CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 ottobre 2023
Cassazione n. 50017/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4-24198/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, emessa ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. a seguito del concordato delle parti sulla rinunzia ai motivi e la determinazione della sanzione, è stato proposto personalmente dall'interessato, che ha sottoscritto l'atto, riservando i motivi al difensore, che non risulta aver proposto nei termini motivi di ricorso. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U. 21/12/2017, Aiello). Il provvedimento impugnato, emesso a seguito di concordato tra le parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., neppure è impugnabile, se non per la illegalità della sanzione concordata. 1.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato avverso provvedimento non impugnabile. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023.