni riguardanti l’interesse ad agire contenute nell’appello principale e tempestivamente contestate dal Comune;

3. con la terza critica il ricorso denuncia violazione dell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 e dei principi in materia di riparto di giurisdizione, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 1 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario e per avere erroneamente respinto l’eccezione di decadenza dall’azione; evidenzia che tutta l’attività lavorativa pre-ruolo, anteriore al 30 giugno 1998, si era svolta sulla base di contratti soggetti alla disciplina pubblicistica, e che la natura di tali atti, anche riguardo all’accertamento della relativa anzianità, non era stata modificata dalla successiva immissione in ruolo e dalla privatizzazione del rapporto di lavoro, che aveva riguardato il successivo rapporto a tempo indeterminato;

4. con la quarta censura il ricorso denuncia violazione e/o errataapplicazione della clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo indeterminato, allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE e dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; deduce che nella memoria di costituzione di primo grado il Comune di Bologna aveva richiamato la giurisprudenza comunitaria, secondo cui la clausola 4 dell’Accordo quadro va interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che escluda totalmente la considerazione dei periodi di servizio compiuti dal lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’autorità pubblica, ai fini della determinazione dell’anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato; sostiene che il sistema di calcolo del periodo pre-ruolo contenuto nell’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 non viola il principio di non discriminazione contenuto nella clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo indeterminato, allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE e dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994;

5. con il quinto motivo il ricorso denuncia l’apparenza della motivazione per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.; lamenta che il rinvio ad una pluralità di sentenze, trascritte una di seguito all’altra, aveva quasi integralmente sostituito le considerazioni del Collegio, con argomentazioni contraddittorie, avendo la Corte territoriale da un lato escluso la decadenza dall’azione in quanto il decreto di ricostruzione di carriera è successivo al 30.6.1998, e dall’altro ha considerato irrilevante la data del suddetto decreto ai fini dell’applicazione della Direttiva 1999/70/CE; evidenzia la contraddittorietà dei riferimenti alle pronunce di legittimità;

6. il Collegioritiene inoltre che debba essere sollecitato il contraddittorio sulla questione del contratto collettivo applicabile da parte del datore di lavoro pubblico;

7. è altresì opportuno che l’esame delle question i relative alla prescrizione del diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio e della relativa efficacia della Direttiva 1999/70UE, attesa anche la prospettazione in via subordinata di istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE, avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiarerilievo di diritto.

