Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31016/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16585-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del controricorso - controricorrente e ricorrente incidentale - R.G. 13585/2014 avverso la sentenza n. 336/28/2013 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 29/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/4/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA]. il Comune di Ariccia propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l'appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 116/8/2012 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma in accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento ICI 2006-2008; la società contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, affidato ad unico motivo [OSCURATO:PERSONA]

1.1. la contribuente ha proposto istanza, con allegata documentazione, di sospensione e successivamente di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 119/2018, provvedendo al pagamento previsto ai fini del perfezionamento della definizione agevolata;

1.2. nel giudizio non è stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione;

1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui al comma 13 del medesimo articolo, va dichiarata l'estinzione del giudizio;

1.4. le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del comma 13, ultimo periodo, del citato art. 6;

1.5. non sussistono i presupposti per imporre alla parte ricorrente il pagamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002 P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 22.4.2021.

I Presidente O, • menico ,ogifoitío;00fi •• futuoj euotos 2 ----------- 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16585-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del controricorso - controricorrente e ricorrente incidentale - R.G. 13585/2014 avverso la sentenza n. 336/28/2013 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 29/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/4/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA]. il Comune di Ariccia propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l'appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 116/8/2012 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma in accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento ICI 2006-2008; la società contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, affidato ad unico motivo [OSCURATO:PERSONA] 1.1. la contribuente ha proposto istanza, con allegata documentazione, di sospensione e successivamente di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 119/2018, provvedendo al pagamento previsto ai fini del perfezionamento della definizione agevolata; 1.2. nel giudizio non è stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione; 1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui al comma 13 del medesimo articolo, va dichiarata l'estinzione del giudizio; 1.4. le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del comma 13, ultimo periodo, del citato art. 6; 1.5. non sussistono i presupposti per imporre alla parte ricorrente il pagamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002 P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 22.4.2021. I Presidente O, • menico ,ogifoitío;00fi •• futuoj euotos 2 ----------- 0
Sentenza Cassazione n. 31016/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris