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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 2025

Cassazione n. 18401/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: VENDITA Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6858/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1211/2019 depositata il 18/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Numero registro generale 6858/2020 Numero sezionale 1032/2025 Numero di raccolta generale 18401/2025 Data pubblicazione 07/07/2025 Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 18 luglio 2019, che, in parziale riformata dell’ordinanza del Tribunale di Asti, lo aveva condannato al pagamento del saldo dovuto in favore del Fallimento S.F.P. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - il Fallimento S.F.P. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasto intimato; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - in prossimità della camera di consiglio, con atto depositato il 24.3.2025, [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso; Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; - nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art.306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dall’accettazione delle altre parti, come risulta testualmente dall’art.390 c.p.c.; - trattandosi di atto unilaterale recettizio, infatti, essa produce l'estinzione del processo senza che occorra l’accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comportando il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.

Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); Numero registro generale 6858/2020 Numero sezionale 1032/2025 Numero di raccolta generale 18401/2025 Data pubblicazione 07/07/2025 - nel caso di specie, il Fallimento S.F.P. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasto intimato, sicché non era necessaria la notifica della rinuncia e non deve provvedersi alle spese del giudizio di legittimità; - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 1 aprile 2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6858/2020 Numero sezionale 1032/2025 Numero di raccolta generale 18401/2025 Data pubblicazione 07/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: VENDITA Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6858/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1211/2019 depositata il 18/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Numero registro generale 6858/2020 Numero sezionale 1032/2025 Numero di raccolta generale 18401/2025 Data pubblicazione 07/07/2025 Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 18 luglio 2019, che, in parziale riformata dell’ordinanza del Tribunale di Asti, lo aveva condannato al pagamento del saldo dovuto in favore del Fallimento S.F.P. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - il Fallimento S.F.P. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasto intimato; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - in prossimità della camera di consiglio, con atto depositato il 24.3.2025, [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso; Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; - nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art.306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dall’accettazione delle altre parti, come risulta testualmente dall’art.390 c.p.c.; - trattandosi di atto unilaterale recettizio, infatti, essa produce l'estinzione del processo senza che occorra l’accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comportando il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); Numero registro generale 6858/2020 Numero sezionale 1032/2025 Numero di raccolta generale 18401/2025 Data pubblicazione 07/07/2025 - nel caso di specie, il Fallimento S.F.P. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasto intimato, sicché non era necessaria la notifica della rinuncia e non deve provvedersi alle spese del giudizio di legittimità; - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 1 aprile 2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6858/2020 Numero sezionale 1032/2025 Numero di raccolta generale 18401/2025 Data pubblicazione 07/07/2025
Sentenza Cassazione n. 18401/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris