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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2025

Cassazione n. 25556/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di c assazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Prima sezione di questa Corte di cassazione, con sentenza del21 maggio 2024, ha annullato con rinvio l’ordinanza del 27 novembre 2023 del Gip del Tribunale di Bari, quale giudice dell’esecuzione, che ha riconosciuto il vincolo della continuazione, in executivis, tra i reati per cui Capogna è stato condannato con due diverse sentenze.

Con la pronuncia di annullamento il giudice rescindente ha richiestoal giudice del rinvio la corretta applicazione dei principifissati dalla pronunzia delle Sez.

U., n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, Rv. 268735 secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna, dal momento che nel caso di specie il Giudice dell'esecuzione si era discostato, in senso peggiorativo, dalla pena che era stata individuata -in sede di cognizione - riguardo alle circostanze aggravanti inerenti allo stesso reato-base.

Inoltre, ha richiesto l’applicazione degli ulteriori principisecondo cui: - in punto di quantificazione della pena, a seguito dell'avvenuto riconoscimento, in sede esecutiva, del vincolo della continuazione - il giudice, dovendo esercitare il potere discrezionale riservatogli in aderenza ai canoni dettati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., deve fornire adeguata motivazione, non solo con riferimento all'individuazione della pena-base, bensì pure per ciò che attiene alla quantificazione dei singoli aumenti operati in ordine ai reati-satellite, non potendosi reputare sufficiente il mero ossequio al divieto di superamento del limite legale del triplo della penabase (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316 - 01; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep.2021, Bruzzaniti, Rv. 280216); -il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep.2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245987). 2.A seguito della sentenza di annullamento con rinvio, il Gip del Tribunale di Bariin diversa persona fisica, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 9 gennaio 2025 , previo riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenzen.1085/20 del Gup del Tribunale di Bari, irrevocabile in data 15 luglio 2022 e n.106/20 del GUP del Tribunale di Teramo, irrevocabile in data 13 ottobre 2021, ha rideterminato la pena in anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 3666,67 ,00 di multa.

3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Capognaattraverso il difensore di fiducia articolando un unico motivo. 3.1.Con l’unico motivo la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle modalità con le quali è stata operata la quantificazione della pena a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione.

3.1.1. Lamenta la difesa che il giudice dell’esecuzione, dopo avere - in ossequio all’indicazione del giudizio rescindente - aumentato la pena per le circostanze aggravanti in misura non superiore a quanto disposto dal giudice della cognizione,ha poi proceduto ad un aumento per i reati satellite in misura superiore a quanto disposto nella precedente ordinanza oggetto di annullamento con rinvio, in violazione del principio del favor rei e di quanto stabilito dall’art.81 comma quarto cod. pen. secondo cui l’aumentoin continuazione non può essere inferiore ad un terzo della pena base e dovendo motivare qualora taleaumento sia vicino al massimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] l ricorso è fondato. 1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte in caso di annullamento con rinvio, a seguito di ricorso del solo condannato, dell'ordinanza di applicazione della disciplina del reato continuato, è illegittima per violazione del divieto di "reformatio in peius" l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, in sede di giudizio di rinvio, ridetermini la pena in misura superiore a quella determinata all'esito del primo giudizio, non potendosi in nessun caso ammettere che l'imputato veda aggravarsi una posizione che non aveva accettato e che mirava a rimuovere.(Sez. 5, n. 34071 del 04/07/2024, Esperto, Rv. 286892).

In particolare, il giudice dell'esecuzione di rinvio è vincolato al divieto di reformatio in peiussui punti della decisione annullata già favorevoli al ricorrente, sicché la pena non può essere rideterminata in aumento (Sez. 5, n. 38740 del 10/07/2019, Natale, Rv. 277747 - 01; Sez. 5, n. 39373 del 21/09/2011, Costantini, Rv. 251521 -01; Sez. 1, n. 4 36414 del 19/09/2007, Nacamulli, Rv. 237682 -01).

Tale conclusione si ricava dalla circostanza che il divieto della reformatio in peius è un principio di portata generale, che va applicato anche nel giudizio di rinvio rapportando la pena inflitta con la sentenza annullata a quella inflitta dal giudice del rinvio (Sez. 1, n. 9861 del 29/09/1993, Rv. 195434 -01).

1.1. Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione, dopo avere correttamente -in ossequio all’indicazione del giudizio rescindente - aumentato la pena per le circostanze aggravanti in misura non superiore a quanto disposto dal giudice della cognizione, ha poi proceduto ad un aumento della pena detentiva per i reati satellite in misura superiore a quanto disposto nella precedente ordinanza oggetto di annullamento con rinvio ( anni due e mesi nove di reclusione rispetto al precedente aumento del provvedimento annullato fissato in anni due di reclusione). 2.Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in relazione al profilo della violazione del divieto di reformatio in peius, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Bari in diversa persona fisica.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari in diversa persona fisica.