P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso RG n. 12304 del 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le era stata riconosciuta l’anzianità pre ruolo di soli 5 anni, mentre l’anzianità di servizio accumulata era di 6 anni, 6 mesi e 14 giorni; 2. la Corte di Appello di Bologna , in accoglimento dell’appello principale proposto dalla Greggio, in riforma della sentenza impugnata ha dichiarato il diritto della medesima all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio per i servizi pre-ruolo effettivamente svolti come maestra d’infanzia ai fini giuridici ed economici, con particolare riferimento alle progressioni economiche del ruolo, in misura pari a 6 anni, 6 mesi e 14 giorni, ed ha rigettato l’appello incidentale condizionato proposto dal Comune di Bologna; 3. la Corte territoriale ha richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui dopo l’entrata in vigore della Direttiva 70/1999 CE, l’anzianità relativa ai periodi pregressi deve essere integralmente riconosciuta per gli effetti futuri, riconoscibili solo dopo l’entrata in vigore della Direttiva, non rilevando la data di ricostruzione della carriera; 4. ha escluso la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione sulla sussistenza dell’interesse ad agire, avendo il giudice di prime cure rinviato alla motivazione di una pronuncia del Tribunale resa in un caso simileanche in punto di difetto di interesse; 5. non ha condiviso le statuizioni del Tribunale in ordine all’insussistenza dell’interesse ad agire, in quanto l’anzianità di servizio incide sulle progressioni economiche anteriori e future, nonché sugli istituti correlati, quali il trattamento pensionistico ed il trattamento di fine rapporto (I.P.S.); ha in proposito evidenziato che nel conteggio della maggiore anzianità non riconosciuta, la Greggio aveva già considerato il riallineamento operato dal Comune dopo 18 anni ed aveva reclamato il riconoscimento di un servizio pre ruolo superiore di 1 anno, 6 mesi e 14 giorni rispetto a quello riconosciuto dal Comune; 6. il giudice di appello ha inoltre ritenuto infondate le eccezioni di difetto di giurisdizione, prescrizione e decadenza sollevate dal Comune, e riproposte con il ricorso incidentale condizionato; 7. ha rilevato che il Comune nel giudizio di primo grado non aveva eccepito la diversità delle mansioni svolte dalla Greggio rispetto a quelle espletate dalle maestre di infanzia in ruolo, né la sussistenza di ragioni oggettive che giustificassero la disparitàdi trattamento, ed ha pertanto ritenuto discriminatorio il mancato integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini economici e giuridici, evidenziando che le giornate svolte nei campi estivi non erano state conteggiate dalla Greggio ai fini della quantificazione della maggiore anzianità; 8. avverso tale sentenza il Comune di Bologna ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi; in via subordinata ha formulato istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE; 9. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994 e della clausola 4 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, nonché violazione degli artt. 2934 ss. cod. civ. e dell’art. 11, comma primo, delle disposizioni sulla legge in generale, per avere la Corte applicato retroattivamente la Direttiva sull’erroneo presupposto che la Greggio non avesse richiesto una modifica delle condizioni di impiego, e per avere erroneamente ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione; evidenzia che la Greggio aveva chiesto l’emissione di un nuovo decreto di ricostruzione della carriera, ed aveva dunque domandato una modifica delle condizioni di impiego stabilite con il decreto di ricostruzione della carriera per quanto attiene al periodo antecedente all’entrata in vigore della Direttiva 1999/70/CE; precisa chel’immissione in ruolo della Greggio è avvenuta nel 1997, mentre il decreto di ricostruzione della carriera è stato comunicato in data 13.5.1999, e dunque in epoca anteriore all’entrata in vigore della Direttiva, che non ha carattere retroattivo; sostiene che il riconoscimento dell’integrale anzianità di ruolo costituisce un autonomo diritto, già prescritto al momento della domanda; 2. con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione degli artt. 100, 414 e 437 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; evidenzia che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la sentenza del Tribunale, alla cui motivazione il giudice di primo grado aveva rinviato al fine di escludere l’interesse ad agire,aveva riguardato una situazione identica; deduce che la Greggio nel ricorso introduttivo non aveva allegato elementi o circostanze utili a dimostrare l’interesse concreto ed attuale alla decisione richiesta; lamenta la tardività e l’inammissibilità delle allegazioni riguardanti l’interesse ad agire contenute nell’appello principale e tempestivamente contestate dal Comune; 3. con la terza critica il ricorso denuncia violazione dell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 e dei principi in materia di riparto di giurisdizione, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 1 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario e per avere erroneamente respinto l’eccezione di decadenza dall’azione; evidenzia che tutta l’attività lavorativa pre-ruolo, anteriore al 30 giugno 1998, si era svolta sulla base di contratti soggetti alla disciplina pubblicistica, e che la natura di tali atti, anche riguardo all’accertamento della relativa anzianità, non era stata modificata dalla successiva immissione in ruolo e dalla privatizzazione del rapporto di lavoro, che aveva riguardato il successivo rapporto a tempo indeterminato; 4. con la quarta censura il ricorso denuncia violazione e/o errataapplicazione della clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo indeterminato, allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE e dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; deduce che nella memoria di costituzione di primo grado il Comune di Bologna aveva richiamato la giurisprudenza comunitaria, secondo cui la clausola 4 dell’Accordo quadro va interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che escluda totalmente la considerazione dei periodi di servizio compiuti dal lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’autorità pubblica, ai fini della determinazione dell’anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato; sostiene che il sistema di calcolo del periodo pre-ruolo contenuto nell’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 non viola il principio di non discriminazione contenuto nella clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo indeterminato, allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE e dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994; 5. con il quinto motivo il ricorso denuncia l’apparenza della motivazione per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.; lamenta che il rinvio ad una pluralità di sentenze, trascritte una di seguito all’altra, aveva quasi integralmente sostituito le considerazioni del Collegio, con argomentazioni contraddittorie, avendo la Corte territoriale da un lato escluso la decadenza dall’azione in quanto il decreto di ricostruzione di carriera è successivo al 30.6.1998, e dall’altro ha considerato irrilevante la data del suddetto decreto ai fini dell’applicazione della Direttiva 1999/70/CE; evidenzia la contraddittorietà dei riferimenti alle pronunce di legittimità; 6. il Collegioritiene inoltre che debba essere sollecitato il contraddittorio sulla questione del contratto collettivo applicabile da parte del datore di lavoro pubblico; 7. è altresì opportuno che l’esame delle question i relative alla prescrizione del diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio e della relativa efficacia della Direttiva 1999/70UE, attesa anche la prospettazione in via subordinata di istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE, avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiarerilievo di diritto. P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso RG n. 12304 del 2024
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