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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08308/2026

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l’opposizione, proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con cui in data 3/06/2025 il Magistrato di sorveglianza di Brescia disponeva l’espulsione dal territorio dello Stato del suddetto ai sensi dell’art. 16, comma 5, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo vizio di motivazione per non avere il suddetto Tribunale di sorveglianza ritenuto ostative all’espulsione l’assenza di qualsiasi legame familiare in Marocco e la presenza in Italia del fratello del ricorrente, titolare di permesso di soggiorno, conduttore di un’abitazione sita in Verdellino (BG) e titolare di reddito di lavoro autonomo.

E insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Invero, il Tribunale di sorveglianza di Brescia premette che: a) ai sensi dell’art. 16, comma 5, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l’espulsione dello straniero in espiazione di pena detentiva costituisce misura sostitutiva della pena residua, finalizzata al definitivo allontanamento dal territorio nazionale in presenza di determinate condizioni soggettive e oggettive; b) detta misura è disposta ove non ostino gravi motivi di carattere umanitario o connessi al rispetto del diritto alla vita familiare ex art. 19 del medesimo decreto; c) come chiarito dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza della Corte Edu, l’espulsione del cittadino straniero legalmente soggiornante da lungo tempo o comunque radicato sul territorio dello Stato può determinare una compressione del diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 Cedu); d) tale diritto non è assoluto e può essere limitato in presenza di comprovate esigenze di ordine pubblico e prevenzione della recidiva, specie a fronte di condotte rilevanti e pericolose.

Passando alla disamina del caso in esame, correttamente evidenzia come nella fattispecie non risulti comprovato alcun effettivo radicamento sociale, familiare o lavorativo sul territorio nazionale, non avendo l’interessato dimostrato di convivere col fratello e di avere un domicilio effettivo e non essendo la disponibilità del congiunto ad accoglierlo elemento sufficiente a comprovare l’esistenza di un rapporto affettivo protetto dall’art. 8 Cedu in forma qualificata o a radicare il requisito della convivenza stabile.

Aggiunge che in ogni caso, a fronte della pericolosità sociale dimostrata dai precedenti penali e dalle informazioni acquisite dall’autorità carceraria, non emergono elementi ostativi all’espulsione, mentre non può ritenersi configurabile un automatismo tra la mera presenza di familiari in Italia e l’inidoneità all’espulsione, occorrendo un bilanciamento tra diritto alla vita familiare e interesse pubblico alla sicurezza collettiva.

Detto Tribunale ha, quindi, approfondito la causa ostativa della violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del condannato, rilevando che la convivenza col fratello non era in atto e che, comunque, all’esito del bilanciamento degli opposti interessi, deve ritenersi ad oggi prevalente quello dello Stato all’allontanamento di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso, che si limita a contestare la decisione nei termini generici e privi di consistenza sopra riportati, facendo confusione tra convivenza in atto e mera intenzione del condannato a vivere col fratello e non contrastando il rilievo circa la natura vincolata della decisione sull’espulsione una volta che ricorrano le condizioni pretese dalla legge e non sussistano situazioni ostative all’espulsione, dimostra la sua infondatezza.

2. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l’opposizione, proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con cui in data 3/06/2025 il Magistrato di sorveglianza di Brescia disponeva l’espulsione dal territorio dello Stato del suddetto ai sensi dell’art. 16, comma 5, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo vizio di motivazione per non avere il suddetto Tribunale di sorveglianza ritenuto ostative all’espulsione l’assenza di qualsiasi legame familiare in Marocco e la presenza in Italia del fratello del ricorrente, titolare di permesso di soggiorno, conduttore di un’abitazione sita in Verdellino (BG) e titolare di reddito di lavoro autonomo. E insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Brescia premette che: a) ai sensi dell’art. 16, comma 5, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l’espulsione dello straniero in espiazione di pena detentiva costituisce misura sostitutiva della pena residua, finalizzata al definitivo allontanamento dal territorio nazionale in presenza di determinate condizioni soggettive e oggettive; b) detta misura è disposta ove non ostino gravi motivi di carattere umanitario o connessi al rispetto del diritto alla vita familiare ex art. 19 del medesimo decreto; c) come chiarito dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza della Corte Edu, l’espulsione del cittadino straniero legalmente soggiornante da lungo tempo o comunque radicato sul territorio dello Stato può determinare una compressione del diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 Cedu); d) tale diritto non è assoluto e può essere limitato in presenza di comprovate esigenze di ordine pubblico e prevenzione della recidiva, specie a fronte di condotte rilevanti e pericolose. Passando alla disamina del caso in esame, correttamente evidenzia come nella fattispecie non risulti comprovato alcun effettivo radicamento sociale, familiare o lavorativo sul territorio nazionale, non avendo l’interessato dimostrato di convivere col fratello e di avere un domicilio effettivo e non essendo la disponibilità del congiunto ad accoglierlo elemento sufficiente a comprovare l’esistenza di un rapporto affettivo protetto dall’art. 8 Cedu in forma qualificata o a radicare il requisito della convivenza stabile. Aggiunge che in ogni caso, a fronte della pericolosità sociale dimostrata dai precedenti penali e dalle informazioni acquisite dall’autorità carceraria, non emergono elementi ostativi all’espulsione, mentre non può ritenersi configurabile un automatismo tra la mera presenza di familiari in Italia e l’inidoneità all’espulsione, occorrendo un bilanciamento tra diritto alla vita familiare e interesse pubblico alla sicurezza collettiva. Detto Tribunale ha, quindi, approfondito la causa ostativa della violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del condannato, rilevando che la convivenza col fratello non era in atto e che, comunque, all’esito del bilanciamento degli opposti interessi, deve ritenersi ad oggi prevalente quello dello Stato all’allontanamento di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso, che si limita a contestare la decisione nei termini generici e privi di consistenza sopra riportati, facendo confusione tra convivenza in atto e mera intenzione del condannato a vivere col fratello e non contrastando il rilievo circa la natura vincolata della decisione sull’espulsione una volta che ricorrano le condizioni pretese dalla legge e non sussistano situazioni ostative all’espulsione, dimostra la sua infondatezza. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d
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