Così deciso indata 11 giugno 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pistore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di c assazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Prima sezione di questa Corte di cassazione, con sentenza del21 maggio 2024, ha annullato con rinvio l’ordinanza del 27 novembre 2023 del Gip del Tribunale di Bari, quale giudice dell’esecuzione, che ha riconosciuto il vincolo della continuazione, in executivis, tra i reati per cui Capogna è stato condannato con due diverse sentenze. Con la pronuncia di annullamento il giudice rescindente ha richiestoal giudice del rinvio la corretta applicazione dei principifissati dalla pronunzia delle Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, Rv. 268735 secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna, dal momento che nel caso di specie il Giudice dell'esecuzione si era discostato, in senso peggiorativo, dalla pena che era stata individuata -in sede di cognizione - riguardo alle circostanze aggravanti inerenti allo stesso reato-base. Inoltre, ha richiesto l’applicazione degli ulteriori principisecondo cui: - in punto di quantificazione della pena, a seguito dell'avvenuto riconoscimento, in sede esecutiva, del vincolo della continuazione - il giudice, dovendo esercitare il potere discrezionale riservatogli in aderenza ai canoni dettati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., deve fornire adeguata motivazione, non solo con riferimento all'individuazione della pena-base, bensì pure per ciò che attiene alla quantificazione dei singoli aumenti operati in ordine ai reati-satellite, non potendosi reputare sufficiente il mero ossequio al divieto di superamento del limite legale del triplo della penabase (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316 - 01; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep.2021, Bruzzaniti, Rv. 280216); -il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep.2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245987). 2.A seguito della sentenza di annullamento con rinvio, il Gip del Tribunale di Bariin diversa persona fisica, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 9 gennaio 2025 , previo riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenzen.1085/20 del Gup del Tribunale di Bari, irrevocabile in data 15 luglio 2022 e n.106/20 del GUP del Tribunale di Teramo, irrevocabile in data 13 ottobre 2021, ha rideterminato la pena in anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 3666,67 ,00 di multa. 3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Capognaattraverso il difensore di fiducia articolando un unico motivo. 3.1.Con l’unico motivo la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle modalità con le quali è stata operata la quantificazione della pena a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione. 3.1.1. Lamenta la difesa che il giudice dell’esecuzione, dopo avere - in ossequio all’indicazione del giudizio rescindente - aumentato la pena per le circostanze aggravanti in misura non superiore a quanto disposto dal giudice della cognizione,ha poi proceduto ad un aumento per i reati satellite in misura superiore a quanto disposto nella precedente ordinanza oggetto di annullamento con rinvio, in violazione del principio del favor rei e di quanto stabilito dall’art.81 comma quarto cod. pen. secondo cui l’aumentoin continuazione non può essere inferiore ad un terzo della pena base e dovendo motivare qualora taleaumento sia vicino al massimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] l ricorso è fondato. 1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte in caso di annullamento con rinvio, a seguito di ricorso del solo condannato, dell'ordinanza di applicazione della disciplina del reato continuato, è illegittima per violazione del divieto di "reformatio in peius" l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, in sede di giudizio di rinvio, ridetermini la pena in misura superiore a quella determinata all'esito del primo giudizio, non potendosi in nessun caso ammettere che l'imputato veda aggravarsi una posizione che non aveva accettato e che mirava a rimuovere.(Sez. 5, n. 34071 del 04/07/2024, Esperto, Rv. 286892). In particolare, il giudice dell'esecuzione di rinvio è vincolato al divieto di reformatio in peiussui punti della decisione annullata già favorevoli al ricorrente, sicché la pena non può essere rideterminata in aumento (Sez. 5, n. 38740 del 10/07/2019, Natale, Rv. 277747 - 01; Sez. 5, n. 39373 del 21/09/2011, Costantini, Rv. 251521 -01; Sez. 1, n. 4 36414 del 19/09/2007, Nacamulli, Rv. 237682 -01). Tale conclusione si ricava dalla circostanza che il divieto della reformatio in peius è un principio di portata generale, che va applicato anche nel giudizio di rinvio rapportando la pena inflitta con la sentenza annullata a quella inflitta dal giudice del rinvio (Sez. 1, n. 9861 del 29/09/1993, Rv. 195434 -01). 1.1. Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione, dopo avere correttamente -in ossequio all’indicazione del giudizio rescindente - aumentato la pena per le circostanze aggravanti in misura non superiore a quanto disposto dal giudice della cognizione, ha poi proceduto ad un aumento della pena detentiva per i reati satellite in misura superiore a quanto disposto nella precedente ordinanza oggetto di annullamento con rinvio ( anni due e mesi nove di reclusione rispetto al precedente aumento del provvedimento annullato fissato in anni due di reclusione). 2.Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in relazione al profilo della violazione del divieto di reformatio in peius, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Bari in diversa persona fisica. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari in diversa persona fisica. Così deciso indata 11 giugno 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pistore
Sentenza Cassazione n. 25556/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris