CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29585/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, emessa in data 31/05/2022 ; visti gli atti, il provvedimento impu gnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consi gliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 20/05/2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il delitto bancarotta semplice, di cui agli artt. 217 e 224 legge fallimentare, così qualificata l'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, quale liquidatore della Bricorama s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 12/10/2015.2. In data 14/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, ai sensi degli artt. 178, lett. c), 179, 180 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il processo era stato rinviato al 20/05/2021, ore 12,30 e, tuttavia, in seguito, era stato pubblicato un provvedimento del Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Bari, presso cui il procedimento era in corso di trattazione, e diramato tramite Consiglio dell'Ordine degli avvocati, in cui l'orario di trattazione era fissato alle ore 14,30; ciò nonostante, all'udienza fissata, il processo era stato chiamato alle ore 13,30 e deciso con la partecipazione di un difensore di ufficio; a fronte delle doglianze in sede di gravame, la Corte di merito ha erroneamente ritenuto prevalente la individuazione della data contenuta nel verbale di udienza, rilevando l'assenza di violazione del diritto di difesa, posto che erano state depositate memorie difensive; tale motivazione, tuttavia, risulta del tutto inappagante, posto che il valore ufficiale del documento e la possibilità di esigenze organizzative ben avrebbero giustificato l'affidamento della difesa, considerando, altresì, che le memorie scritte non escludono né superano il legittimo diritto della trattazione orale, posto che il difensore ben avrebbe potuto integrare le proprie argomentazioni alla luce della requisitoria del pubblico ministero, anche in riferimento al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, non contenuta nella memoria e pacificamente suscettibile di trattazione in sede di conclusioni orali; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 217, 224 legge fallimentare, 163 cod. pen., 530, comma 2, cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., alla luce dell'erronea valutazione delle risultanze processuali e della mancata valutazione dell'elemento soggettivo del reato, oltre che in riferimento alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, quanto al primo motivo e va, pertanto, accolto. Del tutto pacificamente - come emerge dalla consultazione degli atti processuali, cui il Collegio ha accesso, trattandosi di eccezione processuale - all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il processo era stato rinviato al 20/05/2021, ore 12,30 e, tuttavia, in seguito, era stato pubblicato un provvedimento del Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Bari, presso cui il procedimento era in corso di trattazione, e diramato tramite Consiglio dell'Ordine degli avvocati, in cui l'orario di trattazione era fissato alle ore 14,30. Nonostante il verbale di udienza faccia prova fino a querela di falso, non vi è alcun dubbio che il provvedimento organizzativo - che indica un diverso orario di trattazione del processo all'udienza fissata in sede di rinvio - avesse creato un legittimo affidamento, da parte della difesa, in relazione all'orario in cui sarebbe stato trattato il processo. Tale legittimo affidamento è rafforzato dalla documentata diffusione del provvedimento organizzativo, attraverso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati. La trattazione del processo in assenza del difensore di fiducia, quindi, ha senza alcun dubbio integrato una lesione del diritto di difesa, posto che la difesa stessa ha ragionevolmente argomentato come le memorie scritte non escludano affatto né superino il legittimo diritto alla trattazione orale; altrettanto ragionevolmente, il difensore ben avrebbe potuto integrare le proprie argomentazioni alla luce della requisitoria del pubblico ministero, anche in riferimento al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, richiesta che la difesa avrebbe potuto avanzare anche in sede di conclusioni orali. Va ribadito, quindi, che così come l'esercizio del diritto di difesa debba essere svolto nel pieno rispetto delle regole deontologiche e senza frapporre ostacoli meramente dilatori allo svolgimento delle attività processuali, anche l'attività giurisdizionale deve articolarsi nel pieno rispetto dei diritti della difesa, che non possono essere superati e compromessi da interpretazioni delle norme processuali di tipo formalistico, che finiscono per costituire un aggiramento e, quindi, un vulnus del diritto di difesa. Nel caso di specie, quindi, risulta senza dubbio verificata una nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., peraltro tempestivamente e ritualmente dedotta in appello, che comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari per l'ulteri